Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28154 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28154 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 1636-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ROSSI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio degli avvocati
PROSPERI MANGILI LORENZO e CARLINO ROBERTO che lo

Data pubblicazione: 17/12/2013

rappresentano e difendono, giusta procura a margine del
controricorso;

COMT017.COMIltC

avverso la sentenza n. 9367/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Lorenzo Prosperi Mangili che
si riporta agli scritti.
e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale di Roma, Augusto Rossi, dipendente
dell’Alitalia con la qualifica e mansioni di pilota comandante, iscritto al
Fondo volo, aveva chiesto la condanna dell’INPS al ricalcolo della
pensione mensile in godimento e della somma dovuta a titolo di
capitalizzazione di una quota di essa.
La domanda era stata accolta dal giudice di primo grado con
sentenza n. 21077 del 2006, tempestivamente impugnata dall’INPS,
che aveva eccepito la decadenza triennale dell’azione ex art. 47 D.P.R.
n. 639/1970 e successive modificazioni e integrazioni nonché ai sensi
dell’art. 55 L. n. 859/1965 e, in subordine, sostenuto l’infondatezza nel
merito della domanda.
Con sentenza depositata 1’8 gennaio 2011, la Corte d’appello
di Roma ha respinto l’appello.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione —
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ROMA del 18.11.2010, depositata 1’8/01/2011;

notificato in data 3-5 gennaio 2012, con un unico motivo.
La parte intimata si è costituita in questa sede con rituale
controricorso per resistere alle domande.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate

Col ricorso l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 D.P.R.
30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che l’originario testo dell’art. 47 del D.P.R. 30
aprile 1970 n. 639 stabiliva quanto segue.
‘Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione
dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 459 e ss. cod. proc. civ.
L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla
data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di
trattamenti pensionistici.
L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni
dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di
prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria”.
Col successivo art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito
con modificazioni nella legge 10 giugno 1991 n. 166, ritenuto da Corte
Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica dell’art.
47 D.P.R. n.639/70, venne poi stabilito:
“1 — I termini previsti dall’art. 47, commi secondo e terzo del D.P.R. 30
aprile 1970 n. 639 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla
prestazione previdenziale . la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei
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dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda
giudiziale. In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini
decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2 — Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva,
ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del

Con l’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, i commi secondo
e terzo del citato art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai
seguenti:
‘Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti
organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia
della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l’azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente
comma “.

L’ultimo comma dell’art. 4 ha poi stabilito che le disposizioni
indicate “non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data”.
Infine, recentemente, l’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. 6
luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111 del medesimo anno, ha
aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: ‘Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni
giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in

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presente decreto”.

parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza
decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”, precisando al quarto comma che ‘Le disposizioni di cui al comma 1,
lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di
entrata in vigore de/presente decreto”.

giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa
Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 che ribadisce le tesi della precedente
Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, 0-., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n.
948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla
citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della
decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali
già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.
Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720
del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza
insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che “La
decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato
dal D.L 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modIficazioni, nella L 1
giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la
domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta
prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene
nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei
quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria
prescrizione decennale”.
Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente

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Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la

rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza
interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite
di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente
non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione
delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle
sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la
citata novella di cui all’art. 38, primo comma, lett. d) del recente D.L. 6
luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111/’ 11, è stata quindi
disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della
considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito
di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione
della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina,
esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con
una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale
consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del
2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima
all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella
del 2011.
L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni
unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza
proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio
della inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639,
prima delle integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011,
al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
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azione in materia di prestazioni previdenziali.

Essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso
deve essere respinto.
La peculiarità della disciplina esaminata e la recente evoluzione
del quadro normativo giustificano al compensazione delle spese del
presente giudizio.

LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Presidente

PQM

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