Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28157 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10264-2020 proposto da:

A.Q., elettivamente domiciliato presso l’avv. ANTONIO

BARONE dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

– contro –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto RG 20510/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.Q., cittadino del Pakistan, impugnò innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale. Con decreto emesso il 19.2.2020 il Tribunale respinse il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente era vago, generico ed implausibile; pertanto, non ricorrevano i presupposti della protezione internazionale e di quella sussidiaria, anche riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto dal rapporto EASO del febbraio 2019 esaminato non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria per la suddetta inattendibilità, nonché per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

A.Q. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per aver il Tribunale ritenuto non credibile il ricorrente, senza considerare le sue difficoltà e ritrosie ed omettendo di applicare il principio della cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251, artt. 2, 7,8 e 11, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per non aver il Tribunale riconosciuto lo status di rifugiato alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), per non aver la Corte d’appello riconosciuto la protezione sussidiaria, escludendo la situazione di violenza indiscriminata nel paese di provenienza del ricorrente che era, invece, desumibili da diverse fonti internazionali.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver la Corte d’appello riconosciuto la protezione umanitaria, sussistendo la condizione di vulnerabilità.

Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili sia perché generici, sia in quanto diretti comunque al riesame dei fatti inerenti alla ritenuta inattendibilità del ricorrente e alla sussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico, non corredato da allegazioni specifiche sui presupposti della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c). Il quarto motivo è parimenti inammissibile perché generico, non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, ovvero fatti espressivi dell’integrazione in Italia. Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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