Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28157 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28157 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10267-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente nonchè contro
ALTEA SRL;

-intimata avverso la sentenza n. 25/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 29/01/2010, depositata il
23/02/2010;

Data pubblicazione: 17/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE

Ric. 2011 n. 10267 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10267/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Altea srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Liguria n. 25/12/10, depositata il 23
febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Altea srl., inerente all’avviso di accertamento, relativo
all’Irpeg, Irap ed Iva per l’anno 2003, riguardanti l’attività di
impresa turistico-alberghiera, veniva accolta solo in parte. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che la ripresa a
tassazione delle varie voci attive era legittima, ad eccezione
delle pretesa indetraibilità dell’Iva per l’acquisto del complesso
immobiliare, sito nel Comune di Pienza, ceduto dalla società Athena srl., e condotto in locazione dalla San Gregorio Residence
srl., giusta le considerazioni del giudice di primo grado, che “..
. . sono pienamente condivisibili…”.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’aro di im

zione

non appare notificato compiutamente alla contribuente, «sto che
la notificante ha esperito la procedura di notificazione a mezzo
del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini
della legittimità della medesima, e che ha omesso di produrre il
relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato. Pertanto,
posto che tale adempimento, peraltro necessario in funzione della
prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio
e, dunque, della regolare instaurazione del contraddittorio, non
risulta compiuto sino all’adunanza della corte in camera di consi-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

‘gli°, il ricorso è colpito da inammissibilità (Cfr. anche Sez. U,
Sentenza n. 627 del 14/01/2008).
3. Trattandosi di vizio dirimente, che quindi preclude l’esame
del mezzo di gravame, ne deriva che va pronunciato in conformità.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna

P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consi
zione civile, il 24 ottobre 2013.

della sesta Se-

statuizione, stante la mancata attività difensiva de l’ . imata.

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