Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28152 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,

dall’Avv. AVENATI Fabrizio, domiciliato nei locali dell’Avvocatura

Comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

– ricorrente –

contro

C.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti LUZZA Marco,

Emiliano Rossetto e Giuseppe Scavuzzo, elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo in Roma Via Germanico, 24;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/14/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 22/11/2007, depositata il

31 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che non ha mosso

osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 5478/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 151/14/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 14 il 22.11.2007 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa alla TOSAP per gli anni 1995 e 1996, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 14832/2008).

4 – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. n. 23732/2007, n. 23153/2007). Infatti, le censure, per vizi di violazione di legge, non si concludono con la esplicita formulazione dei prescritti quesiti, dando risposta ai quali la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, bensì si risolvono in una generica istanza di decisione in ordine alla prospettata violazione delle norme indicate. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune al pagamento, in favore del C.M., delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA