Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2816 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2816 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO VIALI NERIS, in persona del curatore fall. p.t.,
rappr. e di?. Tommaso Manferoce, elett. dom. presso lo studio
di questi in Roma, piazza Vescovio n.21, come da procura a margine
dell’atto
-ricorrente-

RG 2726/2012- g.est. m.ferro

Pag. d« 5

Contro
CASSA DI RISPARMIO di SPOLETO s.p.a., in persona del I.r.
p.t., rappr. e di?. dall’avv. Salvatore Finocchi, elett. dom. presso lo
studio dell’avv. Massimo Romiti, in Roma, via Tacito n.50, come da
procura a margine dell’atto

per la cassazione del decreto Trib. Terni 2.8.2011, n. 7425, Rep.
1174/11, R.G. 2497/2009;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. il FALLIMENTO VIALI NERIS ricorre per cassazione contro il
decreto Trib. Terni 2.8.2011, n. 7425, Rep. 1174/11, R.G. 2497/2009,
che, accogliendo il reclamo proposto ex art. 98-99 I.f. da CASSA DI
RISPARMIO di SPOLETO s.p.a., ha riconosciuto la qualità ipotecaria del
credito bancario, già ammesso in via solo chirografaria dal giudice
delegato, nella misura di euro 866.473,54;
2. il decreto, per quanto qui di interesse, ha escluso la stessa
revocabilità in via breve ex artt.66 I.f. e 2901 c.c., per come pur
ritualmente promossa dal curatore, della garanzia ipotecaria e quale
costituita contestualmente all’erogazione del mutuo fondiario, senza una
idonea censura di inefficacia verso la massa anche di quest’ultimo; nella
vicenda, appariva pertanto decisiva per il tribunale l’ammissione al
passivo del credito fondato sul contratto di mutuo fondiario, circostanza

RG 2726/2012- g.est. nn.ferro

Pag.

-controricorrente-

di per sé inibente la possibilità giuridica di rimuovere, con l’azione
intentata, la sola garanzia ad esso afferente, stante la inscindibilità della
seconda rispetto al primo;
3. con unico motivo, il fallimento censura detta inscindibilità, per le
conseguenze preclusive all’esame stesso dell’eccezione, avendo il

accompagnano operazioni, come quella controversa, in cui accanto alla
simulazione ovvero alla novazione (unicamente considerate dal decreto)
anche il procedimento negoziale indiretto potrebbe integrare la causa
della concessione di garanzia ipotecaria su mutuo destinato, come nel
caso, al pagamento di debiti preesistenti del fallito o anche di terzi,
secondo il tenore della eccezione del curatore;
Ritenuto che:
4.

il ricorso è fondato; la prospettazione della revocatoria in via

breve, amnnissibilmente eccepita dal curatore in sede di verifica dello
stato passivo dopo il deposito delle note d’iscrizione ipotecaria da parte
della banca, non può rinvenire alcun ostacolo se, avendo per oggetto la
sola costituzione della garanzia e senza contestazione della effettività
della consegna delle somme date a mutuo, si proponeva di ricostruire la
reale destinazione solutoria del finanziamento, riferita all’estinzione di
debiti pregressi, del mutuatario o di terzi, e dunque senza causa o con
motivo illecito all’esito di un apprezzamento dell’operazione alla stregua
di negozio indiretto;
5.

invero, in tema, già Cass. 17200/2012 aveva chiarito che «ai fini

della revocatoria ex art. 67, primo comma, legge fall., qualora venga
stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire attraverso l’erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti
accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della
banca mutuante – una precedente esposizione dello stesso soggetto o di
terzi, è configurabile, tra i negozi posti in essere, un collegamento
funzionale, che persegue il motivo illecito della costituzione di ipoteca

RG 2726/2012- g.est. m.ferro

Pag.

tribunale trascurato la molteplicità degli ‘schemi logici’ che

per debiti chirografari preesistenti.»; e parimenti per Cass. 12/2004 «ai
fini della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, primo comma,
numero 3, legge fall., qualora venga stipulato un mutuo con
concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’acquisto di
titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello

due negozi – mutuo ipotecario e costituzione di pegno – un collegamento
funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato
dalla costituzione di un’ipoteca per debiti preesistenti non scaduti»; più

di recente, Cass. 3955/2016, ha statuito che

«è revocabile, ai sensi

dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ed, in ogni caso, ex art. 67, comma
2, l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito
da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove
il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano
inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo è
quello di azzerare la preesistente obbligazione. La garanzia ipotecaria
non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per
debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad
acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal
caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto.»; così, in

un passaggio, Cass. 4069/2003 ha precisato che

«l’ammissione al

passivo della somma mutuata sembra a questo Collegio incompatibile
soltanto con gli schemi logici della simulazione e della novazione e non
anche con quello del procedimento negoziale indiretto. In questo caso,
infatti, la revoca dell’intera operazione e, quindi, anche del mutuo
comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la
somma erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che all’inefficacia del
contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di una restituzione in
moneta fallimentare (cfr. Cass. n. 1973/ 899).»

1807/2013, Cass. 26504/2013);

RG 2726/2012- g.est. m.ferro

Pag.

(conf. Cass.

stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i

6.

tali

decisioni,

unitariamente

considerate,

confermano

l’autonoma censurabilità – in punto di inefficacia – della iscrizione
ipotecaria posta a garanzia di un mutuo anche ove non si contesti la
realità del medesimo, chiedendosi piuttosto di accertarne una
destinazione diversa da quella propria dell’operazione formalmente

reale rischio di credito; ne consegue che, oltre che inesistente come
principio giuridico, appare altresì inconfigurabile anche come mera
massima di esperienza la regola seguita dal tribunale ternano, ove ha
associato inscindibilmente la revoca della garanzia a quella del contratto
cui essa afferiva ;
7.

il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio, anche per

la liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Terni, in
diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente
procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017.

adottata, tutte le volte in cui per essa faccia difetto un corrispondente

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