Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28148 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6934/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Biella, Via Repubblica, 43,

presso lo studio dell’avvocato Marco Cavicchioli, che lo rappresenta

e lo difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, Sezione IX civile,

depositato e pubblicato il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino (OMISSIS) S.A. con la quale veniva richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), o, in via subordinata, della protezione umanitaria di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il diniego della protezione sussidiaria si è fondato su una duplice motivazione: l’incertezza circa l’effettiva zona di provenienza del ricorrente e la mancanza di una minaccia grave ed individuale alla vita dello stesso, stante l’assenza, in Pakistan, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati interni o internazionali.

Più precisamente, il Tribunale ha rilevato una dicotomia tra quanto riportato nel modello C3, redatto dai funzionari della Questura di Biella, e il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione. Pertanto, secondo il giudice del merito non sarebbe risultato chiaro se il ricorrente fosse stato proveniente dalla città di (OMISSIS), come si legge nel modello suddetto, ovvero, da (OMISSIS) (città sita ai confini con (OMISSIS)), come affermato in corso d’udienza.

In secondo luogo, a prescindere da codesta incertezza, doveva escludersi che il Pakistan fosse teatro di conflitti e problematiche di entità tale da legittimare il rilascio della protezione sussidiaria.

Quanto alla domanda di concessione della c.d. protezione umanitaria, essa è stata ritenuta infondata dal momento che, nelle more del procedimento, è intervenuto il D.L. n. 113 del 2018, ad abrogare tale forma di protezione, introducendo, in via sostitutiva, fattispecie tipiche di permessi di soggiorno per casi specifici meritevoli di tutela, nel cui alveo non rientra la vicenda personale del ricorrente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Nel primo motivo si censura l’esame parziale ed erroneo del modello C3, il quale ha condotto il Tribunale ad esprimere dubbi in ordine all’esatta zona di provenienza del ricorrente.

Da un’attenta lettura degli atti emerge che il ricorrente ha indicato come luogo di nascita la città di (OMISSIS) e solamente come ultima residenza la regione del Kashmir ed il distretto di (OMISSIS), nei cui confini è ubicata la città di (OMISSIS).

Parimenti, in udienza, lo stesso ricorrente dichiara di essere nato a Nathewala e di essersi successivamente trasferito con la famiglia nel(OMISSIS).

Ne deriva che il provvedimento del giudice di merito è viziato per omesso esame di un fatto decisivo, posto che, ove l’esame del modello C3 fosse stato esaustivo, non sarebbero emersi elementi di contrasto tra il suo contenuto e le dichiarazioni rese in sede di audizione.

Nel secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale esaminato la domanda alla stregua di informazioni precise e aggiornate riguardanti il Paese di origine del richiedente, elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall’UNHCR e messe a disposizione del giudice, il quale deve obbligatoriamente acquisirle.

Nello specifico, la conclusione circa l’inesistenza, nella regione dell'(OMISSIS), di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa, è motivata sulla scorta di fonti internazionali risalenti al 2014 e concernenti il Pakistan in generale.

Nel terzo motivo si contesta l’applicabilità del D.L. n. 113 del 2018, per violazione del principio di non retroattività della legge sancito dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, in virtù del fatto che la domanda di protezione internazionale è stata presentata in data 24/03/2016 e il giudizio di merito è stato introdotto con ricorso presentato il 21/05/2018. Considerato che la legge non può disporre che per l’avvenire, ne consegue che il D.L. n. 113 del 2018, non possa trovare applicazione con riferimento a domande di protezione internazionale presentate anteriormente al 4/10/2018, data in cui è entrato in vigore nell’ordinamento.

Il primo e il secondo motivo da trattare congiuntamente sono fondati nei limiti che seguono. Il Tribunale non ha espresso una valutazione di radicale incertezza sulla provenienza del ricorrente ravvisando una parziale contraddizione in relazione a due precisi luoghi. Tuttavia, con riferimento ad entrambi e alle regioni di riferimento (Nord Punjab e Kashmir) e, più in generale, in relazione all’intero territorio è mancato, con riferimento ai requisiti di pericolosità oggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), un esame delle fonti aggiornato e puntuale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass., Sez. III, 22528/2020; Cass., Sez. I, 11175/2020; Cass., Sez. VI-I, 20083/2017; Cass., Sez. III, 8819/2020), tenuto conto delle allegazioni e produzioni più recenti del ricorrente puntualmente indicate nel ricorso.

Alla luce di quanto detto, si evince come il dovere di cooperazione istruttoria non sia stato esercitato conformemente alle norme di legge, dovendo il giudice valutare le condizioni del Paese d’origine tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni pertinenti al caso specifico e aggiornate al momento della decisione.

Il terzo motivo è assorbito.

Ciò determina l’accoglimento del primo e secondo motivo nonchè la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa il provvedimento e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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