Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28148 del 24/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28148 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA
ORD INANZA
sul ricorso 8839-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope /egis,.
– ricorrente contro
SCIBETTA ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
CARAPELLE;
– controrícorrente –
Data pubblicazione: 24/11/2017
avverso la sentenza n. 980/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 02/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la
sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta
da Antonina Scibetta, assunta alle dipendenze del Ilinistero con
reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, ha dichiarato il diritto
della lavoratrice alla progressione professionale retribuita e alla
percezione delle relative differenze stipendiali, condannando di
conseguenza il Ministero al pagamento delle differenze retributive,
maggiorate degli interessi legali;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR; la parte
intimata resiste con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consigli();
il 1\iliur ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
considerato che:
Considerato che:
non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 cod. proc. civ.
(rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della
stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del
processo ai sensi di tale norma;
Ric. 2014 n. 08839 sez. ML – ud. 08-11-2017
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Rilevato che:
invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod.
proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai
loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18
febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare – la parte che vi ha dato causa alle
spese;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori
richiami, tra cui Cass: Sez. U., 18/2/2010, n. 3876);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale
rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;
la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,
diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’ait. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del
presente giudizio.
Ric. 2014 n. 08839 sez. ML – ud. 08-11-2017
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regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Il Presidente estensore
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2017