Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28152 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28152 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 16594-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,
VICENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente Contro
COSTANTINO SALVATORE;

– intimato avverso la sentenza n. 4480/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 20.9.2010, depositata 1’1/10/2010;

Data pubblicazione: 17/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 16594 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

Ragioni della decisione

La tesi alla base del ricorso dell’INPS è conforme ad una lunga serie di decisioni di questa Corte
(‘ex plurimis’: Cass. sez. lav. n. 11558 del 2010, nonché n. 202 del 2011 e n. 11152 del 2011), le
quali affermano il seguente principio di diritto, che in questa occasione si ribadisce ai sensi dell’art.
360-bis, cpc: .
Si aggiunga, che il comma 18° dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 111 del 2011, sancisce quanto segue: “L’articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e (l’articolo 01), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva”.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione deve essere accolto, con riferimento ai motivi che
pongono tali questioni, e la domanda deve essere rigettata, essendo possibile la decisione nel merito
in quanto non vi è necessità di ulteriori accertamenti.
Le spese dell’intero processo devono essere compensate, poiché solo con l’intervento legislativo del
2011 le oscillazioni giurisprudenziali derivanti dalla difficoltà d’interpretazione della normativa
sono state definitivamente superate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda d’inclusione della quota TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione nel
settore agricoltura. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 24 ottobre 2013.

Il ricorso dell’INPS concerne il computo o meno della “quota di TFR” nel calcolo dell’indennità di
disoccupazione in agricoltura.

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