Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28153 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AEM DISTRIBUZIONE GAS SPA, già AEM Distribuzione Gas e Calore SPA,

con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del

ricorso, dagli Avv.ti Zoppini Giancarlo, Giuseppe Russo Corvace e

Giuseppe Pizzonia, presso il cui studio in Roma, Via della scrofa n.

57 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO D’ADDA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del

controricorso e Delib. G.M. 19 marzo 2009, n. 59 dagli Avv. ti Arigò

Luca, Francesco Mancini ed Antonella Giglio, presso il cui studio in

Roma, Via A. Granisci, 14, è domiciliato;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 124/22/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 22, in data 13/12/2007, depositata

il 17 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele che non ha mosso

osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 6182/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 124/22/2007, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 22 il 13.12.2007 e DEPOSITATA il 17 gennaio 2008. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TOSAP dell’anno 2003, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f).

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – Le questioni poste dal ricorso in esame, vanno esaminate e decise in coerenza al quadro normativo di riferimento ed ai principi desumibili da pregresse pronunce.

E’ pacifico, infatti, che la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche postula, per la sua legittima applicazione, un’occupazione (di fatto o di diritto) reale ed effettiva, intesa come concreta sottrazione all’uso pubblico di spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o provinciale, dovendosi individuare il fatto generatore dell’obbligazione proprio nell’occupazione, a prescindere dalla causa e dalla natura (Cass. n. 15074/2004).

D’altronde, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f) che disciplina il “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, si ricavano le modalità per la relativa determinazione, le quali, fra l’altro, fanno riferimento proprio al criterio adoperato dal Comune e cioè al numero complessivo degli utenti.

3 bis – Ciò posto, l’impugnata decisione sembra in linea con le disposizioni di legge applicabili, tenuto conto che l’assetto di interessi, realizzatosi a seguito dell’obbligo di separazione societaria previsto dal D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 21 non sembra possa avere refluenze sul regime fiscale, anche avuto riguardo al fatto che gli impianti occupanti il suolo pubblico sono rimasti nella piena disponibilità dell’odierna ricorrente e che il numero delle utenze rileva solo agli effetti del criterio di calcolo del canone.

4 – Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., e di rigettarlo, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecinquecento, di cui Euro millequattrocento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Cassano D’Adda, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro millecinquecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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