Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28148 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28148 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18221/12 proposto da:

Giuseppe GUTTADORO ( c.f. : GTI” GPP 58L24 G315F);
Aurora GRAZIANI ( c.f.: GRZ RRA 61T68 H501Z)
parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giovanna Cantoni giusta procura in
calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo; elettivamente domiciliate presso
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lo studio della medesima in Roma- @rft4ido •
W.

– Ricorrenti —

contro

Silvia NOBILE ( c.f.:MNBL SLV 76A61 H5010)

rappresentata e difesa dall’avv. Maria Agostina Alla e con essa domiciliata presso lo
studio degli avv.ti Valentina Caporilli e Guido Pascucci sito in Roma, via Delle
Baleniere n. 55, giusta procura a margine del controricorso
Controricorrente —

nonché nei confronti di
Condominio dello stabile sito in Roma-Ostia Lido alla via dei Panfili n. 59

‘2,445/13

1-

Data pubblicazione: 17/12/2013

- Intimatocontro l’ordinanza resa nel proc n. 1769/10 del giudice unico presso il Tribunale
di Roma, sezione distaccata di Ostia; depositata il 26 giugno 2012; non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 novembre 2013

Udito l’avv. Giovanna Cantoni,per le parti ricorrenti, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Isabella Tricanico , con delega dell’avv. Guido Pascucci, per la
controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Giuseppe Guttadoro ed Aurora Graziani hanno proposto ricorso per la cassazione
dell’ordinanza resa dal giudice istruttore presso il Tribunale di Roma —sezione distaccata
di Ostia- con la quale, nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico
preventivo ante causam, il predetto giudicante, dopo aver fatto eseguire una consulenza
tecnica al fine di verificare la regolarità di locali posti sul lastrico solare del Condominio
di via Dei Panfili n. 59 — di cui i ricorrenti erano condomini- a seguito della loro
ristrutturazione ad opera della proprietaria Silvia Nobile, aveva rigettato il ricorso ed
aveva condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese.

2 — La resistente Nobile ha notificato controricorso; il Condominio intimato non ha
svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore privo della procura speciale,
atteso che tale non può considerarsi quella rilasciata a margine del ricorso per
accertamento tecnico preventivo, anteriore dunque all’emissione del provvedimento che
.

si sarebbe andati ad impugnare.

frkm.ce~ il-

dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

II – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al

Così deciso in Roma il 21 novembre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

pagamento delle spese che liquida in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

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