Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28149 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28149 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 10342-2012 proposto da:
FRESU ANNA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANATA LAURA RITA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA SALUTE 80184430587, in persona del Ministro in carica
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

– controlicorrente avverso la sentenza n. 880/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 30/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. :

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Data pubblicazione: 17/12/2013

”Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in riforma della
decisione di primo grado respingeva la domanda di Anna Rita Fresu intesa al
conseguimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 per epatopatia
contratta in conseguenza di emotrasfusione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Anna Rita Fresu sulla base di
due motivi. Il Ministero intimato ha depositato controricorso.

comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 e
della L. n. 210 del 1992 nonché della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981 .
Censura, in sintesi, la decisione per avere ritenuto non indennizzabile la epatopafia
pur avendo il c.t.u. di primo grado accertato la esistenza di un’infezione persistente
nell’organismo da parte del virus dell’epatite C e un danno rappresentato dalla
presenza del virus nell’organismo implicante”uno stimolo cronico di natura
infettiva ed antigenica ed un rischio significativo di epatite cronica, di cirrosi
epatica e di epatocarcinoma “.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia perché la Corte di appello,
pur facendo propri i risultati della consulenza d’ufficio di primo grado, se ne era
immotivatamente discostata nelle conclusioni.
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il secondo motivo di
ricorso che investe le conclusioni attinte dalla Corte nella verifica di un danno
indennizzabile in relazione alla epatopatia contratta dalla Fresu per effetto di
emotras fusione
La Corte territoriale, in esplicita adesione alla giurisprudenza di questa Corte (
Cass. ss.uu. 8064 del 2010) ha escluso in concreto la sussistenza dei presupposti di
indennizzabilità . Ha a tal fine evidenziato come dalla consulenza di ufficio di
primo grado risultava che il quadro clinico della periziata ( tranne che per
l’episodio di ipertransaminasemia risoltosi in breve tempo) era sempre stato
caratterizzato dalla normalità dei valori della transaminasi e che per quanto riferito
dalla paziente al consulente anche le ecografie avevano offerto dati riconducibili
alla norma . In pratica la malattia dal suo manifestarsi non aveva prodotto
ripercussioni sulla capacità lavorativa della Fresu né danni funzionali apprezzabili
ma solo un’infezione persistente rispetto alla quale il ctu aveva riconosciuto l’ ”
2
Ric. 2012 n. 10342 sez. ML – ud. 27-09-2013

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,

assenza di attuale sintomatologia soggettiva e di segni biochirnichi e strumentali di
epatopatia cronica”. In base a tali rilievi i giudici di appello hanno ritenuto
ingiustificato ( anche in base ad un mero giudizio di equivalenza) l’inquadramento
operato dall’ausiliare medesimo nella 8^ categoria della tabella A ed evidenziato
che tale valutazione si fondava su un parere del Consiglio Superiore della Sanità
secondo il quale la presenza di HVV-RNA “pur in assenza di alterazioni cliniche o

dunque far supporre la presenza di un’epatite cronica” . Hanno quindi ritenuto
non condivisibile tale parere proprio in base alla considerazione che la infezione,
allo stato attuale, non aveva prodotto epatite ma solo un significativo rischio di
essa.
Le ragioni indicate nella sentenza impugnata in ordine alla insussistenza di un
danno indennizzabile, anche con riferimento alla opposta valutazione espressa dal
c.t.u. non risultano adeguatamente contrastate dalle censure svolte con il secondo
motivo di ricorso le quali si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una
differente valutazione diagnostica senza che venga indicato lo specifico errore nel
quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’escludere il danno indennizzabile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso si rileva che la sentenza impugnata ha
fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte. In particolare le
sezioni unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale creatosi nella materia in
esame, hanno affermato che in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati
da epatite post-trasfusionale, la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto
unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede
un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti posttrasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un
mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza
tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla
tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834,
rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di
solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.),
la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla
salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti
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Ric. 2012 n. 10342 sez. ML – ud. 27-09-2013

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laboristiche è sufficiente a comprovare l’esistenza di una replicazione virale e

dell’autorità sanitaria (Cass. SS. UU. 1 aprile 2010 n. 8064 — Cass. n. 1635 del 2012
) . Risultando la decisione impugnata coerente con la giurisprudenza di questa
Corte., il Collegio, riunito in camera di consiglio valuterà se il ricorso non sia
manifestamente infondato.”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia.

proc. civ., per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va respinto.
Gli alterni esiti del giudizio di merito e la circostanza che solo successivamente alla
instaurazione del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza a sezioni unite
sopra richiamata , giustificano la comOpensazione delle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese

Roma, 27 settembre 2013
Il Presidente

Dott. Giovanni Mammone

Funzionario Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
D le■ 2013. ..
Roma, ……

Funzionario iudi.zario

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma l°, n. 5 cod.

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