Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28158 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28158 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 17/12/2013

Condono Estinzione
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNAVALE

SPINELLI

ESPERIA residente

a Napoli,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dall’Avv. Gianni Massignani, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Torquato
Taramelli

n.5.

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.156/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
1

in data 17.03.2010, depositata il 10 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.21062/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.156/40/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Roma,
Sezione Staccata di Latina n.40, il 17.03.2010 e
DEPOSITATA il 10.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente, confermando quella di primo grado,
che aveva dichiarato improcedibile l’originario ricorso
in quanto privo di sottoscrizione e di autentica.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione della cartella di pagamento, relativa ad
Irpef dell’anno 1998, affida l’impugnazione a due mezzi
con cui censura l’impugnata decisione per violazione di
legge e vizi della motivazione.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR, in vero, ha dichiarato inammissibile
l’appello, in quanto non sottoscritto da soggetto
2

Presente il P.M. dott. Umberto Apice.

abilitato all’assistenza tecnica.
4 bis – La questione posta dal ricorso in esame sembra
doversi risolvere applicando il principio secondo cui
“Nelle controversie tributarie di valore superiore a

adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi
terzo e quarto, del d.lgs 31 dicembre 1992 n.546,
fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.189
del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato
senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere
dichiarata soltanto qualora la parte privata non
ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di
munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal
Presidente della Commissione Tributaria; costituendo
l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità
della domanda, detto ordine non può che provenire, con
carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo
grado, e la mancata fissazione del relativo termine si
traduce in un vizio attinente alla regolare
instaurazione del contraddittorio; In tal caso, la
riforma della dichiarazione d’inammissibilità da parte
della Commissione Tributaria Regionale, non consente a
quest’ultima di procedere direttamente all’esame del
merito, ma impone, ai sensi dell’art.59, comma primo,
lettera b), del d.lgs. n.546 del 1992, la rimessione
3

lire 5.000.000, per effetto dell’interpretazione

della causa alla commissione provinciale, perché inviti
il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza
tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso
d’inottemperanza” (Cass. n.620/2006, n.22601/2004,

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, con il relativo accoglimento per manifesta
fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, l’atto di costituzione
dell’Agenzia Entrata, nonchè gli altri atti di causa;
Vista, in particolare, l’istanza 16.09.2013, con la
quale l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
dell’Agenzia Entrate, nel comunicare, giusta nota
n.59433-699/12 del 12.09.2012 dell’Agenzia Entrate di
Latina, che il contribuente ha presentato domanda di
definizione ex art.39 comma 12 ° del D.L.n.98/2011
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute, ha
chiesto venga dichiarata l’estinzione del giudizio, ai
sensi dell’art.16 comma 8 ° della Legge n.289/2002;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
4

n.8369/2002).

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