Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28154 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13381-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto RG 8766/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate-riscossione, con due distinti ricorsi, chiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., per le rispettive somme di Euro 1.158.743,48, di cui 962.709,09 in privilegio, e di Euro 572.792,58, di cui 571.063,95 in privilegio.

Il giudice delegato, in adesione al parere del curatore, circa la prima domanda, ammise al passivo solo i crediti relativi ad alcune cartelle, escludendo invece i crediti fondati sulle altre cartelle per omessa notifica, mentre, in ordine alla seconda domanda, fu ammessa al passivo la somma complessiva di Euro 596.936,22 in chirografo, non riconoscendo il privilegio richiesto per la mancata prova della revoca di un finanziamento del Ministero dello Sviluppo economico.

L’Agenzia delle Entrate-riscossione proponeva opposizione allo stato passivo deducendo che tutte le cartelle oggetto delle domande erano state notificate, richiedendo la collocazione in privilegio del credito insinuato fondato sul finanziamento poi revocato.

Con ordinanza del 19.3.19, il Tribunale ha respinto l’opposizione, osservando che: i motivi relativi alla prescrizione erano infondati essendo maturata, per alcune cartelle, la prescrizione quinquennale; non era riconoscibile il privilegio richiesto per mancata prova della revoca del finanziamento a suo tempo concesso; per altri crediti non era stata dimostrata la notifica della cartella di pagamento, essendo insufficiente l’estratto del ruolo per l’ammissione al passivo.

L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione con cinque motivi. Non si è costituito il fallimento.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in quanto non era decorso il termine di prescrizione decennale, alla luce delle notifiche delle cartelle, non rilevando la prescrizione breve come ritenuto dal Tribunale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, degli artt. 2697 e 2718 c.c., avendo il Tribunale erroneamente escluso il privilegio del credito relativo alla revoca del finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) essendone prova sufficiente l’estratto del ruolo e l’attestazione dello stesso MISE.

Il terzo motivo, in subordine, deduce l’omesso esame di fatto decisivo, in ordine all’insussistenza della prova contraria alle risultanze dell’estratto del ruolo afferente al suddetto credito privilegiato di finanziamento.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 e dell’art. 2718 c.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’estratto del ruolo non sia prova sufficiente per l’ammissione al passivo.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602, art. 26 e del D.P.R. n. 600, art. 60, in ordine alla mancata ammissione al passivo del credito di cui ad una delle cartelle oggetto di causa, perché regolarmente notificata, avendo prima tentato la notifica con pec e poi spedito l’avviso di deposito con raccomandata semplice.

Il ricorso va accolto.

Il primo motivo del ricorso è fondato. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato circa la prescrizione breve degli indicati crediti tributari (Iva, irpef, e registro) è erronea sulla base del consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., n. 12740/2020; n. 33266/19; n. 32308/19; n. 11555/18).

Ne consegue, nel caso concreto, che i crediti oggetto delle domande d’insinuazione al passivo, relativi ai vari tributi indicati, essendo soggetti all’ordinaria prescrizione decennale, non erano prescritti alla data del deposito delle domande d’insinuazione al passivo, tenuto conto delle date delle notificazioni delle cartelle che sono incontestate.

Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché connessi, sono del pari fondati. Al riguardo, va osservato che l’attestazione del Ministero dello Sviluppo Economico costituisce prova della sussistenza del credito relativi al finanziamento erogato dal MISE, idonea per l’ammissione al passivo (in tal senso, per una fattispecie analoga in tema di crediti previdenziali, v. Cass., n. 23616/2020).

Il quarto motivo è parimenti fondato. Giova rilevare che, sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto-ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (Cass., n. 2732/19; n. 24589/19).

Il quinto motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento degli altri.

Per quanto esposto, in accoglimento dei primi quattro motivi, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso, assorbito il quinto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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