Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28147 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28147 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 2033-2008 proposto da:
RAINALDI

FULVIO

RNLFLV30L23H501R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio
dell’avvocato PETRUCCI CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

PAOLACCI ANNA, MICARELLI GUERRINO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio
dell’avvocato COLUCCI FRANCESCO, che li rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 17/12/2013

- controricorrentí nonchè contro

L.E.D.A. s.r.1.;
– intimata

avverso la sentenza n. 2912/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato CLAUDIO PETRUCCI difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Dopo la discussione in Aula della causa, l’Avvocato
CLAUDIO PETRUCCI deposita note di replica.

di ROMA, depositata il 28/06/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazioni del 26.2. e 13.3.1997 Micarelli Guerrino e Paolacci Anna convennero
davanti al Tribunale di Roma la srl LEDA e l’arch. Fulvio Rainaldi per il risarcimento
dei danni derivanti da gravi vizi costruttivi di un villino in Cerveteri edificato e venduto

Acquisita relazione di atp ed autorizzato il sequestro conservativo su immobili della
LEDA, con sentenza 17077/99 il Tribunale condannò i convenuti a pagare lire
228.000.000 oltre accessori, decisione appellata dai soccombenti.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 2912/2007 condannò gli appellanti al
pagamento di euro 79.200 oltre spese richiamando la ctu espletata in appello e ritenendo
fondato solo il gravame sul quantum.
Ricorre Rainaldi con quattro motivi e relativi quesiti, con note alle conclusioni del
Procuratore Generale, resistono Micarelli e Paolacci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1176 II, 2229, 2230, 2236, 1669,
2043, 2697 CC con i seguenti quesiti: a) la limitazione di responsabilità ai casi di dolo o
colpa grave per il professionista, qualora la prestazione comporti soluzione di problemi
tecnici, è limitata ai soli rapporti contrattuali con il proprio committente ovvero opera
anche nei confronti dell’acquirente che, lamentando vizi e/o gravi difetti delle
fondazioni, dovuti a mancanza od insufficienza di indagini geologiche abbia convenuto
il progettista e D.L. unitamente al costruttore; b) la diligenza va valutata in concreto ex
art. 1126 II o ex art. 2043 cc, c) ove applicabili gli artt. 1126 e 2236 cc grava
sull’acquirente l’onere di dimostrare il dolo o la colpa; d) ove la Corte ritenga

dalla società su progettazione e direzione dei lavori dell’altro convenuto.

l’acquirente gravato del relativo onere , l’accertamento del mancato assolvimento
legittima la cassazione della sentenza.
Col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1669 cc, 17 e 19 lett. G legge
14371949, 1176 comma 2, 2229, 2230, 2236, 2907, 2909 cc, vizi di motivazione, con i

la sentenza che estende automaticamente al DL le responsabilità del progettista ? c)
avendo il tribunale, con statuizione non impugnata, stabilito che l’esecuzione delle
indagini geologiche rientrava tra i compiti dell’appaltatore e non del progettista,
contrasta con quel giudicato la sentenza di appello che postula una responsabilità diretta
del progettista? d) è comunque corretta la tesi del tribunale ? e) costituisce vizio di
motivazione l’aver supposto che la relazione geologica elaborata dalla provincia di
Roma contenesse i passi riportati alle lettere a e b, che, invece, non solo non li riporta
ma esprime concetti diversi? etc.
Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2043 cc e dell’art. 40 c.p. in relazione
agli artt. 64 ss dpr 380/2001 col quesito se la condotta omissiva può essere fonte di
responsabilità solo in presenza di obbligo giuridicamente sancito, con le relative
conseguenze.
Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1669, 2043, 2727, 2728, 2729 cc
col quesito se l’art. 1669 ponga una responsabilità oggettiva del progettista o una mera
presunzione iuris tantum, se sia necessaria una indagine tecnica la cui omissione
costituisce vizio di attività istruttoria.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata, premesso che il Rainaldi , progettista e direttore dei lavori,
avrebbe dovuto ben valutare le risultanze della relazione del servizio geologico della

seguenti quesiti: a) le prestazioni del progettista e del D.L. sono diverse ? b) va cassata

provincia su pericolo di smottamento ed in ogni caso aveva omesso di far effettuare seri
sondaggi, situazione pericolosa per la quale era irrilevante che al momento della
edificazione non vi era obbligo per il progettista di far effettuare detti sondaggi
geologici, ha statuito che le critiche contenute nell’appello del Rainaldi alle conclusioni

ed alla gravità delle lesioni fessurative, non avevano formato oggetti di critiche.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono
inidonee a ribaltarla.
La prima pone una pluralità di quesiti in contrasto con la consolidata giurisprudenza per
la quale il quesito deve consistere in un interrogativo tendente ad una risposta positiva
o negativa in concreto funzionale all’accoglimento della censura proposta (S.U.
20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009) e riproduce il motivo di gravame già ampiamente confutato dai
giudici di appello.
In ogni caso sulla specifica responsabilità del progettista e direttore dei lavori per colpa
professionale in concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da
gravi difetti di costruzione cfr. Cass. 23.7.2013 n. 17874, Cass. 17.4.2013 n. 9370, Cass.
27.8.2012 n. 14650.
Il secondo motivo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente e respingersi
non chiarendo, essendo il Rainaldi sia progettista sia direttore dei lavori, quanto sia
utile la distinzione delle due figure e non tenendo conto che, a prescindere
dall’operatività del dpr 380/2001, la sentenza ha addebitato al Rainaldi — progettista e
direttore dei lavori di tutte le numerose villette del comprensorio- il mancato esame dei

del ctu erano riassorbite dalla ctu in appello, le cui valutazioni, in ordine alla eziologia

pericoli obiettivi della situazione dei luoghi, oggetto della relazione del servizio
geologico della provincia di Roma del 1984.
Il quarto motivo è superato da quanto precedentemente dedotto sulle responsabilità del
progettista e sulle risultanze acquisite.
P.Q.M.

4200, di cui 4000 per compensi, oltre accessori.
Roma 14 novembre 2013.
Il consigliere estensore

il Prere

n Fa,n72;.0,i ari
OPPOSIT/i50

Roma, 1 7

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

CP,1-10ELLERR

2013

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro

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