Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28146 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28146 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA
sul ricorso 1475-2008 proposto da:
ALFARANO

ANTONIO

LFRNTN33B22A669M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo
studio dell’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ROMITO GIUSEPPE MARIA;
– ricorrente contro

SINESI

LICIA

SNSLCU33T60A662A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo
studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 17/12/2013

SINESI GIOVANNI;
– controricorrente nonchè contro

ALFARANO LUIGI, STEFANON LENA MARIA, ALFARANO UMBERTO,
ALFARANO LAURA;

avverso la sentenza n. 1044/2006 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 20/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA ROMITO difensore del
,
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
d

udito l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE
difensore della resistente che si e’ riportato agli
atti depositati e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del sesto e del nono motivo, per
l’assorbimento del settimo e dell’ottavo motivo, per
l’inammissibilita’ del decimo motivo e per il rigetto
degli altri motivi del ricorso.

– Intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16-12-1985 Sinesi Licia
conveniva dinanzi al Tribunale di Trani Alfarano Antonio, Alfarano
Umberto, nonchè gli eredi di Alfarano Vittorio, e cioè Alfarano

rappresentante di Alfarano Laura, assumendo: che con atto per notaio
Manno del 20-7-1978 tra Sinesi Lucia e la s.n.c. Edile Alfarano, in
persona dei suoi soci, Alfarano Antonio, Vittorio e Umberto, tutti
presenti alla stipula, era stata pattuita la cessione dalla Sinesi alla
predetta società di un complesso immobiliare sito in Canosa di
Puglia; che a titolo di corrispettivo per la cessione la società si era
impegnata a costruire per conto della Sinesi, quale committente
l’appalto sul suolo dalla stessa ceduto, un fabbricato per civile
abitazione; che la consegna dell’edificio costruendo doveva avvenire
entro il 30-12-1980; che la Sinesi si era riservata la proprietà degli
immobili venduti fino alla consegna dell’erigendo fabbricato; che
con separato preliminare sottoscritto in pari data la società Alfarano
si era obbligata a vendere alla Sinesi altro immobile, per il prezzo di
lire 20.000.000; che la società non aveva rispettato il termine di
consegna pattuito, consegnando gli immobili solo in data 17-121984, con ampie riserve della committente; che l’impresa aveva
realizzato l’edificio con vizi, difformità e manchevolezze, tutte
tempestivamente denunciate. Tanto premesso, l’attrice chiedeva la

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Luigi e Stefanon Luisa Maria, quest’ultima in proprio e quale legale

condanna dei convenuti, nella qualità di soci ed eredi del socio
defunto Alfarano Vittorio della s.n c Edile Alfarano, al risarcimento
dei danni da ritardo come da penale pattuita, nonché al risarcimento
dei danni per i vizi, le carenze e le deficienze degli immobili

Nel costituirsi, Alfarano Luigi e Stefanon Luisa Maria
contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni
per il pretestuoso rifiuto della consegna dell’immobile, protrattosi
oltre un anno, nonché al pagamento del corrispettivo delle opere
realizzate fuori contratto dalla ditta edile per conto della Sinesi.
Alla prima udienza si costituivano anche Alfarano Antonio e
Alfarano Umberto.
Con sentenza in data 27-3-1989 il Tribunale adito accoglieva
parzialmente la domanda attrice di risarcimento dei danni da
ritardata consegna, ritenendo non imputabile alla società Alfarano
sia il ritardo cagionato dal sequestro penale del cantiere, sia quello
determinato dal ritardo dell’attrice nella consegna; rigettava la
domanda attrice concernente vizi e difformità, rilevando che, in
relazione ai bagni di servizio, di cui la Sinesi lamentava il mancato
completamento, si trattava di opere non previste nel contratto,
mentre, in relazione alle altre difformità e vizi, l’attrice era decaduta
dalla garanzia, non avendo mai provveduto alla relativa denuncia;

realizzati

accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla
committente per la realizzazione, nella trasformazione edilizia, di
superfici minori di quelle pattuite; rigettava, perché non provata, la
domanda riconvenzionale di risarcimento danni e di pagamento di

dell’IVA, in relazione alla fattura n. 21 del 1978, trattandosi di
somma dovuta per legge; dichiarava le spese di lite compensate per
un terzo, ponendo gli altri due terzi a carico dei convenuti.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
l’attrice e appello incidentale i convenuti.
Con sentenza in data 20-11-2006 la Corte di Appello di Bari,
in parziale accoglimento del primo e secondo motivo di gravame
principale, condannava i convenuti al pagamento in favore
dell’attrice della somma di euro 41.566,26, oltre alla rivalutazione
monetaria e agli interessi, a titolo di risarcimento dei danni per la
ritardata consegna e per vizi e difformità; rigettava il terzo motivo di
appello principale e l’appello incidentale; condannava gli appellatiappellanti incidentali al pagamento delle spese di doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Alfarano Antonio, sulla base di dieci motivi.
Sinesi Lucia ha resistito con controricorso, mentre gli altri
intimati non hanno svolto attività difensive.
Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

maggiori opere; accoglieva, invece, la riconvenzionale per rimborso

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. (nel testo anteriore alla
novella del 1990), 81, 99 e 100 c.p.c., nonché l’insufficiente e

Deduce che dalla documentazione prodotta dagli appellati
all’udienza di appello del 25-2-2002 risulta che Alfarano Antonio già
al momento della instaurazione del giudizio non era più socio della
società Edile Alfarano, avendo ceduto la sua quota di partecipazione
con atto pubblico del 21-12-1984, sottoposto alla prescritta forma di
pubblicità. Rileva che, a seguito di tale produzione, l’attrice aveva
dato atto, sia nella comparsa conclusionale che nella memoria di
replica, della carenza di legittimazione passiva in capo all’odierno
ricorrente, affermando che il medesimo non aveva titolo per
interloquire sulle vicende del processo. Nel far presente che la nuova
produzione documentale era ben consentita in appello, trattandosi di
giudizio instaurato in epoca anteriore al 30-4-1995, sostiene che la
Corte territoriale, tenuta a verificare d’ufficio la legittimazione a
contraddire, avrebbe dovuto dare atto che il rapporto giuridico
allegato (la qualità di socio) non trovava corrispondenza in fatto.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che la legittimazione ad
agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento,

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contraddittoria motivazione

da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui
esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della
fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi,
dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce

della domanda e, perciò, la sua fondatezza. A differenza della
“legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto
potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di
parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione
relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio,
attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla
disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente
formulata. (tra le più recenti v. Cass. 27-6-2011 n. 14177; Cass. 105-2010 n. 11284).
Alla luce degli enunciati principi, legittimamente la Corte di
Appello ha escluso che possa rilevare come questione di
legittimazione “ad causam” la deduzione dell’avvenuta cessione a
terzi, in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio, della quota
societaria di pertinenza di Alfano Antonio.
In relazione all’azione di responsabilità ex art. 2291 c.c. dei
soci di una società in nome collettivo, infatti, deve ritenersi
legittimato dal lato passivo colui che venga evocato nella qualità di

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al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità

socio; laddove la deduzione della mancanza, in concreto, di tale
qualità, integra un’eccezione, che deve essere fatta valere nei modi e
nei tempi previsti per le eccezioni di parte.
Ciò posto, si osserva che correttamente il giudice del gravame,

difensore degli appellati aveva prodotto l’atto di cessione di quote
sociali posta in essere da Alfarano Antonio con atto del 22-12-1984,
pubblicizzato con l’iscrizione nel registro delle imprese in data 4-i1985, ha rilevato che il predetto convenuto avrebbe dovuto eccepire
la propria estraneità alla compagine sociale con l’appello incidentale
ed ha considerato, conseguentemente, preclusa la relativa eccezione..
Tale affermazione risulta conforme al principio enunciato dalla
giurisprudenza, secondo cui l’appellante (sia principale che
incidentale) deve prospettare tutte le censure, ivi comprese quelle
che attengono a mere eccezioni, con l’atto di appello, e nulla può
aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si
consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della
controversia in sede di gravame in conseguenza dell’operatività della
regola della specificità dei motivi. E infatti, l’art 345 c.p.c., nel testo
previgente (applicabile nella specie) che consente alle parti di
proporre nuove eccezioni in appello, infatti, deve essere interpretato
in collegamento con l’articolo 342 c p c., che pone la regola della
specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di

nel dare atto che solo alla terza udienza di appello (22-5-2002) il

delimitare l’estensione del riesame e di indicarne le ragioni.
Pertanto, l’eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata,
risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può
essere proposta solo nell’atto di appello e non anche nell’ulteriore

11193; Cass. 6-9-2002 n. 12976; Cass.14-12-2005 n. 27574).
2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2393 e 2290 c.c.
Nel far presente che Alfarano Antonio è stato convenuto in
giudizio come – socio”, per la sua responsabilità verso i terzi ex art.
2291 c.c., rileva che, una volta dimostrata dal predetto la perdita
della qualità di socio da oltre un anno, la Sinesi non ha dedotto che
l’odierno ricorrente dovesse rispondere nei suoi confronti ai sensi
degli artt. 2293 e 2290 c.c. (che disciplinano la responsabilità degli
ex soci), ma ha concluso perché il predetto fosse estromesso dal
giudizio e venisse considerato estraneo al processo “sin dal momento
della sua instaurazione”.

La Corte di Appello, pertanto,

nell’affermare “d’ufficio” la responsabilità di Alfarano Antonio
quale “ex socio” per le obbligazioni contratte dalla società prima
della cessione della sua quota sociale, è incorsa nel vizio di
ultrapetizione.
Il motivo è inammissibile.

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corso giudizio di gravame (tra le tante, v. Cass. 27-10-1995 n.

La Corte di Appello, pur avendo ritenuto preclusa – , in quanto
non proposta con l’appello incidentale, l’eccezione volta a far valere
l’intervenuta cessione della quota sociale da parte di Alfarano
Antonio, ha osservato che, “peraltro”, quest’ultimo era tenuto a

società verso la Sinesi con il rogito del 1978, concluso anteriormente
alla sua uscita dalla società
Appare evidente che tale ultimo rilievo è stato svolto

ad

abundantiarn, per dimostrare che, anche a voler ritenere ammissibile
l’eccezione in parola, la decisione non poteva che essere sfavorevole
per il convenuto. Tale argomentazione, pertanto, non incide
sull’effettiva

ratio deeidendi,

costituita dalla rilevata tardività

dell’eccezione proposta..
Orbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello
secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che
censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta

ad

abwidantiam e che, pertanto, non costituisce una ratio decidendi
della medesima. Una affermazione, infatti, contenuta nella
motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna
influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti
giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per
difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-

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rispondere, ex art. 2290 e 2295 c.c., delle obbligazioni assunte dalla

2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11- 2006 n. 24209;
Cass. 28-3-2006 n. 7074; Cass. 23-11-2005 n. 24591).
3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e
falsa applicazione degli artt. 84 e 306 c.p.c.

che la Sinesi, in conclusionale, ha operato
agli atti del giudizio ed all’azione”

una sostanziale rinuncia

nei confronti di Alfarano

Antonio, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
del gravame, la rinuncia alla domanda o a singoli capi di essa, a
differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non necessita di una
procura speciale al difensore. Aggiunge che la rinuncia alle domande
proposte nei confronti di Alfarano Antonio non poteva essere
considerata come un atto di disposizione negoziale del diritto in
contestazione, in quanto la Simesi ha continuato ad agire nei
confronti degli altri convenuti.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 189, 190 (nel testo anteriore alla novella del 1990), 112 e 100
c.p.c., in relazione all’affermazione secondo cui la rinuncia era da
considerare tardiva, in quanto effettuata solo nella comparsa
conclusionale. Sostiene che la comparsa conclusionale può contenere
la rinuncia alle domande o ai capi della domanda già proposta.
Deduce che con la decisione impugnata la Corte territoriale ha
violato anche l’art. 112 c.p.c., avendo pronunciato d’ufficio su

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Nel rilevare che a pag. 10 della sentenza impugnata si dà atto

domande ormai uscite dal

thema decidendum,

nonché l’art. 100

c.p.c., avendo esaminato domande al cui accoglimento l’attrice non
aveva più interesse.
I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere

censure il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, pur
dando atto che la comparsa conclusionale della Sinesi conteneva una
sostanziale “rinuncia agli atti e all’azione”, ha ritenuto priva di
effetti tale rinuncia sia per la sua tardività, sia per la mancanza di
specifica procura in capo al difensore.
E’ vero che, secondo la giurisprudenza richiamata dal
ricorrente, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si
atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai
sensi dell’art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni
precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in
tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete
nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione
anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta
più rispondente agli interessi del proprio rappresentato),
distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può
essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore
speciale nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non
produce effetto senza l’accettazione della controparte, sia dalla

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trattati congiuntamente, sono infondati, apparendo immune da

disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta
costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla
parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale,
siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto

1998 n. 2572).
E’ altrettanto vero che, nonostante la natura semplicemente
illustrativa della comparsa conclusionale, questa Corte ha
costantemente ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di
essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del
thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), essendosi precisato
che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il
thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non
potrebbero essere confutate

‘ex advers’o’,

ma non restringerlo,

mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione
(Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963
n. 1018).
1 principi innanzi enunciati, tuttavia, non si attagliano alla
fattispecie in esame, nella quale non si è in presenza di una mera
rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, bensì, come rilevato
nella sentenza impugnata, di una rinuncia (oltre che agli atti del
giudizio) all’ “azione” proposta nei confronti di Alfarano Antonio e,
quindi, all’intera pretesa azionata contro uno dei convenuti.

li

stesso (Cass. 4-2-2002 n 1439; Cass. 8-1-2002 n. 140; Cass. 7-3-

Ma, come è noto, la rinuncia all’azione, costituendo un atto di
disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un
mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il
mandato ad litem.

falsa applicazione degli artt. 81 e 101 c.p.c.
Deduce che la responsabilità patrimoniale dei soci per le
obbligazioni contratte dalla società in nome collettivo presuppone il
previo o contestuale accertamento della sussistenza dell’obbligazione
in capo alla società; laddove, nella specie, la società Alfarano non è
stata evocata in giudizio. Nel caso in esame, pertanto, a prescindere
dal fatto che l’odierno ricorrente non rivestiva più la qualità di
socio, la mancata evocazione dei convenuti quali rappresentanti della
società era preclusiva dell’accertamento della responsabilità
contrattuale della società, che costituiva il presupposto necessario
per un’eventuale condanna anche nei confronti dell’ex socio.
Anche tale motivo è privo di fondamento
Premesso che, per le ragioni svolte nell’esaminare il primo
motivo di ricorso, devono ritenersi inammissibili le deduzioni basate
sull’asserita perdita della qualità di socio da parte di Alfarano
Antonio, si osserva che, a norma dell’art. 2291 c.c., nella società in
nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed
illimitatamente per le obbligazioni sociali.

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5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione o

Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato
che il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia
limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale
non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo

avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non
impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per
munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia
per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo,
sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza
ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente
o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (tra le tante v.
Cass. 16-1-2009 n. 1040; Cass. 12-8-2004 n. 15713; Cass. 4-3-2003
n. 3211; Cass. 26-11-1999 n. 13183,, Cass. 10-2-1996 n. 1050).
Il benefico di escussione, pertanto, non preclude al creditore di
esperire subito un’azione di cognizione nei confronti del socio, allo
scopo di ottenere la costituzione di un titolo esecutivo nei suoi
confronti; e ciò anche prima della proposizione di analoga azione nei
confronti della società.. La solidale e illimitata responsabilità dei
soci nella società in nome collettivo, affermata dal menzionato art.
2291 c.c., infatti, non è sottoposta ad alcuna condizione, e, in

fi

particolare, a quella della previa o simultanea proposizione ,
dell’azione

nei confronti della società; il che, d’altro canto,

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contrasterebbe con i principi generali previsti in materia di
obbligazioni solidali.
6) Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione e
falsa applicazione degli artt. 1667, 1668, 1669 c.c. e 112, 342 e 343

Deduce che il vizio di extrapetizione in cui sia incorso il
giudice determina una nullità relativa della decisione, non rilevabile
d’ufficio; e che, pertanto, la Corte di Appello, nel rilevare d’ufficio
il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado
nel dichiarare la decadenza della Sinesi dalla garanzia per vizi ex
art. 1667 c.c., non eccepita dai convenuti, è a sua volta incorsa nel
vizio di ultrapetizione. Sostiene, di conseguenza, che erroneamente
la Corte territoriale, nell’accogliere la domanda in relazione a tutti i
vizi individuati dal C.T.U., ha attribuito rilevanza anche a vizi e
difformità, non contestati al momento della consegna, che la
committente, benché gravata dal relativo onere, non ha provato di
aver tempestivamente denunciato.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha affermato che il Tribunale, nel rilevare
d’ufficio la decadenza della committente dalla garanzia per vizi,
incorso nel vizio di ultrapetizione, non avendo i convenuti sollevato
tale eccezione.

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c.p.c.

Poiché, tuttavia, con l’atto di appello la Sinesi non aveva
impugnato la sentenza di primo grado sotto il profilo della
estrapetizione, la Corte territoriale, non avrebbe potuto correggere
quel preteso errore del Tribunale, senza incorrere a sua volta nella

violazione dell’art. 112 c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
infatti, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della
pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi
d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del
gravame; diversamente, la pronunzia di quest’ultimo (che rilevasse,
senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione) incorrerebbe nel
medesimo vizio (Cass. 7-5-2009 n. 10516; Cass. 28-9-2007 n. 20393;
Cass. S.U. 27-7-2004 n. 14083; Cass. 4-9-2000 n. 11559).
Pertanto, essendosi formato —in mancanza di gravame della
Sinesi- il giudicato interno sulla decadenza dalla garanzia, rilevata
dal Tribunale, il giudice di appello non avrebbe potuto tener conto
dei vizi e delle difformità non denunciati tempestivamente dalla
committente.
7) L’accoglimento del sesto motivo comporta l’assorbimento
del settimo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 61 c.p.c., per non avere la Corte di Appello
ridotto l’importo del deprezzamento degli immobili, quantificato dal
C.T.U. in lire 37.821.000, in misura proporzionale all’incidenza che

‘t

su di esso avevano avuto i vizi non denunciati al momento della
consegna.
8) Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 61, 201, 342 e 343 c.p.c., in relazione

appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado,
nella parte in cui, pur avendo recepito i valori adottati dal C.T.U.,
aveva quantificato il danno da ridotta estensione degli immobili
realizzati dalla società Alfarano sulla scorta della quantificazione
del C.T P. dell’attrice.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che, essendo l’appello un
mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al
controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della
causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
-previsto dall’art. 342 c.p.c. ed applicabile anche all’appello
incidentale- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme,
essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche
sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati anche, oltre ai punti e ai capi formulati e
seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma
della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base

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alla ritenuta genericità e conseguente inammissibilità del motivo di

dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il
contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 20-3-2013 n.
6978; Cass. 6-7-2007 n. 15263; Cass. 26-5-2007 n. 12240; Cass. 1110-2006 n. 21745; Cass. 16-5-1997 n. 4368).

degli appellati, consentita per la natura procedurale del vizio
denunciato, si evince che con il primo motivo di gravame incidentale
(rubricato sub a) i predetti hanno censurato la sentenza di primo
grado nella parte in cui, nel liquidare le somme a fronte delle voci di
danno ritenute risarcibili, pur facendo espresso riferimento, a pag. 6
alle determinazioni risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio
espletata dall’ing. Civita, aveva poi adottato i maggiori valori
esposti nella consulenza tecnica di parte avversa dall’ing. De Salvia;
ed hanno conseguentemente dedotto che la somma liquidata in favore
della controparte andava ridotta da lire 31.660.000 a lire 29.120.000,
indicando i minori importi da sommare.
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza nel
merito delle censure mosse dall’appellante, la formulazione del
motivo in esame soddisfa l’onere di specificità prescritto dal citato
art. 342 c.p.c., contenendo una sufficiente indicazione delle ragioni
dell’impugnazione, sì da consentire al giudice di appello di

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Nella specie, dall’esame diretto della comparsa di costituzione

identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di
diritto per le quali è stato proposto il gravame.
9) Con il nono motivo il ricorrente si duole dell’omessa e
insufficiente motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello

sussistenza di alcun pregiudizio per il dislivello esistente tra la sede
stradale di via Montegrappa, di per sé fortemente scoscesa, ed un
locale prospiciente su tale via.
Nel far presente che il contratto stipulato dalle parti prevedeva
la realizzazione di un piano seminterrato e di un piano rialzato, che
per definizione sono posti a livello diverso dal piano stradale,
lamenta che la Corte di Appello ha apoditticamente recepito le
valutazioni del C.T.U., e che nessun patto contrattuale prevedeva che
dovesse realizzarsi un livello di costruzione a – piano terreno – o “a
piano strada” seguendo la pendenza di via Montegrappa.
Il motivo non è meritevole di accoglimento..
La Corte di Appello ha disatteso il secondo motivo di appello
incidentale, rilevando, con argomentazioni prive di incongruenze
logiche e come tali non sindacabili in questa sede, che l’altezza del
piano di calpestio di un piano rialzato rispetto al livello stradale non
può raggiungere, per ragioni di accessibilità e pericolosità, i 70 cm.;
e che, secondo quanto accertato dal C T.0 , tale dislivello poteva
essere evitato con sistemi di costruzione meno economici, ma

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con cui era stato rilevato che la Sinesi non poteva lamentare la

rispettosi del progetto originale, che non prevedeva che, al piano
terra (o rialzato), vi fosse un così elevato dislivello tra il piano dì
calpestio di detto piano e il piano stradale.
Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dal ricorrente in

avendo la Corte territoriale dato atto che nella specie si era in
presenza di un piano seminterrato. Per il resto, il motivo in esame
propone sostanziali censure di merito, senza peraltro contestare
specificamente l’affermazione contenuta in sentenza, costituente la
ragione fondante della decisione, secondo cui il progetto originale
non prevedeva che tra il piano di calpestio del piano rialzato e il
piano stradale vi fosse un così elevato dislivello, negativamente
valutabile in termini di accessibilità e pericolosità.
10) Con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1660, 1665, 1667, 1669 c.c. e 116
c.p.c., nonché l’insufficiente motivazione, in relazione al rigetto del
motivo di appello incidentale proposto avverso il capo della sentenza
di primo grado che aveva addebitato all’appaltatore il rimborso del
controvalore delle minori superfici utili derivanti dall’ingombro
della rampa di accesso al piano cantinato del fabbricato realizzato
sulla via Nomtegrappa.
Il ricorrente, inoltre, si duole del rigetto del motivo di appello
incidentale subordinato proposto avverso il capo della sentenza di

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ordine all’inesistenza di un piano terreno appaiono inconferenti,

primo grado che aveva rigettato la richiesta dei convenuti di
indennizzo per i maggiori oneri sopportati dall’appaltatrice per la
realizzazione della rampa di accesso al piano interrato dell’anzidetto
stabile. Sostiene, in particolare, che il progetto della Sinesi non

indispensabile, sì da configurarsi alla stregua di una variazione
necessaria al progetto, ex art. 1660 c.c., con conseguente diritto
dell’appaltatore ad un compenso aggiuntivo. Rileva, inoltre, che
l’incremento dei costi per effetto della realizzazione di una rampa
non prevista in progetto è fatto che rientra nella comune esperienza,
come tale non bisognevole di prova; e che, comunque, il quantum
avrebbe potuto essere accertato mediante la consulenza tecnica
d’ufficio sollecitata dai convenuti
La prima censura è infondata.
La Corte di Appello ha fornito congrua giustificazione delle
ragioni per le quali, disattendendo il terzo motivo di gravame
incidentale, ha ritenuto, in conformità del giudizio espresso dal
Tribunale, che dovessero essere poste a carico dell’appaltatore le
minori superfici realizzate nei locali a piano terra e interrato, per la
costruzione di una rampa di accesso, originariamente non prevista.
La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di
questa Corte, essendo sorretta da una motivazione scevra da vizi
logici e giuridici, con cui, sulla base delle risultanze della

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prevedeva alcun accesso al piano interrato, e che detto accesso era

consulenza tecnica d’ufficio, il giudice del gravame ha rilevato che
le minori superfici realizzate sono solo in parte dovute alla necessità
di realizzare la rampa di accesso all’interrato, mentre per altra
porzione (mq. 16) sono frutto di una precisa scelta di tecnica

l’appaltante, sul quale, peraltro, non devono ricadere gli esiti finali
delle scelte costruttive, più economiche, adottate dall’appaltatore.
La seconda doglianza è inammissibile.
La Corte di Appello ha rigettato il motivo di impugnazione
incidentale subordinato volto ad ottenere il riconoscimento di un
indennizzo per la realizzazione della rampa in questione, rilevando.:
a) che il progetto originario prevedeva un piano interrato; b) che la
committente, in base all’art . 24 del Disciplinare, poteva richiedere
una diversa distribuzione interna delle superfici, quali la
realizzazione di una rampa di accesso all’interrato, senza alcun
ulteriore corrispettivo. Ha altresì fatto presente che gli appellanti
incidentali subordinati non hanno fornito alcuna prova del costo
maggiore sostenuto per la realizzazione della rampa in questione.
Il ricorrente, con il motivo in esame, non ha censurato
specificamente l’argomentazione sub b), di per sé idonea a
sorreggere la decisione, nulla avendo controdedotto circa la ritenuta
esistenza di una clausola contrattuale che facultava la committente a

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costruttiva, più economica per l’appaltatore ma dannosa per

richiedere la realizzazione della rampa in oggetto senza alcun onere
aggiuntivo.
Orbene, si rammenta che, secondo un principio affermato dalla
giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, qualora la

pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente
idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa
impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per
difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni
esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime,
quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante
l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento
della decisione stessa (tra le tante v. Cass. 11-2-2011 n. 3386; Cass.
18-9-2006 n. 20118; Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602; Cass. 27-1-2005
n. 1658; Cass. 12-4-2001 n. 5493).
11) In definitiva, vanno accolti il sesto e l’ottavo motivo di
ricorso, assorbito il settimo, mentre gli altri motivi vanno rigettati.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di
Appello di Bari, la quale deciderà in conformità degli enunciati
principi e provvederà anche sulle spese del presente grado di
giudizio.

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decisione impugnata si fondi, come nel caso in esame, su di una

P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto e l’ottavo motivo di ricorso,
assorbito il settimo, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente

Così deciso nella camera di consiglio del 14-1 1-20 13
Il Consigliere estensore

ente

grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari

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