Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28146 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14400/19 proposto da:

A.E.V., elettivamente domiciliato a Roma, v.le

Angelico n. 38, presso l’avvocato Marco Lanzilao, che lo difende in

virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato a

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 8.4.2019 n. 7303;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.E.V., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo essere stato aggredito dai proprietari di un terreno confinante con quello della sua famiglia, i quali pretendevano di impossessarsi anche di quest’ultimo.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.E.V. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 8.4.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.E.V. con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente, infatti, ha assolto in modo solo formale l’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dalla norma appena indicata a pena di inammissibilità.

Non solo, infatti, il ricorso non riferisce quali fatti vennero dedotti a fondamento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, ma addirittura dichiara che questa Corte dovrebbe ritenere “per trascritte le dichiarazioni rese in commissione e ripresentate dinanzi al giudice di prime cure”, in chiara violazione della norma appena indicata.

Nè i fatti costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio sono desumibili, in modo inequivoco, dalla illustrazione dei motivi di ricorso.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna A.E.V. alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA