Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28158 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende.

– ricorrente –

contro

BECCARIS S.R.L., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Crescenzio n. 91 presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano e

dell’Avv. Maria Sonia Vulcano che la rappresentano e difendono, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 58/22/2013 della Commissione

tributaria regionale del Piemonte, depositata il 23 maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo a IRES e IVA dell’annualità 2005 e relative sanzioni, l’Agenzia delle entrate ricorre, su due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte (d’ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dalla Società contribuente, ha riformato la decisione di primo grado (di rigetto del ricorso introduttivo) annullando l’avviso di accertamento limitatamente ad IRES e ai punti 2) e 3).

In particolare la C.T.R., accertato che la Società, negli anni oggetto di accertamento, stava procedendo ad un’operazione di svendita del magazzino con lo scopo di cessare l’attività di commercializzazione di elettrodomestici (poi effettivamente avvenuta dopo il 2005), ha ritenuto giustificato il fatto che il valore dei ricavi fosse stato inferiore al costo del venduto.

Resiste con controricorso la Beccaris s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo -rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), violazione o falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 112 c.p.c. – la ricorrente deduce l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel non avere dichiarato l’appello proposto dalla Società inammissibile, per violazione del divieto di ius novorum. Secondo la prospettazione difensiva con il ricorso introduttivo la contribuente, pur contestando la legittimità dell’avviso di accertamento, anche con riguardo alla determinazione del reddito ai fini IRES, aveva concluso chiedendo esclusivamente l’annullamento dell’atto impositivo con riferimento ai punti 2) e 3) che riguardavano unicamente le sanzioni.

1.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Secondo il costante orientamento di questo Giudice di legittimità (come ribadito di recedente da Cass. n. 23834 del 25/09/2019 “in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti. (Nella specie, il ricorrente lamentava l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardiva notificazione della citazione senza l’indicazione in ricorso della data della notificazione dell’atto, nemmeno desumibile dalla sentenza impugnata)”.

1.2. Nel caso in esame, la ricorrente, infatti, non ha riportato nè il contenuto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, nè il contenuto della sentenza di primo grado impedendo a questa Corte di valutare la stessa ammissibilità della censura avente ad oggetto una dedotta violazione del divieto di ius novorum laddove, peraltro, a quanto emergente dagli scritti difensivi di entrambi le parti, la questione rilevante attiene all’interpretazione da parte dei Giudici di merito dell’effettivo contenuto della domanda giudiziale.

2. Con il secondo motivo – rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- si deduce, invece, l’omesso esame da parte della C.T.R. di due elementi decisivi quali l’assenza di ricarico postulata dall’accertamento e, soprattutto, i nuovi acquisti di merce effettuati dalla Società nel medesimo anno 2005.

2.1. Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile in quanto al ricorso proposto avverso sentenza pubblicata dopo l’ottobre 2012 si applica, pacificamente, come da principi espressi da Cass. Sez. U. 7.04.2014 n. 8053, il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.2. La censura è, anche, fondata. L’accertamento compiuto dalla C.T.R. piemontese, secondo cui la contribuente aveva provato che le vendite sottocosto erano state effettuate in vista della prossima dismissione dell’attività commerciale, non tiene infatti in alcun conto, con evidente omesso esame, i fatti dedotti dall’Agenzia delle entrate (ovvero che le fatture prodotte a comprova dell’assunto dalla Società erano relative a vendite effettuate dopo la cessione dell’attività; che la Società aveva provveduto nel medesimo anno a effettuare nuovi acquisti di merce e, soprattutto, che il reddito era stato determinato già nell’atto impositivo considerando la merce venduta al prezzo di costo e senza alcun ricarico) che ove esaminati avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.

3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice di merito affinchè proceda al riesame e regoli le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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