Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28146 del 24/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28146 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA
ORDINANZA
sul ricorso 8514 2014 proposto da:
–
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in p e rso na del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in
ROMA, VIA DI ‘A PORTOCI TESI 12, pr~
l’AVVOCA`UURA GENERALE DEI A,0 STATO, che lo rappresenta
e difende ope
– ricorrente contro
CAPUT° SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
CARAPELLE;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 24/11/2017
avverso la sentenza n. 1095/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, pubblicata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la
sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta
da Salvatore Gaputo, assunto alle dipendenze del Ministero con
reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, ha dichiarato il diritto
del lavoratore alla progressione professionale retributiva riconosciuta ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato, condannando di
conseguenza il Ministero al pagamento delle differenze retributive,
maggiorate degli interessi legali;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR,
affidandolo ad un unico motivo cui resiste Con controricorso il
lavoratore;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; dell’art. 9,
comma 18, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, come convertito con
modificazioni dall’art. 1, comma, 2 della L. 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124; dell’art. 526 D.Lgs.
Ric. 2014 n. 08514 sez. ML – ud. 08-11-2017
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Rilevato che:
16/4/1994, n. 297; della direttiva 99/70/CE ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
deduce in sintesi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del
settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di
settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal
correlato all’abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in
quanto il ricorso alla stipula di contratti a. termine del personale
docente trova giustificazione in ragioni oggettive; che il lavoratore,
assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile
al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed
autonomo rispetto al precedente;
il motivo è nella sua intera articolazione infondato in quanto la
sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da
questa Corte (Cass. 7.11.2016, n. 22558, e 23.11.2016, n. 23868 alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise)
secondo cui « nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la
anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
Ric. 2014 n. 08514 sez. ML – ud. 08-11-2017
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d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
\
il motivo di ricorso non • prospetta
argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va,41ata continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 . disp._ att. cod. proc. civ., sono integralmente
condivise dal Collegio (v. da ultimo, Cass. ord., 20/7/2017, n. 17933);
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il ricorso va
rigettato;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e soltanto dopo il ‘deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
– debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2014 n. 08514 sez. ML – ud. 08-11-2017
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apposto al contratto;
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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13.
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2017
Il Presidente estensore