Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28149 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28149 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sui ricorso 11919-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
C.I. 80185250588, in persona del Ministro pro lempore, domiciliato in
ROMA,….VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
\TONA GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 1110/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata 11 07/11/2013;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 08/11/2017 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che:
la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal

sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta
da Giuseppe Vona, assunto alle dipendenze del Ministero con reiterati
contratti di lavoro a tempo determinato, ha dichiarato il diritto del
lavoratore agli scatti biennali di anzianità, condannando di
conseguenza . il Ministero al pagamento delle differenze retributive,
maggiorate degli interessi legali;
la Corte territoriale, nel rigettare il ricorso, ha rilevato come le
differenze retributive spettanti al lavoratore fossero conseguenti
all’anzianità di servizio e dovessero essergli riconosciute alla luce del
principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, trattandosi di principi di
derivazione comunitaria applicabili alla fattispecie ancorché non
richiamati dal primo giudice;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il NIIUR,
affidandolo ad un unico motivo; la parte intimata non svolge attività
difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; dell’art. 53 L.
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Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la

11/7/1980, n. 312; dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124; dell’art.
526 D.Lgs. 16/4/1994, n. 297; della direttiva 99/70/CE ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
deduce in sintesi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del
settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di

d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è
correlato all’abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in
quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale
docente trova giustificazione in ragioni oggettive; che il lavoratore
assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile
al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed
autonomo rispetto al precedente; di conseguenza, stando pure al
disposto normativo (art. 53 1. n. 312/1980) non possono essergli
riconosciuti gli scatti di anzianità spettanti al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il motivo è nella sua intera articolazione infondato in quanto la
sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da
questa Corte (Cass. 7.11.2016, n. 22558, e 23.11.2016, n. 23868 alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise)
secondo cui « nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la
anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
Ric. 2014 n. 11919 sez. ML – ud. 08-11-2017
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settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal

degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a

determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al Contratto;
sotto il profilo del parametro di riferimento alla cui stregua sono state
determinate le differenze retributive spettanti all’originario ricorrente,
la sentenza impugnata ha sì confermato la sentenza di primo grado
anche in ordine al quantum (peraltro ritenuto corretto sotto il profilo
contabile dall’amministrazione: pag. 3 della sentenza), ma è chiara
nell’ancorarlo all’anzianità di servizio e non invece agli scatti biennali di
anzianità ex art. 53 1.cit.;
ne consegue che, in assenza di uno specifico motivo di ricorso volto a
censurare questa riqualificazione, il motivo si presenta inammissibile in
quanto privo di decisività, in mancanza di più pertinenti allegazioni
volte a sostenere il diverso e più favorevole risultato economico
ottenuto dal lavoratore ricorrente rispetto ai lavoratori a tempo
indeterminato;
in conclusione, il motivo di ricorso non prospetta argomenti che
possano indurre a disattendere il suddetto orientamento, al quale va
data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio
affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc.
civ., sono integralmente condivise dal Collegio (v. da ultimo, Cass.
ord., 20/7/2017, n. 17933);
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carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il ricorso va
rigettato;
nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in mancanza di
svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni

nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma i quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2017
Il Presidente estensore

dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

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