Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28159 del 05/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 05/11/2018), n.28159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15146/2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALISCAFI SNAV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 142,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO MARESCA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3076/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2013 R.G.N. 8917/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3076/2013, depositata il 17 giugno 2013, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accertato la sussistenza, fra S.A. e la società SNAV S.p.A., di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 326 c.n. e dell’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. Marittimi del 24/11/1994 (rinnovato in data 5/8/1999).

2. In particolare, e per quanto di interesse, la Corte riteneva, come già il primo giudice, che sarebbe stato onere del lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni negli intervalli fra l’uno e l’altro contratto, fornire la dimostrazione di avere offerto formalmente alla datrice di lavoro la propria prestazione lavorativa nel periodo in cui era in attesa della successiva chiamata e che tale prova non era stata data dall’appellante, il quale si era limitato a far derivare automaticamente il diritto alle retribuzioni dal fatto di essere iscritto al turno generale di imbarco.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del C.C.N.L. di settore (art. 360, n. 3) per non avere la Corte territoriale valutato che per effetto dell’elusione posta in essere dalla società datrice di lavoro non era stato concesso fin dall’origine al ricorrente il diritto di offrire la propria prestazione negli intervalli tra un imbarco e l’altro, una tale offerta risultando incompatibile con il regime contrattuale a cui era stato sottoposto.

2. Il motivo risulta improcedibile poichè il ricorrente, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4, non ha depositato copia del contratto collettivo, su cui il motivo si fonda, nè ha comunque specificamente indicato i dati necessari al reperimento del documento nei fascicoli dei gradi di merito (Sez. U n. 22726/2011).

3. E’ rimasto, d’altra parte, esente da censura il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al principio di diritto di cui a Cass. n. 8839/2002, la quale ha precisato che “allorquando una pluralità di contratti di arruolamento a viaggio venga dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l’esecuzione dell’uno e dell’altro contratto se il lavoratore non provi in relazione a ciascun periodo di avere reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni”: principio di diritto, in applicazione del quale la Corte di merito ha poi ritenuto che, nel caso concreto, l’appellante non avesse dato prova di avere offerto le proprie prestazioni lavorative tra un imbarco e quello successivo (cfr. sentenza, penultima pagina, 1 e 2 capoverso).

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione, non avendo la Corte di appello valutato, quale elemento idoneo a fondare il ragionamento presuntivo, la circostanza che il ricorrente non aveva mai rifiutato i successivi imbarchi, così da far ritenere che la prestazione fosse offerta dall’origine senza necessità di conferma nei periodi di intervallo contrattuale.

5. Il motivo in esame è inammissibile, in quanto, da un lato, non enuclea le affermazioni della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con la norma di diritto indicata o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina prevalente; dall’altro, là dove deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conforma al modello legale del nuovo vizio motivazionale, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012, a fronte di sentenza di secondo grado depositata in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma, non ottemperando agli oneri di deduzione ex artt. 366 e 369 c.p.c., intrinsecamente connessi alla diversa configurazione normativa del vizio (cfr. da ultimo Cass. n. 9253/2017).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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