Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28159 del 24/11/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28159 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6592/2013 R.G. proposto da

C .0 e

RUGGIERO ARTURO, rappresentato e difeso dall’avv.to Antonello
Tornitore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso
Trieste n. 155, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AZIMUT SALERNO SOCIETA’ COOPERATIVA, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Pasquale Santaniello e Alessandro Rizzo, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Noschese in
Roma, via Cipro n. 46, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 115/12
depositata il 31 gennaio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Umberto De Augustinis che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
udito l’avv. Tornitore per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Arturo Ruggiero ricorre per la cassazione della sentenza della
Corte di appello di Salerno che ha respinto la sua impugnazione del

SOCIETA’ COOPERATIVA AZIMUT SALERNO.
2.

Il giudice di appello ha confermato la legittimità del lodo

impugnato, rilevando la congruità della motivazione arbitrale che
aveva ritenuto legittima l’esclusione per grave violazione dei doveri
inerenti la qualità di socio commessa dal Ruggiero, protagonista di
una rissa con altro dipendente della cooperativa.
3. Avverso tale sentenza il Ruggiero ricorre con undici motivi,
resistiti dalla cooperativa con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
1.1. Primo motivo: «Violazione degli artt. 112 e 829, comma
1 n. 4, e comma 3, c.p.c. Violazione dell’art. 36, I comma, d. Igs
17/1/2003 n. 5 Error in procedendo per omessa pronuncia su un
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deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere omesso
di pronunciarsi sullo specifico motivo dì appello che denunciava la
violazione dei limiti della convenzione di arbitrato, per avere il
collegio arbitrale sindacato la corrispondenza del comportamento
del ricorrente con le finalità mutualistiche del sodalizio.
1.2. Secondo

motivo:

«Omessa,

insufficiente

e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia prospettato dall’odierno ricorrente. Error in iudicando.
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo
l’erroneità della sentenza per avere omesso di rilevare

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lodo arbitrale di rigetto della sua opposizione all’esclusione dalla

l’incomprensibilità della decisione arbitrale in quanto affetta da
palese contraddittorietà, puntualmente eccepita dal ricorrente
nell’atto di appello.
1.3. Terzo motivo: «Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dall’odierno ricorrente. Error in iudicando. In relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza laddove

dichiarato l’inammissibilità del quesito non avvedendosi che lo
stesso collegio arbitrale aveva rimesso in termini le parti per
sanare la sua presunta genericità.
1.4. Quarto motivo: «Violazione degli artt. 112 e 829,
comma 1 n. 9, e comma 3, c.p.c. Violazione dell’art. 36, I comma,
d. Igs 17/1/2003 n. 5 Error in procedendo per omessa pronuncia su
un motivo di appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe
omesso di rispondere al motivo di appello che denunciava la nullità
del lodo per violazione del diritto di difesa del ricorrente connessa
al tardivo deposito della delibera.
1.5. Quinto motivo: «Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dall’odierno ricorrente. Error in iudicando. In relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza laddove
non avrebbe rilevato l’evidente contraddittorietà del lodo che da un
lato ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’impugnante
e dall’altro ha comunque accolto la domanda della cooperativa
tendente a confermare la sua esclusione dalla compagine sociale.
1.6. Sesto motivo: «Violazione degli artt. 112 e 829, comma
1 n. 12. Error in procedendo per omessa pronuncia su un motivo di
appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» deducendo
l’erroneità della sentenza laddove non avrebbe rilevato l’omissione
di pronuncia degli arbitri sul motivo di appello inerente la mancata

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non avrebbe rilevato l’evidente contraddittorietà del lodo che ha

pronuncia sulla domanda di annullamento della cessione di quota
sociale.
1.7. Settimo motivo: «Violazione degli artt. 112 e 829,
comma 1 nn. 4 e 12, e comma 3, c.p.c. Violazione dell’art. 36, I
comma, d. Igs 17/1/2003 n. 5 Error in procedendo per omessa
pronuncia su un motivo di appello, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza laddove

contraddittorietà del lodo che dapprima avrebbe affermato di poter
sindacare la delibera di esclusione solo su un profilo formale e poi
avrebbe invece esaminato il merito della vicenda con l’analisi delle
deposizioni testimoniali raccolte durante l’istruttoria.
1.8. Ottavo motivo: «Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dall’odierno ricorrente. Error in iudicando. In relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza laddove
avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di gravame inerente la
contraddittorietà del lodo che dapprima avrebbe affermato di poter
sindacare la delibera di esclusione solo su un profilo formale, e poi
avrebbe invece esaminato il merito della vicenda pervenendo a un
giudizio di merito sul contenuto della deliberazione impugnata.
1.9. Nono motivo: «Violazione degli artt. 112, 115, 116 e
295 c.p.c. violazione dell’art. 2533 c.c. violazione dell’art. 10 lett. g
dello statuto sociale….. Error in procedendo per omessa valutazione
di prove documentali. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe
omesso di esaminare un documento (certificato della Capitaneria di
Porto che attestava che nessun ordine di rimozione del natante del
Ruggiero era stato emesso) e di valutare correttamente le prove
acquisite in atti, dalle quali emergeva l’insussistenza di alcuna
responsabilità del ricorrente nell’episodio contestato e comunque
l’inidoneità del medesimo a concretizzare la fattispecie statutaria
legittimante l’esclusione.
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avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di gravame inerente la

1.10. Decimo

«Omessa,

motivo:

insufficiente

e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia prospettato dall’odierno ricorrente. Error in iudicando.
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo
l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di motivare il
proprio convincimento inerente la gravità del comportamento del
ricorrente e la sua affermata idoneità a elidere il vincolo fiduciario

1.11. Undicesimo motivo: «Violazione dell’art. 295 c.p.c.
Nullità della sentenza e degli atti del procedimento. In relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» deducendo la nullità della
sentenza impugnata per aver omesso di sospendere il giudizio per
pregiudizialità penale e per avere utilizzato argomenti riservati alla
cognizione esclusiva del giudice penale.
2.

Il ricorso va respinto.

3.

La sentenza impugnata ha rilevato (cfr. pag 5) che il lodo era
fondato su tre distinte rationes decidendi, una afferente il rito
(la pretesa genericità dei quesiti) e due il merito (cessione
quota sociale da parte del Ruggiero in epoca precedente
all’esclusione e valutazione della legittimità della delibera di
esclusione). Ha poi ritenuto di dovere esaminare solo
quest’ultima per il ritenuto «effetto assorbente, in caso di
valutazione negativa» (così testualmente la sentenza di appello
a pag. 5). Tale argomentazione consente di respingere per
infondatezza i motivi terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso,
laddove a vario titolo lamentano un’omessa pronuncia del
giudice di appello sui diversi profili di nullità del lodo dedotti
con la sua impugnazione. Da quanto sopra rilevato emerge
infatti che la Corte di appello ha ritenuto che la questione della
legittimità o meno della deliberazione di esclusione avesse
carattere assorbente delle altre ragioni della decisione arbitrale.
E’ noto che la decisione di assorbimento dei motivi di
impugnazione è diversamente regolata a seconda che la
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mutualistico che legherebbe i soci della cooperativa.

sentenza rigetti o meno il gravame: nel primo caso le questioni
non esaminate, non essendo state oggetto di alcuna decisione,
non implicano la soccombenza della parte sul punto e quindi
non preclusono il successivo riesame in un’eventuale fase
ulteriore del processo; laddove invece l’impugnazione sia stata
parzialmente accolta, la parte che ha visto riconosciute solo in
parte le proprie censure è tenuta a impugnare specificamente i

giudicato per acquiescenza sulle parti della decisione non
investite dalla impugnazione. Nella fattispecie, essendo
l’impugnazione del Ruggiero stata respinta in toto non si è
verificata alcuna preclusione all’eventuale riproposizione delle
questioni dichiarate assorbite, sempreché naturalmente sia
possibile farle valere nella loro autonomia, cioè qualora la
decisione offerta dal giudice dell’impugnazione sulla questione
posta a base della sua decisione non si riveli corretta.
4.

Nella specie la decisione della Corte di appello è corretta e ciò
determina il rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso.

5.

È noto che in tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista
dall’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo
contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa
nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le
diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione
ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le
diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra
i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere
rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini
l’impossibilità assoluta di ricostruire

l’iter logico e giuridico

sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione
riconducibile al suo modello funzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 1258 del 25/01/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 11895 del
28/05/2014). Nella specie la Corte di appello ha iniziato il
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motivi dichiarati assorbiti se vuole evitare la formazione del

proprio giudizio rescindente procedendo alla verifica della
motivazione con cui gli arbitri avevano dichiarato legittima la
delibera di esclusione; ha poi valutato che tale motivazione
arbitrale era congrua, escludendo che le plurime contraddizioni
denunciate dal ricorrente concretizzassero gli estremi di una
decisione apparente o a tal punto perplessa da non consentire
la ricostruzione del suo iter. In realtà a tanto doveva arrestarsi,

l’annullamento del lodo sarebbe stato consentito entrare nella
fase rescissoria ed esaminare il merito della questione inerente
la legittimità dell’esclusione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20880
del 08/10/2010). Ne deriva che tutte le censure che riguardano
la valutazione del merito della questione dell’esclusione non
possono essere in questa sede esaminate né sotto il profilo
della violazione di legge né sotto quello del vizio di
motivazione, atteso che l’esito negativo della fase rescindente è
sufficiente a dichiarare corretta la decisione qui impugnata,
dovendo giudicarsi ultronea ogni altra considerazione contenuta
nella sentenza impugnata e relativa al merito della vicenda.
L’undicesimo motivo va dichiarato inammissibile per genericità
nell’allegazione della pregiudizialità penale (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22878 del 10/11/2015).
6. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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posto che solo se tale giudizio si fosse concluso con

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre
2017.

Paolo Fraulini

Il Presidente
Annamaria Ambrosio

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Il Consigliere est.

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