Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28151 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16088-2018 proposto da:

V.G., A.M., D.L., L.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Tibullo 13, presso lo studio

dell’avvocato Brancaccio Graziella, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Larussa Claudio;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

Che:

– V.G., A.M., D.L. e L.C. hanno proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale liquidò il compenso variabile loro spettante per lo svolgimento dell’incarico professionale eseguito in favore della Regione Calabria (avente ad oggetto la verifica della situazione debitoria del Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati e il tentativo di addivenire alla definizione transattiva delle pendenze debitorie), negando tuttavia il riconoscimento degli interessi moratori;

– la Regione Calabria, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, col quale si lamenta la violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la non spettanza degli interessi moratori) è manifestamente fondato;

– invero, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), costituiscono “”transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, dovendosi intendere per “imprenditore, ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”;

– a sua volta, l’art. 3 dello stesso decreto stabilisce che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”;

– come già ritenuto da questa Suprema Corte, alla stregua della formulazione letterale del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1 e 2, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale tra il professionista e l’ente pubblico territoriale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 13858 del 2013, in motivazione);

– ciò non vuol dire, tuttavia, che la spettanza degli interessi moratori sia automatica, dovendo il giudice, al fine di poter riconoscere tali interessi, verificare – come prescritto dall’art. 3 del richiamato decreto – che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore;

– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che deciderà in conformità al principio di diritto sopra enunciato;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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