Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28159 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28159 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

termine. Prova
Onere. Imputazione
operazioni_

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CAPUTO SALVATORE residente a Muro Leccese,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.201/23/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce n. 23, in
data 10.06.2010, depositata il 24 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 17/12/2013

Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.21434/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

n.201/23/2010,

la

cassazione

pronunziata

dalla

Sezione Staccata di Lecce n.23,

della
C.T.R.

sentenza
di

Bari,

il 10.06.2010 e

DEPOSITATA il 24.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, ritenendo infondato e non provato
il maggior accertamento.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
delle cartelle, relative ad IRPEF ed ILOR dell’anno
1996, è affidato ad un mezzo, con il quale la
decisione viene censurata per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 32 del dpr n.600/1973 e 75 del
TUIR n.917/1986.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate, tenendo conto dei principi desumibili da
consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’ stato, infatti, affermato che “Nel
tributario,

processo

nel caso in cui l’accertamento effettuato

dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di
conti correnti bancari, e’ onere del contribuente, a
2

l

carico del quale si determina una
dell’onere

inversione

della prova, dimostrare che gli elementi

desumibili dalla movimentazione bancaria non siano
riferibili ad operazioni imponibili, mentre

l’onere

legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai
conti predetti”(Cass. n.4589/2009, n.18339/2009, n.
4755/2010, n.3305/2009, n. 767/2011).
E’ stato, altresì, deciso che “In tema di reddito
d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei
componenti di reddito, dettate in via generale
dall’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono
tassative ed inderogabili, non essendo consentito al
contribuente di ascrivere a proprio piacimento un
componente positivo o negativo di reddito ad un
esercizio diverso da quello individuato dalla legge
come “esercizio di competenza”, ne’ essendone ammessa
l’imputazione in misura superiore a quella prevista
per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei
ricavi nell’esercizio

di

competenza

non

puo’

pertanto trovare ostacolo nella circostanza che
essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio,
non potendosi lasciare il contribuente arbitro
della scelta del periodo piu’ conveniente in cui
dichiarare i propri componenti di reddito, con
3

probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto, per

innegabili riflessi sulla determinazione del proprio
reddito imponibile.(Cass. n.17195/2006, n.14775/2000,
n.10988/2007).
La decisione impugnata non appare in linea con i citati

elementi presuntivi offerti dall’amministrazione,
implicavano inversione dell’onere probatorio.
5 – Si propone, dunque, di trattare la causa in camera
di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e
di accogliere il ricorso per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR Puglia, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
4

principi, in quanto non ha tenuto conto che gli

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Pr idente

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