Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2815 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. II, 05/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25089/2019 proposto da:

C.O.J.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato

ENNIO CERIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

CAMPOBASSO, VIA MAZZINI 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1712/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso, depositato in data 20.12.2018, C.O.J.N. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere cittadino nigeriano (Ebonji State), di religione cristiana. Dopo la morte del padre nel 2016, era stato costretto a lasciare il suo Paese d’origine in quanto minacciato più volte da una banda di criminali che voleva che questi entrasse a far parte della loro gang. Per tale motivo aveva raggiunto la Libia, dove era stato rapito e imprigionato per una settimana. Il ricorrente temeva che rientrando nel suo Paese le persone appartenenti alla gang potessero rintracciarlo e ucciderlo.

Con Decreto n. 1712 del 2019, depositato in data 25.7.2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso. In particolare, il Giudicante sottolineava che il racconto risultava generico e lacunoso e quindi inattendibile. Quanto allo status di rifugiato, il Tribunale ribadiva che la mancanza di dettaglio del racconto in ordine, ad esempio, agli episodi di invito e costrizione volti a far aderire il richiedente alla non meglio precisata banda criminale, rendeva poco credibile il dichiarante oltre che inattendibile il racconto, privando i fatti allegati del benchè minimo riscontro probatorio, per cui la domanda andava rigettata. Quanto alla protezione sussidiaria, si evidenziava che nel territorio di provenienza del ricorrente (Ebonji State) non era in atto una violenza indiscriminata, dal momento che l’organizzazione terroristica (OMISSIS) opera nel nord est del Paese. E anche la domanda relativa al riconoscimento della protezione umanitaria non poteva trovare accoglimento, in quanto ancora una volta alcuna specifica allegazione era presente.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione F.E. sulla base di quattro motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 3, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) e comma 5”, giacchè l’imparzialità nell’esame del ricorrente, il valore da attribuirsi alle circostanze personali dello stesso e a tutti i fatti che riguardano il Paese d’origine al momento della decisione, sono rimasti principi infranti o falsamente applicati.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32”, poichè il giudice di merito sarebbe venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria relativamente alla situazione del Paese di provenienza del ricorrente.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008”, art. 32, là dove il Tribunale avrebbe omesso di svolgere la doverosa attività istruttoria diretta a verificare se il rimpatrio potesse essere causa di privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile dello statuto della dignità personale, e in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13”, in quanto il Tribunale riteneva non sussistenti fondati motivi per la sospensione del provvedimento della Commissione, applicando erroneamente una disposizione valida per il successivo, e con il presente ricorso instaurato, procedimento di impugnazione.

2. – Il primo motivo non è fondato.

2.1. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate (come nella specie) inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018; cfr. Cass. n. 20285 del 2019).

2.2. – La valutazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per la attribuibilità delle singole protezioni costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda di criminalità comune, risolvibile semmai mediante il ricorso alla giustizia penale ordinaria e non attraverso forme di violenza o coercizione. Laddove, il giudice di merito ha, peraltro, comunque accertato mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 – la insussistenza del timore del ricorrente di essere sottoposto a vessazioni, senza possibilità di ottenere tutela.

3. – Il secondo motivo è, viceversa, fondato.

3.1. – Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il giudice del merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 15951 del 2019; Cass. n. 15949 del 2020; conf. ex plurimis, Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13450 del 2019; Cass. n. 13451 del 2019; Cass. n. 13452 del 2019).

Incorre dunque nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di omessa pronuncia ovvero in quello di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101 del 2019).

Viceversa, nel ribadire quanto ritenuto dalla Commissione (per la quale non poteva essere riconosciuta la richiesta protezione sussidiaria in quanto in Nigeria non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile ovvero una minaccia grave e individuale alla sua vita, non presentando il ricorrente caratteristiche specifiche implicanti esposizioni a un rischio differenziato e qualificato: v. decreto pag. 3), il Tribunale ha esclusivamente ed apoditticamente ritenuto che – alla luce dei motivi di allontanamento e tenuto conto della attuale situazione socio-politica esistente – non si ravvisasse il pericolo che il richiedente, tornando in Nigeria, potesse subire pregiudizi di sorta, sia perchè detta situazione non appariva, di per sè, allarmante, sia perchè la specifica condizione soggettiva del richiedente non lo rendeva esposto ad alcun peculiare – o individualizzato – rischio.

2.2. – La decisione impugnata, non indicando le fonti in concreto utilizzate dal giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consente in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

3. – Va rigettato il primo motivo. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento del terzo e del quarto motivo; nonchè la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo, con assorbimento del terzo e del quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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