Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28153 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13713-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R., D.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO IOZZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva parzialmente il ricorso di D.E., amministratrice della Ippocrate srl e C.R., medico convenzionato, avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta in data 21 aprile 2008 della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, in base alla giurisprudenza di legittimità, preso atto che i richiedenti, effettivamente residenti in uno dei Comuni colpiti dal sisma, “non esercitano attività d’impresa, come dalla documentazione prodotta in primo grado”, vista la tempestività dell’istanza e considerato che l’importo richiesto, non contestato, è stato documentalmente provato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; si costituiscono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (Legge di stabilità 2015), della VI Dir. n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. L’Agenzia afferma che i ricorrenti erano “pacificamente” titolari di reddito di lavoro autonomo, senza riportare gli atti di causa nei quali tale accertamento risultava effettuato; ciò in contrasto con quanto contenuto nella sentenza impugnata, che, con accertamento in fatto – non oggetto di ricorso per cassazione- ha verificato (pag. 4 della sentenza) che i contribuenti richiedenti il rimborso non esercitavano attività d’impresa.

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modif. dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies.

3.1. Questo motivo è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. 6 marzo 2018, n. 7498), in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo).

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, e rigettato il secondo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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