Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28156 del
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28156 Anno 2017
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 23432/2015 proposto da:
Amanikitha Pathiranage Indranath, domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte dì Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato Ganci Aldo, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente contro
Prefetto della Provincia di Siracusa;
– intimato –
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Data pubblicazione: 24/1 1/2017
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA,
depositato il 01/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
udito il P.M ., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO
IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del primo motivo,
inammissibilità del secondo motivo.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 8/2015 del 18/02/2015 il Prefetto di Siracusa ha
disposto l’espulsione del cittadino straniero Amanikitha Patriranage
Indranath, nato in Sri Lanka il 15/09/1972, in quanto privo di
permesso di soggiorno. Contestualmente con ordine n. 5/2015 il
Questore a sua volta ha disposto l’accompagnamento coattivo alla
frontiera.
Con ricorso al Giudice di pace di Siracusa il cittadino straniero ha
chiesto
l’annullamento
del
provvedimento
espulsivo
e
del
conseguente ordine questorile. Con ordinanza n. 646/2015 del
20/07/2015 il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione rilevando che
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Amanikitha non ha dimostrato di essere in possesso di permesso di
soggiorno e che il termine per la partenza volontaria è stato
legittimamente negato per la sussistenza di pericolo di fuga, avendo
lo straniero dichiarato di non avere né disponibilità finanziarie né una
stabile dimora.
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Corte di Casazione – copia non ufficiale
14/07/2017 dal con s. ACIERNO MARIA;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avverso suddetta
ordinanza propone ricorso per cassazione il
cittadino straniero sulla base di due motivi. Non svolge difese
l’Amministrazione intimata.
Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione
dell’art. 13, comma 5.2, t.u. n. 286 del 1998., in quanto non è stata
richiesta al giudice di pace alcuna convalida dell’ordine questorile di
allontanamento coattivo, con la conseguenza che il provvedimento
del Prefetto e del Questore sono privi di efficacia.
Con il secondo motivo viene denunciata l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, giacché il giudice di pace ha omesso di
statuire in relazione all’istanza di regolarizzazione dello straniero,
che è stato assunto dalla società Saline S.r.l., la quale gli ha messo a
disposizione un’abitazione.
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Il primo motivo è inammissibile. La censura è diretta a contestare
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non già i presupposti di adozione del provvedimento espulsivo ma la
legittimità della misura dell’accompagnamento coattivo. Al riguardo
deve osservarsi che il rimpatrio del cittadino straniero che sia entrato
o soggiorni irregolarmente nel nostro territorio si compone di due
fasi che sfociano in due provvedimenti diversi a natura vincolata,
emessi da autorità diverse (l’espulsione il Prefetto;
le misure
attuative il Questore) e che si fondano su requisiti del tutto autonomi
e non sovrapponibili, con la conseguenza che l’illegittimità della
misura attuativa non determina la caducazione del provvedimento di
espulsione amministrativa prefettizia (Cass. n. 10243 del 20-062012; Cass. n. 12125 del 17-05-2013; Cass. n. 11769 del 08-062016).
….
.)
Corte di Casazione – copia non ufficiale
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Il secondo motivo è radicalmente inammissibile perché vertente su
una questione nuova, non essendovene traccia nel provvedimento
impugnato e non precisando il ricorrente in quale atto del giudizio di
merito la medesima sia stata sollevata.
Il conclusione il ricorso è inammissibile. Non occorre provvedere in
ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attività
difensiva della parte intimata.
P .Q.M .
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso all’udienza del 14 luglio 2017
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Corte di Casazione – copia non ufficiale
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