Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28145 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. II, 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14878/2015 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONEGLIANO 8

(ST DI VITO), presso lo studio dell’avvocato LANFRANCO CUGINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO PASTENA, VINCENZO

PASTENA;

– ricorrente –

contro

G.V., G.I., G.A.,

G.S., rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO D’ANTO’,

VINCENZO PETRELLA;

PLANASA FRANCE SAS, già DARBONNE SOCIETE’ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO D’ADAMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5056/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:

– R.R. aveva acquistato da G.G. 71.200 zampe di asparago, che, nel marzo del 1994, aveva messo a dimora; successivamente, deceduto il G. e la di lui moglie, il R. aveva chiamato in giudizio i figli della coppia, perchè fossero condannati al risarcimento del danno derivato da vizi occulti delle predette zampe, le quali erano risultate affette da una diffusa e irrimediabile fitopatia del genere fysarium oxysporum, che aveva portato al pressochè totale deperimento della piantagione, che, di conseguenza, era risultato necessario estirpare;

– il Tribunale, all’esito dell’istruttoria (ATP, CTU ed escussione testimoniale), autorizzati i convenuti a chiamare in causa la fornitrice del prodotto, la Darbonne Societè Civile, società per azioni semplificata di diritto francese, la quale, costituitasi, aveva resistito, condannò i convenuti a risarcire all’attore il danno, quantificato in Euro 97.229,00, rigettando la domanda nei confronti della chiamata per tardività della denuncia nei confronti di quest’ultima da parte dei chiamanti;

– la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta dai G., rigettò la domanda del R.;

– la discrasia di giudizio tra la sentenza del Giudice di primo grado e quello d’appello consiglia, sia pure in sintesi, di riprendere gli argomenti svolti:

a) il Tribunale, sulla base delle risultanze dei periti (ATP e CTU), poichè il terreno era stato previamente disinfestato con bromuro di metilene e nell’anno precedente era stato coltivato a pescheto (specie immune dal fysarium) e poichè non vi erano focolai infettivi nei terreni confinanti, aveva reputato altamente probabile che le piantine fossero infette, tuttavia decurtando del 40% la quantificazione del danno per il riconosciuto concorso di colpa del R.; infine, gli eredi G. vennero dichiarati decaduti dalla garanzia per i vizi nei confronti della Darbonne;

b) la Corte locale, avvalendosi delle risultanze di una nuova CTU, afferma che le fonti dell’infestazione potevano essere plurime e tutte parimenti ipotizzabili (focolai in terreni limitrofi, contaminazione per opera del vento, dell’acque irrigue, di insetti, di animali terricoli, di mezzi e attrezzi meccanici; la presenza del fungo in profondità nel terreno, silente, ma vitale per alcuni decenni; la cattiva tecnica di coltivazione praticata in serre chiuse); che la fornitrice Darbonne era stata considerata dallo stesso appellato affidabile, tanto da avere da questa acquistato altre zampe di asparago e che altri sacchi di quella coltura, distribuiti contestualmente ad altri coltivatori, avevano dato ottimi risultati vegetativi; che la produttrice aveva venduto prodotto controllato dalle autorità preposte nel proprio Paese; che non erano state effettuate tempestive analisi specifiche (isolamento in purezza del parassita); che il trattamento con bromuro di metile non assicurava la eliminazione del parassita, il quale, se annidato in profondità, approfittando della sterilizzazione operata chimicamente, poteva anzi avere avuto modo di infestare con maggiore virulenza la vegetazione, ecc.; di conseguenza, la Corte d’appello esclude che il R., denunziante il vizio della cosa acquistata, avesse assolto all’onere di dimostrare il nesso di causalità;

ritenuto che il R. ricorre sulla base di due motivi e che i G. e la s.a.s. Planasa France (già Darbonne) resistono con separati controricorsi;

che il ricorrente e i G. hanno depositato memoria illustrativa;

che, in via di preliminarietà, occorre disattendere l’eccezione d’inammissibilità per tardività del ricorso dedotta dai G., non avendo trovato conferma documentale l’asserto di costoro, secondo il quale la sentenza d’appello sarebbe stata notificata al R. in data 13/2/2015, con la conseguenza che la notifica del ricorso (10/6/2015), sarebbe intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2;

ritenuto che con i due esposti motivi, fra loro collegati, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2697,1490 e 1494, c.c., artt. 40 e 41, c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto appresso:

– la sentenza grava aveva fatta erronea applicazione del principio di diritto enunciato in sede di legittimità, secondo il quale il nesso di causalità in sede civile è convalidato dal parametro del “più probabile che non”;

– risultava, inoltre, violata la regola probatoria, poichè, al fine di far valere la responsabilità del venditore, al comparatore basta allegare l’inadempimento del primo “per aver venduto prodotti difettosi”;

considerato che la prospettazione censuratoria è, nel suo insieme, infondata, dovendosi osservare quanto segue:

a) la regola “del più probabile che non”, all’opposto della tesi propugnata col ricorso, ha trovato corretta applicazione proprio perchè la sentenza gravata, con motivazione incensurabile, peraltro ben articolata e sorretta da precipuo approfondimento tecnico, ha escluso che fosse più probabile che non che le zampe d’asparago fossero infestate all’origine dal parassita;

b) parimenti, non coglie nel segno il secondo rilievo: è vero che al contraente adempiente basta allegare il fatto dell’altrui inadempimento, essendo onere di quest’ultimo provare che l’inadempimento non gli è imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., per tutte, S.U., n. 13533, 30/10/2001), ma qui, è rimasto escluso, dal vaglio probatorio compitamente svolto, il fatto dell’inadempimento, cioè che le piantine fossero malate in origine; peraltro, assai di recente, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c., è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (sent. n. 11748, 3/5/2019, Rv. 653791);

considerato che in ordine al capo delle spese va osservato quanto segue:

– deve condividersi quanto chiarito in precedenza da questa Corte, la quale ha precisato che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall’attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata (Sez. 1, n. 4195, 21/2/2018, Rv. 647422), non discendendo dal principio di causalità che la domanda svolta con la chiamata debba risultare manifestamente infondata o, addirittura palesemente arbitraria;

– di conseguenza, il R. deve essere condannato al rimborso delle spese legali in favore della S. e dei G. e quest’ultimi devono essere condannati al rimborso in favore della Planasa France; che le spese in parola possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, i G. al pagamento, in favore della controricorrente Planasa France s.a.s., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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