Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28153 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28153 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 28632-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
CALABRO’ ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SANTA MONICA 2 (OSTIA), presso lo studio dell’avvocato
NICOLETTI ANTONIO FERDINANDO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 17/12/2013

dall’avvocato ZUMPANO GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente contro

80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 601/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 26.5.2011, depositata il 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega
avv. Mauro Ricci) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Ferdinando Nicoletti
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del
Tribunale di Rossano ed in parziale accoglimento della domanda di
Anna Calabrò, accertava e dichiarava il suo diritto a percepire la
pensione di inabilità ex art. 12 della 1. n. 118/1971 a decorrere dal
25.2.2010 condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati della
prestazione con gli accessori dovuti per legge.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di tre motivi.
Ric. 2011 n. 28632 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Resiste con controricorso la Calabrò mentre il Ministero
dell’Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente al solo fine
di poter partecipare all’udienza di discussione.
Tanto premesso si osserva che delle censure formulate la prima,
inerente la illegittima concessione di un termine per rinnovare la

disposto dalle sezioni unite di questa Corte in tema di overruling e
tutela dell’affidamento (cfr. Cass. s.u. 11.7.2011 n 15144)
Il termine per la notificazione del ricorso d’appello e del decreto ex art.
435 c.p.c. è stato assegnato prima che l’orientamento giurisprudenziale
per lungo tempo immutato ( cfr. s.u. 6841 del 1996) venisse
radicalmente innovato con la sentenza delle sezioni unite n. 20604 del
30.7.2008 (termine chiesto ed autorizzato all’udienza del 7.6.2007).
Il secondo ed il terzo motivo attengono entrambi alla mancata prova
del requisito reddituale necessario per beneficiare della prestazione
sotto il diverso profilo della violazione di legge ( il secondo) e del vizio
di motivazione (il terzo).
Le censure appaiono manifestamente fondate atteso che è principio
ripetutamente affermato da questa corte quello secondo cui i requisiti
del reddito al pari di quello dell’età dell’invalido ( non meno di 18 non
più di sessantacinque anni) sono elementi costitutivi del diritto alla
prestazione che la parte è tenuta ad allegare e dimostrare per poterne
ottenere il riconoscimento (cfr. già Cass. n. 17664/2002).
Nessun cenno contiene la sentenza al requisito in questione di tal che
la stessa deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Reggio
Calabria che verificherà se e da quando la Calabrò era in possesso del
detto requisito.
La Corte territoriale, poi, provvederà anche alla liquidazione delle
spese del giudizio.
Ric. 2011 n. 28632 sez. ML – ud. 24-10-2013
-3-

notifica in appello mai prima effettuata è infondata alla luce di quanto

PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnta in relazione al motivo
accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che provvederà
anche sulle spese del presente giudizio.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013

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