Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28150 del 17/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28150 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 3776-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA GIANNICO,
ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LIOTTI CATALDO;
– intimato avverso la sentenza n. 1151/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 23.9.2010, depositata il 13/10/2010;
Data pubblicazione: 17/12/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione scritta.
,
Ric. 2011 n. 03776 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-
3776.11 r.g.
Nell’ambito di una controversia ben più ampia, la Corte d’appello di
Catanzaro ha condannato l’INPS a pagare a Cataldo Liotti gli accessori
sulle somme liquidate in suo favore.
L’INPS nel ricorso per cassazione denunzia violazione dell’art. 16,
comma sesto, della legge 412/1991 e dell’art. 112 c.p.c.
Spiega di aver formulato una specifica contestazione del calcolo che porta
a tale somma, in ragione della non cumulabilità di interessi e rivalutazione
disposta dall’art. 16 cit. e ne riporta per esteso il testo a pag. 3 e 4 del
ricorso.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso appare manifestamente fondato, tanto sotto il profilo della
violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte non si è espressa sulla
eccezione, anzi ha assunto non esservi stata alcuna contestazione sul
punto, e perché, di conseguenza, deve verificarsi se il calcolo è stato o
meno effettuato nel rispetto della regola del non cumulabilità fissata
dall’art. 16 cit.
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere
cassata con rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Roma, 24 ottobre 2013
Il presidente
Maura La Terza
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La Corte afferma che “tali accessori sono stati liquidati senza alcuna
specifica contestazione” nella misura di 11.597,83 euro.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
.1.1 DI C. 2013
Roma,