Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2815 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15750-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.G., c.f. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 343/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/03/2011 R.G.N. 554/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato MANNA MAURIZIO per delega Avvocato GRIMALDI

MARIATERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avvocato M.G., già dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inquadrato nella decima qualifica, ruolo professionale ramo legale, aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’INPS, all’esito della quale gli era stato attribuito il trattamento retributivo corrispondente al 2 livello differenziato dal 1.7.1990 e sino al conseguimento del diritto a pensione (1.4.1999); la procedura concorsuale, annullata dal giudice amministrativo, venne rinnovata e il M., fu reinquadrato nell’originario livello di appartenenza con decorrenza dal 1.7.1990 in quanto si era collocato in posizione non utile per conseguire l’inquadramento nel 2^ livello differenziato.

2. L’Inps, pertanto, effettuò la ricostituzione, in termini di riduzione, del trattamento pensionistico integrativo del M., ormai cessato dal servizio, e chiese la restituzione delle somme corrispondenti alla superiore retribuzione relativamente al periodo dal 1.7.1990 al 31.3.1999 ed al superiore trattamento pensionistico integrativo relativamente ai ratei maturati sino al 31.10 2006.

3. Il M. adì il Tribunale di Firenze, per chiedere che sí accertasse il diritto ad avere ed a mantenere la retribuzione percepita in relazione alle funzioni svolte dal 1.7.1990 al 31.3.1999 ed i trattamenti di fine rapporto e pensionistici e, conseguentemente, che si dichiarasse l’insussistenza di indebiti nei confronti dell’Inps.

4. Il M., chiese, inoltre, la condanna dell’Inps alla ricostituzione della pensione originariamente corrisposta ed al pagamento degli inferiori importi corrisposti dal novembre 2006. In via subordinata, chiese che, nel caso in cui fossero risultate indebite e recuperabili le somme richieste dall’Inps a titolo di differenze retributive, di TFR e di ratei di pensione, l’Inps fosse condannato al risarcimento del danno determinato dalla formazione dell’indebito e che fossero dichiarate non dovute, perchè prescritte, le somme rivendicate a titolo di indebito.

5. Le domande furono accolte dal Tribunale.

6. Adita dall’Inps, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, sulla scorta dei passaggi argomentativo motivazionali che seguono:

7. il M. aveva provato documentalmente che il possesso del secondo livello retributivo era indispensabile presupposto per l’attribuzione di funzioni che non avrebbe potuto, altrimenti, svolgere; l’Inps si era limitato ad affermare che l’attribuzione di livelli differenziati di professionalità non era correlata al necessario svolgimento di mansioni diverse o superiori e non aveva negato che il M. avesse svolto le funzioni proprie degli incarichi di Coordinamento dell’Ufficio legale dell’Inps e di Responsabile Coordinatore dell’Ufficio legale Regionale della Toscana; questi erano incarichi connotati dallo svolgimento di mansioni qualitativamente diverse rispetto a quelle proprie della decima qualifica, e che non avrebbero potuto essere svolte da altri dipendenti; la circostanza era stata confermata nel parere formulato dall’Avvocatura Centrale dell’Ente; la retribuzione corrisposta in relazione allo svolgimento di dette funzioni risultava, pertanto, correlata al riconoscimento del superiore grado di professionalità acquisita; la maggiore retribuzione erogata doveva essere ricompresa nella base di calcolo del trattamento pensionistico erogato.

8. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto che la disposizione contenuta nell’art. 2126 c.c., trasfusa nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio, che gli importi corrispondenti alle retribuzioni correlate al secondo livello di professionalità dovevano essere computate nella base di calcolo del trattamento pensionistico e che la L. n. 412 del 1991, art. 13 escludeva la ripetibilità dell’indebito perchè al M. non era imputabile alcuna condotta dolosa.

9. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso M.G., il quale ha anche proposto ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo.

10. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale.

Sintesi dei motivi.

11. Con il primo motivo ed il secondo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 12 sostituito dal D.L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13 convertito nella L. n. 21 del 1991, del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, art. 29 e D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, art. 17, comma 5 del (primo motivo) e violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2126 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 2697 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (secondo motivo).

12. Sostiene che il conferimento del livello differenziato di professionalità, introdotto dal D.L. n. 344 del 1990, art. 13 costituisce solo una modifica dell’assetto retributivo dei dipendenti, che non comporta espletamento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle in precedenza espletate; che era pacifico che le funzioni di coordinamento erano state regolarmente remunerate con la speciale indennità consistente nella maggiorazione del trattamento stipendiale pari al 5%, prevista dapprima dal D.P.R. 26 maggio 76, n. 411, art. 29 e successivamente dal D.P.R. 267 del 1987, art. 17, comma 5 e ancora dal D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 16; che l’avanzamento retributivo era stato introdotto per sostituire il vecchio sistema del gradone, nel quale l’aumento retributivo era automatico e costituiva una sorta di indennità integrativa dello stipendio che aumentava in ragione dell’anzianità di servizio e senza alcuna verifica del lavoro svolto.

13. Assume che il trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all’esito della selezione concorsuale non ha natura di diritto quesito, dipendendo dall’esito finale del giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo; che le maggiori retribuzioni erano risultate erogate sine titulo e conseguentemente ripetibili ex art. 2033 c.c..

14. Lamenta che la Corte territoriale, nonostante l’assenza di supporto probatorio, ha ritenuto che all’attribuzione del 2^ livello differenziato di professionalità corrispondesse l’attribuzione all’avvocato M. di mansioni superiori rispetto al 1^ livello; che la motivazione è viziata da insufficienza e contraddittorietà perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto della valenza solo retributiva del secondo livello differenziato di professionalità.

15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 e 33 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale alle dipendenze dell’Inps della L. n. 144 del 1999, art. 64, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

16. Reiterate le prospettazioni difensive svolte nel primo e nel secondo motivo, assume che la Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che la retribuzione corrispondente al secondo livello differenziato di professionalità doveva essere computata nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo, ha ampliato la portata del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 ed ha, ad un tempo, violato le norme regolamentari, secondo le quali sia la pensione integrativa che l’indennità di buonuscita devono essere calcolate sulla base degli emolumenti spettanti al dipendente in base alla qualifica posseduta all’atto della cessazione dal servizio (ovvero, per la pensione integrativa, alla data di chiusura del Fondo, disposta con L. n. 144 del 1999).

17. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e della L. n. 88 del 1989, art. 52 e della L. n. 412 del 1991, art. 13 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

18. Sostiene che il diritto al recupero della quota di pensione a carico del Fondo integrativo aziendale, indebitamente erogata, trova fondamento nell’art. 2033 c.c., e non nella L. n. 88 del 1989, art. 52 e della L. n. 412 del 1991, art. 13.

Sintesi del motivo del ricorso incidentale condizionato-subordinato.

19. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.

Esame dei motivi del ricorso principale.

In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, sul rilievo della sua tardività rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1 (nel testo vigente ratione temporis), decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata (4.4.2011).

20. L’annotazione effettuata dall’Ufficiale Giudiziario nell’ultima pagina del ricorso attesta, infatti, che l’avvio della procedura notificatoria, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è avvenuto il 3.6.2011 nei confronti dell’Avvocato M.M., difensore costituito nel giudizio di appello (cfr. epigrafe sentenza impugnata), presso lo studio del medesimo in (OMISSIS).

21. Tanto è sufficiente per ritenere tempestivo il ricorso per Cassazione, dovendo ritenersi perfezionata la notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Sentenza C. Cost. n. 28 del 2004; Cass. 12782/2004) e dovendo ritenersi che eventuali vizi della fase della consegna dell’atto sono sanati, per il raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.), perchè la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata rendendo così tempestiva l’impugnazione (Cass. 10208/2004, 317/2002, 3795/1994).

22. Il primo ed il secondo motivo – quest’ultimo ammissibile, avendo il ricorrente principale ben specificato le ragioni addotte a sostegno delle censure riferite all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. SS,UU. 26242/2014 e 17931/ 2013) – da trattarsi congiuntamente sono infondati.

23. Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendoli, ai principi affermati da questa Corte nella decisione n. 7424/2016 relativa a fattispecie, in parte qua, sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio.

24. La Corte territoriale ha accertato (punto 7 di questa sentenza) che il M. dal 1.7.1990 al 1.4.1999 aveva svolto funzioni connesse al secondo livello di professionalità a suo tempo conseguito (Coordinatore dell’Ufficio legale della Regione Toscana dell’Inps).

25. La Corte territoriale nel caso in esame non ha, pertanto, attribuito, in difetto di superamento di utile concorso, un inquadramento diverso e superiore, ma ha solo mantenuto fermi, a fini economici, gli effetti del riconoscimento della superiore professionalità, riconoscimento già intervenuto nei confronti del ricorrente, ed a cui aveva fatto riscontro l’esercizio a lungo protratto di funzioni particolarmente qualificate dal punto di vista professionale (punto 8, prima parte di questa sentenza).

26. E’, pertanto, priva di pregio l’affermazione del ricorrente secondo cui l’esercizio di compiti di coordinamento (con la percezione della relativa indennità) non equivarrebbe a svolgimento di mansioni superiori, perchè la Corte non ha ritenuto significativo l’esercizio delle funzioni di coordinamento di per sè, ma ha valutato l’esercizio delle mansioni in concreto svolte durante il periodo di attribuzione degli incarichi funzioni sopra indicati e la professionalità che, nell’ esercizio delle stesse, il M. aveva dimostrato di possedere.

27. Come già rilevato nella sentenza n. 7424/2016, sopra richiamata, con l’introduzione dei nuovi livelli retributivi differenziati, si è inteso attenuare il principio formalistico collegato alla mera anzianità e si è inteso subordinare lo sviluppo professionale ed economico a procedure selettive, allo scopo di conferire l’aumento retributivo unicamente a coloro che, entro un contingente pari al 40% ed al 20% della dotazione organica dei professionisti stessi, si fossero dimostrati più meritevoli.

28. Va, in conclusione, ribadito il principio secondo cui, in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell’INPS, il D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 14, nel condizionare l’accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nel predetto livello, ha inteso riconoscere l’aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa.

29. Sono infondate le censure che addebitano alla sentenza vizi motivazionali e violazione dei principi in tema di onere probatorio: il giudizio secondo il quale le mansioni svolte dal M. meritavano il riconoscimento del secondo livello di professionalità costituisce giudizio di merito, incensurabile in questa sede in quanto correttamente argomentato sulla base del contenuto non contestato del ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata.

30. Il terzo motivo è ammissibile perchè: 1) il ricorrente principale ha ben specificato le ragioni addotte a sostegno delle censure riferite all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. SS,UU. 26242/2014 e 17931/ 2013); 2) il ricorrente principale non ha introdotto una questione estranea al giudizio di merito, atteso che non si ricava dalla sentenza impugnata e nemmeno dal ricorso e dal controricorso che la rideterminazione, in termini peggiorativi, del trattamento pensionistico e la richiesta di restituzione dei ratei corrisposti in misura superiore non ebbero ad oggetto la pensione integrativa a carico del Fondo costituito presso l’Inps ma, invece, la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO). Va rilevato che proprio per contrastare la richiesta di restituzione dell’Inps del novembre 2006, che si riferiva alla pensione integrativa (“cat. PI certificato n. (OMISSIS), riportata nel ricorso per cassazione, pg. 8) il ricorrente adì il Tribunale di Firenze (cfr. controricorso pg 6).

31. Tanto precisato, il motivo è fondato.

32. Il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in tema di previdenza integrativa aziendale, l’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall’anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica (Cass. SSUU 7140/2010; Cass.6768/2016, 8081/2016, 15498/2008; Ord. 2592/2015).

33. In applicazione di siffatti principi deve escludersi che possano essere computate nella base di calcolo della pensione integrativa le maggiori retribuzioni percepite dal M. per effetto dell’ attribuzione del secondo livello di professionalità, attribuzione avvenuta transitoriamente (come sopra rilevato, il provvedimento di attribuzione del secondo livello di professionalità fu annullato e il M. fu reinquadrato nell’originario livello retributivo) e senza che fosse mai intervenuto l’inquadramento in qualifica o categoria diversa e superiore rispetto a quella rivestita.

34. Deve, in conseguenza, affermarsi che, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, in relazione ai maggiori importi di pensione integrativa ricevuti dal M., per effetto del non dovuto computo nella base di calcolo di detto trattamento delle maggiori retribuzioni correlate al secondo livello di professionalità (punto 31 di questa sentenza) si è realizzato un indebito.

35. Il quarto motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

36. Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la previsione di irripetibilità sancita dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, come successivamente modificata dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 (non applicabile nella parte modificata ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data, Corte Cost. n. 39 del 1993) non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, come, appunto, il trattamento pensionistico integrativo a carico del fondo di previdenza del personale dell’INPS, oggetto del giudizio in esame (Cass. SSUU. nn. 8234/1994, 2333/1997; Cass. n.728/2007; Ord. 3183/2014).

37. Va data continuità anche al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265 che, limitatamente ai pagamenti di prestazioni previdenziali, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria indebitamente eseguiti prima del primo gennaio 1996, con effetto retroattivo ed in via transitoria, ha dettato una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente ed articolata nelle norme contenute nelle varie leggi succedutesi nel tempo in materia, ed aventi ciascuna natura speciale o subspeciale rispetto all’art. 2033 c.c. (Cass. SSUU nn. 30/2000, 2333/1997, 3058/1995, 1965/1995, 1967/1995, 902/ 1995; Cass. 1266/2012, 25309/2009), così come interpretate nelle precedenti decisioni (Cass. SSUU 1316/1995) e dalla Corte Costituzionale (Corte. Cost. 166/1996).

38. Del pari, vanno ribaditi i principi affermati con riguardo alla disciplina contenuta nella L. n. 448 del 2001, art. 38 che, con le disposizioni contenute nei commi 7, 8, 9, 10, ha disciplinato, anch’esso, in maniera globalmente sostitutiva, la materia della ripetibilità degli indebiti previdenziali, ancora una volta con riguardo a situazioni pregresse, e secondo regole solo in parte sovrapponibili a quelle contenute nella L. n. 662 del 1996 (Cass. SSUU n. 4809/2005).

39. In particolare il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella decisione n. 4089/2005 secondo cui:

40. la disciplina contenuta nella L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7, 8, 9 e 10 si applica esclusivamente agli indebiti formatisi nel periodo compreso tra il 1.1996 (per i quali sicuramente non opera il disposto della L. n. 662 del 1996) fino al 10.1.2001, di talchè per verificare la ripetibilità o meno dell’indebito occorre fare esclusivo riferimento all’ammontare dei redditi dell’anno 20000.

41. la disciplina contenuta nella L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7, 8, 9 e 10 non si applica agli indebiti già totalmente recuperati dall’Inps in data anteriore alla entrata in vigore di detta legge.

42. in tema di ripetizione di indebito previdenziale e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della L. 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge, con l’art. 38, commi 7 e 8, non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di Lire (soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale – non solo INPS – dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261).

43. con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l’indebito era recuperabile, a norma della L. n. 662 del 1996, perchè il titolare godeva nell’anno 1995 di un reddito superiore a sedici milioni di Lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della L. n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest’ultima legge.

44. l’operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla L. n. 662 del 1996).

45. in tal caso l’Istituto previdenziale è tenuto ad accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della L. n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorchè tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.

46. Infine, va riaffermato il principio secondo cui, in tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” Al riguardo va data continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18046/2010 (ribadito anche nella decisione a sezione semplice n. 1228/2011).

47. Ebbene, nella sentenza impugnata la Corte territoriale, nell’escludere del tutto la ripetibilità degli indebiti pensionistici oggetto del giudizio sulla scorta della disposizione contenuta nella L. n. 412 del 1991, art. 13 e sul mero rilievo dell’assenza di dolo nella condotta del M., ha disatteso i principi sopra richiamati (punti da 35 a 45 di questa sentenza).

48. Ha, infatti, omesso di accertare l’entità dei redditi fruiti dal M., redditi rilevanti, ai sensi della L. n. 448 del 2001, ai fini della ripetibilità degli indebiti previdenziali relativi a ratei della pensione integrativa maturati dal 1.4.1999 al 10.1.2001.

49. E, quanto ai ratei pensionistici percepiti successivamente al 10.1.2001, ha applicato la L. n. 88 del 1989, art. 52 come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13laddove la natura integrativa del trattamento pensionistico, in relazione al quale si è realizzata la indebita percezione di importi maggiorati per effetto del non dovuto computo (cfr. 32 punto di questa sentenza) nella base di computo del trattamento economico del secondo livello di professionalità per tutto il tempo in cui detta erogazione si realizzò, imponeva l’applicazione della disciplina generale in materia di indebito contenuta nell’art. 2033 c.c. (punto 35 di questa sentenza).

Esame del ricorso incidentale condizionato.

50. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile perchè il ricorrente non ha specificato se la domanda risarcitoria, in ordine alla quale addebita alla sentenza il vizio di omessa pronuncia, sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale. Nel ricorso per cassazione sono, infatti, riportate, solo le conclusioni assunte nel ricorso di primo grado, mentre non è riportato, almeno nei passi salienti e rilevanti, il contenuto della memoria di costituzione nel giudizio di appello e nemmeno ne è stata indicata a specifica sede di produzione processuale.

51. Sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno conclusivamente rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e va dichiarata l’inammisgibilità del ricorso incidentale condizionato.

52. In accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, perchè esamini nel merito le domande proposte dal M. in punto di ripetibilità degli indebiti previdenziali con applicazione dei principi di diritto di cui ai punti 31 e 32 e da 35 a 45 di questa sentenza e perchè provveda alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale.

Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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