Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28154 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AEM DISTRIBUZIONE GAS SPA, già AEM Distribuzione Gas e Calore SPA,

con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Zoppini Giancarlo, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia,

presso il cui studio in Roma, Via della scrofa n. 57 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO D’ADDA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del

controricorso e Delib. G.M. 19 marzo 2009, n. 59 dagli Avv.ti Arigò

Luca, Francesco Mancini ed Antonella Giglio, presso il cui in Roma,

Via A. Granisci, 14, è domiciliato;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 125/22/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 22, in data 13/12/2007, depositata

il 17 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele che non ha mosso

osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 6187/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 125/22/2007, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 22 il 13.12.2007 e DEPOSITATA il 17 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di irrogazione di sanzione, relativo alla TOSAP dell’anno 2003, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f) nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – Le questioni poste dal ricorso in esame, vanno esaminate e decise in coerenza al quadro normativo di riferimento ed ai principi desumibili da pregresse pronunce, alla cui stregua, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce.

E’ pacifico, infatti, che la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche postula, per la sua legittima applicazione, un’occupazione (di fatto o di diritto) reale ed effettiva, intesa come concreta sottrazione all’uso pubblico di spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o provinciale, dovendosi individuare il fatto generatore dell’obbligazione proprio nell’occupazione, a prescindere dalla causa e dalla natura (Cass. n. 15074/2004).

D’altronde, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f) che disciplina il “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, si ricavano le modalità per la relativa determinazione, le quali, fra l’altro, fanno riferimento proprio al criterio adoperato dal Comune e cioè al numero complessivo degli utenti.

Ciò posto, l’impugnata decisione, che presupponendo la legittimità della pretesa fiscale, non ha ritenuto applicabili le disposizioni in tema di non punibilità, sembra in linea con le norme ed i principi richiamati, tenuto conto che l’assetto di interessi, realizzatosi a seguito dell’obbligo di separazione societaria previsto dal D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 21 non sembra possa avere refluenze sul regime fiscale, anche avuto riguardo al fatto che gli impianti occupanti il suolo pubblico sono rimasti nella piena disponibilità dell’odierna ricorrente e che il numero delle utenze rileva solo agli effetti del criterio di calcolo del canone.

Peraltro, la decisione appare coerente al consolidato principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità’ delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce – potere riconosciuto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 bis (applicabile “ratione temporis”), tenuto fermo dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più’ generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 – sussiste quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità’ di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (Cass. n. 14476/2003, n. 6251/2003, n. 11233/2001).

4 – Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., e di rigettarlo, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza; Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleduecento, di cui Euro millecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Cassano D’Adda, delle spese del giudizio in ragione di complessivi Euro milleduecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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