Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28150 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28150 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 15920-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E – RICERCA- C.E. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCAtURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FIORA BEATRICE;

– intimata avverso la sentenza n. 1203/2013 della CORTE D’APPELLO) di
TORINO, depositata il 27/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/11/2017 dal Presidente rekitore Dott. , \DRIÀNA
D(I)RONZO.

Data pubblicazione: 24/11/2017

Rilevato che:
la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la
sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta
da Beatrice Fiora, assunta alle dipendenze del NIinistero con reiterati

lavoratrice agli aumenti biennali di stipendio previsti dall’art. -53 L.
11/7/1980, n. 312, condannando di conseguenza il Ministero al
pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il NITUR,
affidandolo ad un unico motivo; la parte intimata non svolge attività
difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di cònsiglio;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; dell’art. 53 L.
11/7/1980, n. 312; degli artt. 142 CCNL 24/7/2003 e 146 CCNL
Comparto scuola del 29/11/2007; dell’art. 3 del d.p.r. 23/8/1988, n.
399; dell’art. 9, comrna 18, D.L. 13/5/2011, n. 70, come convertito
con modificazioni dall’art. 1, comma 2, L. 12/7/2011, n. 106; dell’art. 4
della L. 3 maggio 1999 n. 124; dell’art. 36 D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
della direttiva 99/70/CE ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.);
deduce in sintesi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del
settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di
settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal
Ric. 2014 n. 15920 sez. ML – ud. 08-11-2017
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contratti di lavoro a tempo determinato, ha dichiarato il diritto della

d. lgs. n. 368 del 2001; che il principio di non discriminazione è
correlato all’abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in
quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale
docente trova giustificazione in ragioni oggettive; che il lavoratore
assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile

autonomo rispetto al precedente; sotto un secondo profilo deduce che
il sistema di progressione economica costituita dagli scatti biennali di
anzianità, previsti dall’art. 531. n. 312/1980, è stato superato con la
privatizzazione e la conclusione del primo C.C.N.L. del 1995, che ha
introdotto gli incrementi per scaglioni, sicché non esiste più alcuna
categoria di personale a tempo indeterminato nel settore scolastico cui
siano corrisposti gli scatti di anzianità e, di conseguenza, non può
profilarsi alcuna discriminazione a davo del personale assunto a
tempo determinato;
il motivo è fondato;
diversamente da altre fattispecie, apparentemente analoghe, il
Ministero ha esattamente « rilevato, sia nel giudizio di appello che in
questa sede, il superamento degli scatti biennali di anzianità e
l’impossibilità di configurare con riguardo a questa pretesa alcuna
discriminazione tra le due diverse categorie di lavoratori, di ruolo e
non di ruolo;’
la risposta della Corte territoriale che ha invece riconosciuto tale diritto
non è in linea con i principi già sanciti da questa Corte (Cass.
07/11/2016, n. 22558, Cass. 31/05/2017, n. 13837, alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise) secondo cui «l’art. 53
della legge n. 312 del 11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di
anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a
Ric. 2014 n. 15920 sez. ML – ud. 08-11-2017
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al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed

tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato
richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL
4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante
vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione» (da ultimo, Cass.
ord. 21/7/2017, n. 18044);

essere cassata;
non essendo necessari- ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art.
384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa deve essere decisa nel
merito con il rigetto dell’originaria domanda, specificamente proposta per quanto si evince dagli atti – ai sensi dell’art. 53 legge n. 312 del
1980;
in ragione della complessità della vicenda che ha dato luogo a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali e solo di recente è stata
decisa da questa Corte con le pronunce su richiamate, si reputa di
dover compensare per intero le spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta dall’originaria ricorrente.
Compensa tra le parti le spese dell’interorgL.4;k) _
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/11/2017
• Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve

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