Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2815 del 12/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2815 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 14191-2013 proposto da:
CARINELLI

ELENA

MARIA

LETIZIA

(c.f.

CRNLMR62R50F205M), elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE 87, presso l’avvocato ARTURO ANTONUCCI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 12/02/2016

ROBERTO VASSALLE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., incorporante
la BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A., in persona del

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legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA 13, presso
l’avvocato MARIA TROPIANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO MACCARI,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 1497/2012 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ENRICO
MACCARI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo con l’assorbimento
del resto; in subordine per l’accoglimento per quanto

– controricorrente

di ragione dei motivi ottavo e decimo e rigetto dei
motivi secondo e nono; assorbimento del resto.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 20
dicembre 2012, come corretta dall’ordinanza emessa in data
19 marzo 2013 allegata all’originale della sentenza, ha
respinto l’impugnazione proposta contro la decisione del
Tribunale di Mantova del 17 dicembre 2007, la quale aveva

Cannelli contro la Banca Agricola Mantovana s.p.a., volte
alla dichiarazione di nullità, all’annullamento o alla
risoluzione per inadempimento delle operazioni di
investimento in obbligazioni “Argentina 08 10% SD NLG” del
17 maggio 1999 per C 27.001,74 e “Argentina 98/05 TV” del
9 marzo 2000, nonché alla condanna della banca alla
restituzione degli importi investiti od al corrispondente
risarcimento del danno.
La corte territoriale, disattesa l’eccezione di
carenza di rappresentanza processuale in capo alla persona
fisica che ha agito in nome della banca, ed esclusa nel
merito l’esigenza di forma scritta

ad substantiam quanto

ai singoli ordini di investimento, ha ravvisato la
ratifica degli ordini, impartiti comunque per conto
dell’investitrice dal padre della medesima; quindi, ha
escluso l’inadempimento della banca agli obblighi sulla
stessa gravanti, atteso il profilo dell’investitrice, con
elevata propensione al rischio.
Avverso

questa

sentenza

propone

ricorso

la

soccombente, affidato a quattordici motivi.
Resiste la banca con controricorso. Le parti hanno
depositato, altresì, la memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso censurano la sentenza
impugnata per:
1) violazione degli art. 287 e 288 c.p.c., con
nullità radicale della sentenza, per avere la corte
d’appello utilizzato il procedimento di correzione
materiale in mancanza dei suoi presupposti, dal momento
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disatteso le domande avanzate da Elena Maria Letizia

che con esso la corte d’appello ha provveduto a sostituire
interamente lo svolgimento del processo, la motivazione e
il dispositivo della sentenza originaria, riferiti ad
altri soggetti e ad altro giudizio;
2)

violazione degli art. 77 c.p.c., 2697 e 2725

c.c., per avere la corte territoriale ritenuto Vittorio
Zanichelli munito del potere di rappresentanza processuale

dell’ufficio legale della BAM s.p.a., estintasi tuttavia
per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., la quale aveva ceduto il relativo ramo d’azienda
ad una nuova società bancaria denominata ancora BAM s.p.a.
ed in ordine alla quale controparte non aveva provato il
conferimento del medesimo incarico allo Zanichelli; la
corte d’appello, invece, ha ritenuto presuntivamente che
il medesimo avesse conservato lo stesso ruolo di
responsabile dell’ufficio legale;
3) violazione degli art. 1352 e 1453 c.c., nonché
dell’art. 23, l ° comma, d.lgs. n. 58 del 1998, per avere
la corte territoriale affermato che l’ordine di borsa non
necessita di forma scritta – al contrario esso esigendo
tale forma ad substantiam per

cui

è

causa,

e ritenuto che i due ordini

sebbene

impartiti

dal

padre

dell’investitrice, fossero stati dalla medesima ratificati
con l’incontestato incasso delle cedole e degli interessi,
la ricezione degli estratti conto ed adesione all’offerta
della Repubblica Argentina; laddove invece anche il
contratto ne prevedeva la forma scritta e tale
inadempimento doveva condurre alla risoluzione del
contratto-quadro;
4) violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la
corte d’appello deciso le domande di risoluzione e
risarcimento del danno;
5) violazione degli art. 1333, 1399 e 1711 c.c., per
avere la corte territoriale accertato l’esistenza di una
valida ratifica da parte dell’investitrice con riguardo ai
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Il cons.

per la banca, sebbene egli fosse stato il responsabile

due ordini, quando invece non si trattava di eccesso dal
mandato, che non esisteva, e mancava la forma scritta e
l’inequivocità della ratifica stessa, non integrata
dall’accredito delle cedole, la ricezione degli estratti,
la adesione alla OPSV Offerta pubblica della Repubblica
Argentina, il trasferimento dei titoli presso altro

6)

omesso esame di fatto decisivo oggetto di

discussione tra le parti, costituito dalla menzionata
ratifica e dai fatti che potessero integrarla;
7) violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la
corte d’appello pronunciato in ordine all’eccezione di
inidoneità delle condotte menzionate a costituire
ratifica;
8) violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la
corte d’appello pronunciato circa l’inadempimento all’art.
28 Reg. Consob n. 11522 del 1998, posto che la banca non
aveva consegnato il documento sui rischi generali
dell’investimento ed aveva omesso di assumere informazioni
circa l’esperienza finanziaria e la propensione al rischio
della cliente;
9) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato
interno,

perché il primo giudice aveva accertato

l’inadempimento della banca ai propri obblighi informativi
e tale accertamento non era stato impugnato dalla banca,
onde sul medesimo si era formato il giudicato interno e la
corte d’appello non avrebbe potuto ravvisare, invece,
l’insussistenza di quegli inadempimenti;
10) violazione degli art. 28, 2 ° comma, e 29 Reg.
Consob n. 11522 del 1998, perché l’attrice non aveva
impartito gli ordini, onde la banca non aveva fornito ad
essa le informazioni circa la natura e i rischi
dell’investimento,

essendo

essa

un’operatrice

qualificata come ritenuto dalla corte territoriale;
inoltre, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere
l’operazione adeguata al profilo della cliente, senza
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istituto;

considerare

anche

il

profilo

della

dimensione

dell’operazione di investimento in questione, rispetto al
patrimonio dell’attrice;
//) omesso esame di fatto decisivo oggetto di
discussione tra le parti, costituito dalla inadeguatezza
delle operazioni per la loro dimensione;

1375 c.c., per avere la corte territoriale mancato di
ritenere violate tali norme, le quali impongono doveri
collaterali di collaborazione con la controparte, non
avendo la banca informato la cliente del declassamento del
rating dei titoli nella seconda metà del 2001, posto che
certamente ne era a conoscenza;
13) violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa
pronuncia sulla violazione del divieto di acquistare i
titoli in nome proprio e per conto del cliente, posto
dall’art. 21, 2 ° comma, d.lgs. n. 58 del 1998, dal momento
che la banca il giorno stesso degli ordini per cui è causa
aveva acquistato presso terzi i titoli stessi;
14) violazione degli art. 27 e 32, 5 ° comma, Reg.
Consob n. 11522 del 1998, nonché dell’art. 1394 c.c., in
quanto nella prestazione del servizio di negoziazione per
conto proprio l’intermediario è tenuto a comunicare il
prezzo e non può applicare commissioni, obblighi nella
specie violati, avendo peraltro la banca applicato non una
commissione, ma una maggiorazione sul prezzo pagato al
terzo venditore dei titoli rivenduti alla cliente, mentre
l’art.

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le

l’autorizzazione

imponeva di
scritta

chiedere alla cliente

all’operazione,

alla

quale

prendeva un interesse patrimoniale.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – La procedura di correzione degli errori
materiali, di cui agli art. 287 ss. c.c., è stata negli
ultimi anni oggetto di un’interpretazione estensiva da
parte di questa Corte.

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12) violazione degli art. 1175, 1337, 1338, 1374,

Si è ammesso, invero, il procedimento in caso di
omessa statuizione sulla distrazione delle spese di lite
al difensore antistatario (cfr. Cass., sez. un., 7 luglio
2010, n. 16037), mentre lo si è reputato, altresì,
ammissibile per rimediare all’omessa cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale (Cass., ord. 19

Le Sezioni unite, in particolare, hanno ivi preso le
distanze dall’indirizzo più restrittivo, che richiamava il
tenore letterale dell’art. 287 c.p.c. e la sua
interpretazione tradizionale, in forza della quale il
procedimento di correzione è invocabile solo quando sia
necessario ovviare ad un difetto di corrispondenza tra
l’ideazione del giudice e la sua materiale
rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo
stesso del provvedimento e, come tale, percepibile

ictu

oculi.
Pur in tale prospettiva estensiva, peraltro, esse
hanno comunque richiamato – con riguardo all’omissione il carattere “necessitato” dell’elemento mancante e da
inserire, ammettendo la correzione integrativa con
riguardo a qualsiasi errore, anche non omissivo, che
derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una
statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto
predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di
carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.
2.2. – Reputa il Collegio che, pure in tale più lata
accezione, il procedimento di correzione non possa
giungere a sostituire l’intero testo della sentenza, pur
se a causa della sostituzione di file informatico.
Nella specie, la corte territoriale, dopo il
deposito della sentenza afferente il giudizio intrapreso
in primo grado da Elena Maria Letizia Cannelli contro la
B.A.M. s.p.a. in data 20 dicembre 2012, su ricorso della
banca stessa e nel contraddittorio delle parti ha emesso
l’ordinanza – decisa il 6 marzo 2013 e depositata il 19
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gennaio 2015, n. 730).

marzo successivo – con la quale, preso atto di avere in
precedenza operato

“un abbinamento di un

file

che

costituiva il corso di altra sentenza emessa dalla Corte
nello stesso giorno”,
predetta

“dopo

quanto segue”,

ha disposto che nella sentenza

Svolgimento del processo

deve leggersi

provvedendo, quindi, a modificare la

precedente con integrale sostituzione di tutte le pagine

Come emerge dal caso in esame, pertanto, in tale
evenienza la sentenza non consentiva, sulla sola base del
contenuto di essa, di comprendere in quale modo il giudice
intendesse decidere e le ragioni della decisione, né si
trattava di una mera omissione materiale di pronuncia
dovuta: essendo, al contrario, lo svolgimento del
processo, la motivazione e il dispositivo della sentenza
relativi ad altro processo.
Ciò sebbene, sul piano sostanziale, la vicenda era
analoga (l’altra sentenza, il cui testo è stato per errore
utilizzato, riguardava una sorella dell’investitrice, la
quale aveva esperito analoghe domande contro la banca).
Resta, infatti, che, nella specie, non può parlarsi di
mera divergenza fra il giudizio e la sua espressione
letterale: ma – attesa l’estensione dell'”errore”, tale da
coinvolgere in toto il “testo-sentenza” – si andava in tal
modo ad incidere, giocoforza, sul contenuto concettuale
della decisione, finendo l’operazione per implicare una
motivazione diversa ed ulteriore.
La correzione deve essere, invero, esplicazione di
un’attività nella sostanza amministrativa, che non implica
un nuovo esercizio dell’attività giurisdizionale; mentre
ove la natura dell’errore sia tale che correggere il
medesimo comporti la riscrittura dell’intera decisione, si
finisce per ricadere nell’esplicazione di nuovo potere
decisorio. Non può, invero, in tal caso parlarsi di mero
errore materiale, ma di vizio che – avendo il giudice
sostituito completamente fatto, diritto e dispositivo – si
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(dalla n. 3 alla n. 39).

riflette sulla portata concettuale e sostanziale della
decisione, non trattandosi di ovviare ad un difetto di
corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua
materiale rappresentazione grafica rilevabile dal testo
del provvedimento, ma venendo in rilievo un’inammissibile
attività volitiva, che esula dalla nozione di errore
materiale correggibile ai sensi degli art. 287 ss. c.p.c.

già da questa Corte espresso (cfr. Cass. 31 maggio 2011,
n. 12035), ribadito che quando il giudice, nel redigere la
sentenza, all’epigrafe pertinente abbia fatto seguire uno
“svolgimento del processo”, i “motivi della decisione” ed
un dispositivo afferenti una diversa controversia, a tale
evenienza non è consentito porre rimedio mediante il
procedimento di correzione di errore materiale, di cui
agli art. 287 ss. c.c., neppure ove si deduca la mera
sostituzione del

file relativo, in quanto, in tal caso,

l’estensione della correzione per integra il deposito di
una decisione affatto distinta, la quale verrebbe
interamente sostituita a quella asseritamente corretta.
3. – I restanti motivi sono assorbiti.
4. – La sentenza impugnata va dunque cassata, in
relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte
d’appello di Brescia, in diversa composizione; alla
medesima si demanda anche la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
15 dicembre 2015.

Va, in conclusione, in continuità all’orientamento

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