Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28147 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma,

Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

B.M.L. residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 133 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli, Sezione n. 07, in data 07.06.2004, depositata il 22 giugno

2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, Ispettore del Lavoro, impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute Irpef subite sulle somme percepite a titolo di rimborso spese per gli anni dal 1985 al 1999.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva parzialmente il ricorso e riconosceva dovute le somme ritenute dal datore di lavoro nei diciotto mesi antecedenti la domanda di rimborso, presentata l’08.04.2000.

Interponeva appello l’Agenzia Entrate e la Commissione Tributaria Regionale, con la decisione in epigrafe indicata, lo rigettava, riconoscendo alle somme corrisposte natura risarcitoria, quindi non soggette a tassazione.

Con ricorso spedito a notifica, tramite posta, il 30.08.2005, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 18.12.2006, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pronunciando sul ricorso di che trattasi, questa Corte, giusta ordinanza del 04.07.2007, aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU., già investite della questione, ritenuta rilevante, relativa alla notifica del ricorso per cassazione alla parte, presso il domiciliatario di primo grado, non costituita in appello;

Le SS.UU. della Corte con sentenza n. 10817/2008, hanno affermato il principio secondo cui “La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 cod. proc. civ., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.”.

In base a tale principio, giusta ordinanza n. 24505/2010 del 14.10.2010, depositata il 02.12.2010 e notificata il 10.12.2010, questa Corte aveva dichiarato la nullità della notifica eseguita irregolarmente in data 30-08/26-09/2005 presso il domiciliatario di primo grado, e disposto il rinnovo della stessa alla parte non costituita, da eseguirsi, a cura dei ricorrenti, entro il perentorio termine di giorni sessanta dalla comunicazione.

Considerato, poi, che nell’assegnato termine i ricorrenti non hanno provveduto a curare, debitamente, la disposta notifica, essendosi limitati a richiedere, in data 08.02.2011 la notifica tramite posta, che, come risulta dall’avviso depositato, risulta, nullamente effettuata (Cass. n. 17915/2008, n. 7667/2009), in data 18.02.2011, mediante consegna al portiere, con omissione del prescritto avviso al destinatario a mezzo raccomandata, ex art. 139 c.p.c., n. 4;

Considerato, quindi, che non avendo i ricorrenti, onerati dell’incombenza del rinnovo della notifica, curato il disposto adempimento e che, D.Lgs. n. 546 del 1992, altronde, l’intimata non si è costituita;

Considerato che la causa non può proseguire e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Considerato, pure, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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