Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28146 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9080/2020 R.G., proposto da:

la “COOPERATIVA C.S.S. RISVEGLIO Soc. Coop. a r.l.”, con sede in

Galatone (LE), in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Villani Maurizio, con studio in Lecce, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Lecce 12 settembre 2019 n.

2513/24/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La “COOPERATIVA C.S.S. RISVEGLIO Soc. Coop. a r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce 12 settembre 2019 n. 2513/24/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cinque avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, ha accolto – dopo averne disposto la riunione per connessione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso le sentenze depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il 4 giugno 2015 nn. 1905/05/2015, 1906/05/2015, 1907/05/2015, 1908/05/2015 e 1909/05/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato le decisioni di primo grado, sul presupposto che le risultanze probatorie evidenziassero l’esercizio di attività lucrativa da parte della società contribuente e la distribuzione indiretta di utili a favore dei soci. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’accoglimento degli appelli riuniti con motivazione meramente apparente.

Ritenuto Che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

1.2 Questa è la motivazione della sentenza impugnata sul punto controverso: “Quanto alla pretesa fiscale e quindi nel merito, si osserva che la pretesa dell’ufficio è legittima e fondata. Il collegio ha preso visione della documentazione in atti, e ritiene che la procedura adottata dai verbalizzanti nell’ambito dell’attività investigativa (pag. 20-21-22-23-24-25 del PVC). Tali dichiarazioni fanno fede fino a prova contraria. Quanto acquisito dai verificatori (Guardia di Finanza-Carabinieri-Ispettorato del Lavoro-ASL) avvalorano e confermano i reati di carattere fiscale e contributivo contestati alla ricorrente. Quanto acquisito costituisce comunque elemento di prova che in concorso con tutti gli altri elementi acquisiti e riportati nel PVC e negli accertamenti ne attestano la certezza e la veridicità, fino a querela di falso, senza trascurare che costituiscono validi e gravi elementi indiziari in fase processuale. Parte ricorrente non ha fornito elementi contrari a suo favore né ha fornito prova contraria circa la verità ed inerenza delle stesse”.

1.3 Come è evidente, il giudice di appello si è limitato a valutare la fondatezza della pretesa tributaria sulla base di un vago e generico rinvio alle risultanze delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai dipendenti della società contribuente ed alle verifiche svolte dalla polizia tributaria sui libri ed i registri della società contribuente, che – a suo dire – avrebbero confermato, attraverso l’accertamento di una serie di infrazioni (descritte in forma analitica nello svolgimento del processo), la distribuzione indiretta di utili ai soci e l’insussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni previste per le cooperative a mutualità prevalente.

1.4 Pertanto, la sentenza impugnata si rivela carente di una seppur minima esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento degli appelli riuniti, apparendo del tutto insoddisfacente sul piano dell’adeguatezza argomentativa. Infatti, il richiamo acritico e aspecifico alle fonti probatorie, senza alcuna illustrazione dei risultati emersi sul piano della ricostruzione e della qualificazione dei fatti accertati, non fornisce alcuna giustificazione della pretesa impositiva.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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