Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28150 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12165/2019 proposto da:

I.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 3626/2019 del Tribunale di Ancona, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 16/03/2019.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 13/10/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’impugnazione proposta da I.D. avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto non credibilità del racconto e l’insussistenza dei presupposti di riconoscimento di ogni forma di protezione.

I.D. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

E Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere “violazione, falsa applicazione errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., laddove il Giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte, nel collegio giudicante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)”.

Il motivo e inammissibile perchè manifestamente infondato.

Questa Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto, con affermazione a cui vuole darsi convinta adesione, che, in tema di protezione internazionale, non affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso a causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (Cass. n. 7878 del 16/04/2020).

2. Con il secondo motivo ricorrente deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, per avere escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata”.

Il motivo è inammissibile perchè, generico, non si confronta con la motivazione impugnata che puntualmente saggia del Paese di provenienza del ricorrente, Nigeria, l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. nella definizione datane da questa Corte di Cassazione con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ex pluribus: Cass. n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 15317 del 17/07/2020).

Il richiamo alle condizioni del Delta State ed al gruppo terroristico del Niger Delta Avengers, pure contenuto sub il motivo n. 2, ed ancora il richiamo a condizioni di sfruttamento economico della regione non assolvono ai contenuti propri della dedotta fattispecie, quanto piuttosto alla diversa ipotesi di cui all’art. 14, lett. b) D.Lgs. cit. – tanto più ove si indica la polizia dei luoghi per lo più impegnata a proteggere la sicurezza di persone di spicco – e sostiene come tale il formulato giudizio di genericità e non concludenza della portata critica.

Con il terzo motivo l’esponente fa valere “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria”.

Il motivo è inammissibile perchè generico ed assertivo esso mira a richiamare la normativa applicabile e la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (n. 4455 del 2018) senza dare atto però delle concrete condizioni di vulnerabilità personale del ricorrente che integrative dell’accesso al rimedio si vorrebbero obliterate nell’impugnato provvedimento.

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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