Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28152 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 10/12/2020), n.28152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11549/2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Onesti Pompeo giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/9/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA-SEZIONE STACCATA DI SALERNO, depositata il

31 ottobre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 ottobre 2019 dal Cons. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

1. la CTR della Campania-Sezione staccata di Salerno ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Salerno di accoglimento del ricorso di S.S. contro l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA, IRAP e addizionale regionale per l’anno d’imposta 2005, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza per la rideterminazione (sulla base dell’esame di documentazione extracontabile) del reddito complessivo derivato dall’utilizzo, da parte della S., di un immobile di proprietà di F.A., madre della ricorrente, come struttura ricettiva per cerimonie;

2. la CTR ha ritenuto che: a) l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato; b) sussisteva nella specie l’esercizio di un’attività imprenditoriale di tipo commerciale imputabile alla S., desumibile dal sensibile aumento del volume complessivo dell’attività stessa riscontrato nel periodo 2004-2008 con riferimento al numero delle locazioni ed all’entità dei ricavi ritratta dalla documentazione extracontabile; c) da ciò conseguiva per la contribuente l’obbligo di tenuta della prescritta contabilità ai fini fiscali;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.S. affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

4. con il primo motivo di ricorso S.S. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la CTR avrebbe omesso di considerare che il mero rinvenimento di un “calendario 2005” all’interno della struttura “Villa Le Ginestre”, realizzato su carta intestata di questa e privo di ogni riferimento alla S., non poteva essere considerato elemento utile a provare l’attività imprenditoriale e i connessi redditi ad essa imputati per l’anno d’imposta 2005; nè altro elemento di convincimento poteva ritrarsi dalla stipula del contratto di comodato della struttura ricettiva tra la F. e la ricorrente il 9 giugno 2005;

4.1. il mezzo è inammissibile;

4.2. con esso la ricorrente, sotto il velo dell’omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà ad una complessiva rivalutazione del fatto – mercè l’argomento secondo cui non risulterebbe provata la riferibilità alla ricorrente medesima di ogni attività posta in essere nella struttura nel corso del 2005 – che è invece inibita dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione applicabile nella specie;

4.3. insegna infatti la fondamentale Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 che la riformulazione della norma, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel. c.c., “come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”: principio invero del tutto obliterato dalla ricorrente che mira ad attaccare il motivato convincimento della CTR in ordine alla sussistenza dell’attività ad essa imputabile e dei relativi redditi;

5. con il secondo, articolato motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione, per un verso, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7 e 109 (T.U.I.R.), nonchè, per altro verso, dell’art. 112 c.p.c.: sostiene la S. che, nel conferire rilevanza al dato dell’incremento delle locazioni della struttura nel periodo 2004-2008 risultanti dalla documentazione extracontabile, la CTR, ritenendo “sistematica” e “abituale” tale attività, avrebbe violato il principio dell’autonomia di ciascun periodo d’imposta; in ogni caso, l’attività della ricorrente nell’anno 2005 si paleserebbe come meramente occasionale, stante il numero limitato delle dette locazioni e relativi introiti; infine, sempre in considerazione dell’autonomia di ciascun periodo d’imposta, la CTR, nel considerare annualità diverse da quella oggetto di accertamento, sarebbe incorsa in una “extrapetizione”;

5.1. il mezzo è inammissibile;

5.2. giova innanzi tutto evidenziare come impropriamente la ricorrente richiami il principio di autonomia dei periodi d’imposta il quale sottende piuttosto una regola generale, cui si correla il principio di competenza, avente il fine di non lasciare il contribuente arbitro della scelta dell’esercizio più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con evidenti riflessi sulla determinazione del reddito imponibile (Sez. 5, 8 marzo 2013, n. 5854); pertanto, il detto principio non opera – come nel caso in esame – in relazione a situazioni geneticamente unitarie, ma destinate a ripercuotersi su annualità successive (Sez. 5, 24 aprile 2018, n. 9993), vale a dire in tutti quei casi fondati sulla contestazione di elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti nei vari anni ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (in tal senso, tra le tante, Sez. 6-5, 26 settembre 2016, n. 18875; conf. Sez. 5,:3 gennaio 2019, n. 37 e Sez. 5, 1 luglio 2015, n. 13498);

5.3. orbene, lungi dall’incorrere nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., la CTR ha dunque operato una valutazione dei fatti ai fini della determinazione dell’obbligazione fiscale per l’anno in contestazione, valutazione che la ricorrente mira, anche con la doglianza ora in discorso, a rimettere in discussione proponendo inammissibilmente – mediante lo schermo dell’errore di diritto in punto di qualificazione dell’attività imprenditoriale ai fini fiscali – una ricostruzione alternativa che è tutta interna al merito di quella medesima valutazione e che, come tale, non può trovare ingresso in questa sede;

6. con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c., in relazione all’art. 55 T.U.I.R. e art. 2915 c.c.: l’attività in questione, lungi dal potersi assimilare a un’attività imprenditoriale, concreterebbe una mera gestione di un patrimonio immobiliare mediante la semplice locazione (priva del requisito della commercialità) della struttura, mentre sarebbe stato onere del cliente a provvedere all’organizzazione del ricevimento tramite il servizio di catering;

6.1. anche questo mezzo è, all’evidenza, inammissibile, per le medesime ragioni riferite con riferimento alle censure che precedono.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; doppio contribuito unificato a carico della ricorrente, sussistendone i presupposti di legge.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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