Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28149 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del
ricorso, dall’Avv. CALISE Antonio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
VALLEDIL SNC con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 55/01/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – Sezione n. 01, in data 13/06/2006,
depositata l’11 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che non ha mosso
osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 21038/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 55/01/2006, pronunziata dalla CTR di Campobasso Sezione n. 01 il 13.06.2006 e DEPOSITATA l’11.03.2008.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione degli accertamenti ICIAP degli anni 1993 e 1994, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 16, 17 e 49.
L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune, nella considerazione della nullità della relativa notifica, peraltro non sanata dalla costituzione in giudizio.
4 – La questione posta dal ricorso di che trattasi, si ritiene possa essere esaminata e decisa, sia in base all’orientamento giurisprudenziale secondo cui poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, e1 necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (Cass. n. 9206/2000, n. 9777/2001, n. 721/2001), sia pure in conformità al principio per cui qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poichè è in relazione a tale decisione – ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che tale interesse va valutato (SS.UU. n. 11609/2005).
Nel caso, il ricorrente si limita a dedurre, esclusivamente, l’error in procedendo in cui sarebbero incorsi i Giudici di appello, – inidoneo, di per sè, ove fondato, a definire il giudizio – senza contestare le circostanze fattuali che avevano indotto i primi giudici a dichiarare cessata la materia del contendere e senza proporre censure idonee a giustificare un decisum diverso nel merito.
5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio, e rigettato, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;
Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011