Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28146 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28146 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 8514 2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in p e rso na del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in

ROMA, VIA DI ‘A PORTOCI TESI 12, pr~

l’AVVOCA`UURA GENERALE DEI A,0 STATO, che lo rappresenta
e difende ope

– ricorrente contro
CAPUT° SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
CARAPELLE;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 1095/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, pubblicata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

la Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la
sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta
da Salvatore Gaputo, assunto alle dipendenze del Ministero con
reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, ha dichiarato il diritto
del lavoratore alla progressione professionale retributiva riconosciuta ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato, condannando di
conseguenza il Ministero al pagamento delle differenze retributive,
maggiorate degli interessi legali;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR,
affidandolo ad un unico motivo cui resiste Con controricorso il
lavoratore;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; dell’art. 9,
comma 18, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, come convertito con
modificazioni dall’art. 1, comma, 2 della L. 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124; dell’art. 526 D.Lgs.

Ric. 2014 n. 08514 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:

16/4/1994, n. 297; della direttiva 99/70/CE ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
deduce in sintesi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del
settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di
settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal

correlato all’abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in
quanto il ricorso alla stipula di contratti a. termine del personale
docente trova giustificazione in ragioni oggettive; che il lavoratore,
assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile
al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed
autonomo rispetto al precedente;
il motivo è nella sua intera articolazione infondato in quanto la
sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da
questa Corte (Cass. 7.11.2016, n. 22558, e 23.11.2016, n. 23868 alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise)
secondo cui « nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la
anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
Ric. 2014 n. 08514 sez. ML – ud. 08-11-2017
-3-

d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è

clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
\
il motivo di ricorso non • prospetta
argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va,41ata continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 . disp._ att. cod. proc. civ., sono integralmente
condivise dal Collegio (v. da ultimo, Cass. ord., 20/7/2017, n. 17933);
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il ricorso va
rigettato;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e soltanto dopo il ‘deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
– debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2014 n. 08514 sez. ML – ud. 08-11-2017
-4-

apposto al contratto;

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2017

Il Presidente estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA