Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2815 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 09/02/2010), n.2815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PADANA MONTAGGI S.n.c., B.M., V.M.

Rappresentati e difesi dall’avv. Giubelli Piero, del Foro di Ferrara,

come da procure in atti.

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 65, depositata in data 10 luglio 2006;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 12

novembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Lette le richieste del Procuratore generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rinvio della

causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Fatto

1. Con ricorso notificato in data 12 ottobre 2007 la S.N.C. PADANA MONTAGGI e B.M. e V.M., soci della medesima, proponevano ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, deducendo, con due motivi, e formulando i relativi quesiti di diritto, nullità del procedimento di secondo grado ed omessa rilevazione del giudicato esterno, e chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.

1.2. Non si costituivano le parti intimate.

Diritto

2.1 Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Non si provvede in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

2.2 – Per quanto attiene al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, va rilevato che la presente vicenda processuale attiene alla determinazione dei redditi, ai fini ILOR per l’anno 1993, della società in nome collettivo “Padana Montaggi” e, in tema di IRPEF, dei soci V.M. e B.M..

La Commissione regionale, con la decisione impugnata, ha ritenuto di accogliere (previa riunione, essendosi in primo grado svolti procedimenti distinti) gli appelli proposto dall’Amministrazione finanziaria, ritenendo legittimo il recupero a tassazione di costi d’impresa, documentati da fatture emesse da tale Bo. per compensi derivanti da “segnalazioni di potenziali clienti”, sulla base dell’irregolarità delle stesse, “non supportate da qualsivoglia documentazione”.

2.2. Deve in questa ribadirsi che con sentenza 2008/14815 le Sezioni Unite civili hanno stabilito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2.3. Tanto premesso, va constatato che nel caso di specie il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione provinciale di primo grado, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Va altresì considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825).

La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado.

Trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio e in base a un principio affermato in epoca successiva all’introduzione della lite, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pronunciando sul ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dichiara la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado dell’intero processo e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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