Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28147 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. II, 31/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorsa i1251-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempere, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati A ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATUA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della DITTA BAR CENTRALE T. E M. SDF, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio

dell’avvocato CARLO LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO RIPAMONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2015 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 28 ottobre 2015, che ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ufficio regionale per la Toscana e l’Umbria – avverso la sentenza del Giudice di pace di Bibbiena n. 55 del 2009, e nei confronti di T.A. in proprio e quale rappresentante legale della Ditta Bar Centrale T. & M. s.d.f.

2. Il Tribunale ha confermato l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del T. per violazione dell’art. 110, commi 6 e 9 TULPS, ritenendo configurabile l’esimente della buona fede nel comportamento del T., esercente del locale bar nel quale era installato un apparecchio da gioco risultato non collegato alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare, secondo il Tribunale non era dimostrata la conoscenza o conoscibilità in capo al T. della circostanza che la macchina non fosse collegata alla rete, nel silenzio del concessionario del servizio, mentre dal verbale di sequestro si evinceva come gli stessi verbalizzanti avessero potuto accertare la mancanza di collegamento solo attraverso la comunicazione con l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Perugia.

4. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli denunciano violazione o falsa applicazione del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS), art. 110, comma 9, lett. c), L. n. 689 del 1981, art. 3, art. 5 c.p., e contestano che le circostanze indicate dal Tribunale non sarebbero idonee ad escludere la colpa del T., che aveva consentito l’uso dell’apparecchio da gioco in assenza del necessario collegamento con l’Aams.

5. Il ricorso pone una questione di diritto che all’evidenza trascende il profilo della sindacabilità della ricostruzione in fatto dell’esimente, trattandosi di verificare se il controllo del collegamento della macchina alla rete telematica della Aams sia attività esigibile dall’esercente del locale aperto al pubblico nel quale la macchina è installata.

6. In ragione della rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare, il Collegio ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza, in analogia con quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (per tutte, Cass. Sez. U 05/06/2018, n. 14437).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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