Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28150 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Società DIMITA & C. SRL con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti MARTIELLI

Vito A. ed Agostino De Zordo, elettivamente domiciliata nello studio

del secondo, in Roma, Viale Umberto Tupini 133;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/13/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 13, in data 05/07/2007, depositata il

02 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Roberto Bragaglia, per delega del difensore della

ricorrente;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha espresso

condivisione per la relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 27801/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 52/13/2007, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione n. 13 il 05.07.2007 e DEPOSITATA il 02 ottobre 2007.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle di pagamento, per TARSU degli anni 2001, 2002 e 2003, censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione in ordine all’eccepita illegittimità del Regolamento comunale in tema di assimilazione dei rifiuti speciali, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62.

L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del Comune e riconosciuto legittima la pretesa fiscale, nella considerazione che legittimamente il Comune avesse disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, della irrilevanza del fatto che la società aveva provveduto allo smaltimento dei rifiuti direttamente e della infondatezza delle doglianze di illegittimità dell’apposito Regolamento Comunale.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I due quesiti posti a conclusione dei due motivi, non risultano formulati in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), dal momento che entrambe riferiscono a norme e provvedimenti previgenti e non già al quadro normativo e provvedimentale, formatosi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

5 – Va, altresì, rilevato che le doglianze, come sopra prospettate, che avuto riguardo all’intima connessione possono trattarsi congiuntamente, dovrebbero, in ogni caso, ritenersi infondate, alla stregua del quadro normativo vigente, ed applicabile ratione temporis.

Il regime impositivo TARSU, come già rilevato è mutato in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997 e della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, infatti, ha ridisciplinato la materia e, dopo avere distinto i rifiuti in urbani, speciali e pericolosi, ha disposto (art. 7) che sono urbani, oltre i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione (lett. a), anche i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), ed ha ripristinato il potere di assimilazione dei Comuni, da esercitarsi (art. 18, comma 2, lett. d), nel rispetto dei criteri fissati dallo Stato. D’altronde, la L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, ha espressamente abrogato la L. n. 146 del 1994, art. 39, facendo venir meno l’assimilazione ope legis dei rifiuti, così come ivi prevista, rendendo necessaria, ai fini dell’assimilazione, la espressa manifestazione di volontà dei Comuni.

Dall’insieme delle disposizioni citate, deriva che a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 128 del 1998 – e quindi negli anni dal 2001 al 2003, cui è riferito il rapporto in contestazione -, deve ritenersi, per un verso, che nessuno dei rifiuti speciali poteva essere più considerato assimilato per legge a quelli urbani, e, d’altra parte, che tutti i rifiuti speciali potevano essere assimilati agli urbani, in base a previsione regolamentare dei Comuni, ancor quando di origine industriale, artigianale, commerciale o connessi a servizi; il potere di assimilazione, restava, dunque, escluso solo per i rifiuti pericolosi.

Ciò posto, vigente il D.Lgs. n. 22 del 1997, era possibile l’assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali e, quindi, deve riconoscersi che proprio sulla base delle disposizioni introdotte dall’ invocato decreto, tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali, in presenza di determinate caratteristiche, sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi.

Ne deriva che in esito ai sopravvenuti interventi normativi, segnatamente in base al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, il Comune di Cassano delle Murge aveva titolo ad assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali, e detto potere, è ciò è incontestato (Cass. n. 1540/2007) e pacifico in causa ha, concretamente, esercitato, adottando la Delib. C.C. 23 luglio 1998, n. 20.

Nè può dubitarsi della legittimità della citata delibera, per non essere stati approvati a quella data, i criteri di assimilabilità previsti dal precitato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. d), trovando l’operato del Comune copertura normativa nella disposizione transitoria, contenuta nell’art. 57 del D.Lgs. citato, alla cui stregua, anche dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, e sino all’adozione dei predisponendi criteri ad opera dello Stato, l’assimilazione poteva avvenire in base ai criteri, già indicati dalla Delib. Interministeriale 27 luglio 1984 (Cass. n. 17932/2004; n. 5257/2004).

D’altronde, la Corte di legittimità, in sede di interpretazione delle norme, cosi come susseguitesi, ha già avuto modo di precisare che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; che l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 17703/2004; n. 15867/2004).

La medesima ha, altresì, avuto modo di precisare, con riferimento a fattispecie cui era applicabile, ratione temporis, la disciplina sedimentatasi in esito all’ultimo citato intervento normativo che “Il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, è stato mantenuto fermo dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha introdotto la “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, sicchè la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).

6 – Conclusivamente, si ritiene che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per inammissibilità dei motivi, ovvero per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA