Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28152 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’Avv. AVENATI Fabrizio, domiciliato nei locali dell’Avvocatura
Comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
– ricorrente –
contro
C.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e
difeso,
giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti LUZZA Marco,
Emiliano Rossetto e Giuseppe Scavuzzo, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo in Roma Via Germanico, 24;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/14/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 22/11/2007, depositata il
31 gennaio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che non ha mosso
osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 5478/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 151/14/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 14 il 22.11.2007 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2008.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa alla TOSAP per gli anni 1995 e 1996, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.
2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 14832/2008).
4 – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. n. 23732/2007, n. 23153/2007). Infatti, le censure, per vizi di violazione di legge, non si concludono con la esplicita formulazione dei prescritti quesiti, dando risposta ai quali la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, bensì si risolvono in una generica istanza di decisione in ordine alla prospettata violazione delle norme indicate. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilità dei motivi;
Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune al pagamento, in favore del C.M., delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011