Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28150 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. II, 31/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19655-2016 proposto da:

M.E., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ANTONIO

VIGANI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato

il 17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Venezia con ordinanza del 15 gennaio 2016 dichiarava inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l’appello proposto da M.E. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 143/2015, ravvisando altresì la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3 dell’appellante, e disponendo la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

Avverso tale provvedimento, nella parte in cui era stata disposta la revoca dell’ammissione al detto beneficio, proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 il M., chiedendo altresì sospendersi l’efficacia esecutiva del provvedimento di revoca.

Con decreto in data 17/6/2016 il Presidente della Corte d’Appello di Venezia, senza previa fissazione di udienza, dichiarava la richiesta inammissibile, ritenendo che la stessa era volta ad ottenere la sospensione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. nonchè l’annullamento del provvedimento di revoca, dovendosi però considerare che la richiesta esulava da quelle proponibili ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, in quanto diretta ad incidere su di un provvedimento definitivo (per il quale era fatta salva l’impugnazione da proporre nei soli modi e termini previsti dal codice di rito).

Per la cassazione di detto decreto il M. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, osservandosi che in realtà con il ricorso dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte d’Appello non si intendeva contestare la correttezza dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., ma la sola statuizione che concerneva la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e la relativa efficacia esecutiva).

Ciò trova conferma anche nel fatto che la controparte era stata individuata non già in quella della causa di merito sottostante, ma nel Ministero della Giustizia, trattandosi di un rapporto autonomo, ancorchè correlato alla causa di merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 nonchè degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., in quanto il provvedimento era stato emesso con decreto senza la previa comparizione delle parti, come invece imposto dalle norme in tema di procedimento sommario di cognizione alle quali fa rinvio il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

3. I due motivi – da esaminare congiuntamente, attesa la stretta connessione – sono fondati, occorrendo a tal fine assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte già occupatasi di una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame (Cass. n. 29228/2017).

Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati è stata adottata, per avere l’interessato agito in giudizio con colpa grave, con la stessa ordinanza della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., e non con un separato decreto.

La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dall’art. 136 Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, il quale prevede la forma del decreto. Il magistrato che procede revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (comma 2); (c) se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).

La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina degli effetti della revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica delle condizioni di reddito gli effetti della revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).

Tuttavia, in un caso nel quale la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta, per la pretestuosità e manifesta infondatezza delle difese svolte dall’interessato, con la stessa sentenza di primo grado che aveva deciso la causa, anzichè “con un provvedimento interinale”, questa Corte (Cass., Sez. 6-2, 13 aprile 2016, n. 7191) ha ritenuto che, “trattandosi di una pronuncia resa in sentenza, doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la proposizione di un separato ricorso T.U. spese di giustizian. 115 del 2002, ex artt. 99-170”.

Il problema che il ricorso pone è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anzichè con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7191 del 2016, cit., oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il Collegio ritiene che sia preferibile il secondo corno dell’alternativa.

Invero, la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un’esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa.

La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l’opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono, non tra le parti del processo “principale”, ma tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale: solitamente il Ministero della giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, a meno che la revoca dell’ammissione al patrocinio sia chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l’Agenzia delle entrate sia parte necessaria del procedimento: Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass., Sez. 6-1, 12 novembre 2016, n. 22148).

Vi è quindi diversità dei soggetti interessati a contraddire sulla revoca dell’ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell’ammissione si riferisce.

D’altra parte, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha natura di rimedio generale: il sistema, pertanto, non tollera una diversificazione del sistema impugnatorio unicamente sulla base dell’essere stata la pronuncia del provvedimento in tema di patrocinio inserita nel medesimo atto – la sentenza – che definisce il giudizio in relazione al quale la parte ha chiesto di avvalersi del beneficio (in tal senso dovendosi disattendere il contrario principio espresso da Cass. n. 26966/2011, rimasto isolato nella successiva giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il rimedio impugnatorio sarebbe sempre ed unicamente il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7).

Tale conclusione trova poi evidente conferma nel caso in esame, nel quale, avendo la Corte pronunciato ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la parte avrebbe dovuto impugnare in cassazione non già l’ordinanza in questione, bensì la sentenza di primo grado, che però nulla aveva statuito in ordine al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rendendo ancor più evidente come pretendere di assoggettare anche la contestazione dei presupposti per la revoca ai rimedi impugnatori previsti per il provvedimento che ha deciso nel merito, contestualmente statuendo circa la revoca, sia soluzione assolutamente incongrua, perchè individua il rimedio impugnatorio non già sulla base della natura e sostanza del provvedimento, ma sulla sola scorta del contenitore formale nel quale è inserito (con un evidente disallineamento, nel caso in cui l’ordinamento, come nell’ipotesi di cd. ordinanza filtro in appello, precluda l’impugnazione del provvedimento emesso in sede di appello – e che per occasione statuisca anche sulla revoca – ed imponga l’impugnazione della sentenza di primo grado che però non contiene alcuna statuizione in ordine alla ricorrenza dei presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 2). Conclusivamente, va riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”, precisandosi che si tratta di soluzione che ha trovato ulteriore conferma da ultimo in Cass. n. 3028/2018, nonchè in Cass. n. 32028/2018).

4. L’accoglimento del ricorso comporta quindi la cassazione del decreto impugnato e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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