Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28151 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 14/03/2019, dep. 10/12/2020), n.28151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adel Toni – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2621/2015 R.G. proposto da:

CA.DIS. s.r.l., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Scarpa Giovanni e dall’avv. Lucisano Claudio, con

domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo, via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 598/1/13, depositata in data 2/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2019 e

del 2/10/2019 dal Consigliere Novik Adet Toni.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La società Ca.Dis. s.r.l. (di seguito, la società o la contribuente) ha impugnato un invito al pagamento ad essa notificato, nella sua qualità di coobbligata solidale, dall’Agenzia delle dogane, ufficio di Napoli 1, scaturente, nella prospettazione dell’ufficio, dall’omessa introduzione fisica nel deposito fiscale Iva gestito dalla società Saima Avandero S.p.A. di merce di provenienza extracomunitaria, che era stata immediatamente messa a disposizione della contribuente;

2. la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso;

3. la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello della contribuente;

4. ad avviso della CTR, stante la differenza esistente tra l’Iva all’importazione e l’Iva interna, gravante sull’operazione successiva di immissione, l’applicazione della normativa sul differimento dell’obbligo di assolvimento dell’Iva presupponeva la correttezza della operazione di introduzione della merce nel deposito fiscale;

5. la società propone ricorso per ottenere la cassazione della sentenza, che affida a due motivi;

6. l’Agenzia delle dogane non ha svolto attività difensiva, costituendosi “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”;

7. la società ha depositato memoria illustrativa, datata 25/2/2019, con cui ha invocato, ex art. 1306 c.c., comma 2, l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti della società Saimok, Avandero s.p.a. per effetto delle decisioni emesse dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 15995/2015) e dalla CTR della Campania (sentenza n. 1728/18/17);

8. con ordinanza interlocutoria, resa in esito all’udienza camerale del 14/3/2019, questa Corte ha invitato la società ricorrente a dedurre in merito ad una discrasia riscontrata negli atti, e ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia;

9. Ca.Dis. ha risposto alla sollecitazione depositando memoria dat. 19/4/2019, con allegata documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in primo luogo si rileva che dalla documentazione prodotta dalla società risulta che, come da essa sostenuto, la discrasia evidenziata con l’ordinanza interna del 14/3/2019 è dovuta a un mero errore materiale, in quanto l’invito al pagamento che riguarda le due co-obbligate è il medesimo: Iva 42314-2008;

2. va pregiudizialmente esaminata la richiesta formulata dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. di far valere contro l’ente impositore la sentenza favorevole emessa in altro giudizio nei confronti della co-obbligata Saima Avandero s.p.a.;

2.1. in effetti, risulta dai documenti prodotti che, con la ordinanza n. 15995/2015, questa Corte, nel cassare la prima sentenza emessa tra il condebitore solidale Saima Avandero s.p.a. (ora DSV s.p.a.) e l’Agenzia delle dogane e riguardante il medesimo debito, aveva richiesto alla CTR, come giudice di rinvio, di adeguarsi ai seguenti principi di diritto: “AI fine di evitare l’immediato assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per l’immissione in consumo di beni non comunitari immessi in libera pratica, occorre che la loro introduzione nei depositi fiscali istituiti ai fini Iva sia fisica e non soltanto virtuale”. “L’assolvimento dell’Iva intracomunitaria col metodo dell’inversione contabile, in luogo dell’assolvimento dell’Iva all’importazione, non consente al fisco di richiedere nuovamente il pagamento dell’imposta”;

2.2. la CTR della Campania, con la sentenza n. 1728/18/17 del 24/1/2017, con accertamento di fatto, non ulteriormente impugnabile sul punto controverso in questa sede, ha dato atto che dal processo verbale della GdF emergeva che la parte aveva assolto l’Iva con il metodo del reverse charge ed effettuato le necessarie registrazioni, ed ha dichiarato non dovuta la pretesa Iva;

2.3. Questa Corte, in relazione all’operatività in materia tributaria del principio generale ricavabile dall’art. 1306 c.c., comma 2, c.c., ha di recente enunciato il seguente principio di diritto, da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi: “Il principio ricavabile dall’art. 1306 c.c., comma 2, per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria. Pertanto, con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche, ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale” (n. 33095/2019);

3. la sentenza della CTR n. 1728/18/17, che la stessa difesa del ricorrente nella memoria del 25/2/249 ammetteva essere stata impugnata dall’Avvocatura dello Stato con ricorso per cassazione, è divenuta definitiva, avendo questa Corte rigettato il ricorso dell’agenzia (ordinanza n. 15142/20, dep. il 16/7/2020);

4. vero è che questa ultima decisione è stata emessa dopo la camera di consiglio in cui è stato deciso il presente ricorso; nondimeno, essendo la ordinanza sopravvenuta prima del deposito del relativo provvedimento decisorio, di essa comunque questa Corte deve tenere conto, considerato che la deliberazione in camera di consiglio è atto privo di rilevanza giuridica esterna, mentre è solo la pubblicazione che attribuisce giuridica esistenza alla sentenza civile, salvo ovviamente il caso in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999, Rv. 532409 – 01);

5. considerato, quindi, che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, non vi è dubbio che della decisione favorevole possa giovarsi, ex art. 1306 c.c., comma 2, anche l’odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale, dal momento che l’invito al pagamento ad essa notificato trae origine e fondamento proprio dall’atto impositivo annullato, riferito alle medesime importazioni;

6. va, infine, considerato come l’annullamento nei confronti della Saima Avandero s.p.a. sia intervenuto non per ragioni personali dello spedizioniere, ma perchè l’inosservanza delle regole dell’utilizzo del deposito fiscale non ha comportato evasione dell’Iva;

7. la sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

8. l’essere stata la decisione emessa in base alla giurisprudenza sovranazionale e nazionale formatasi successivamente alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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