Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28145 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DI LUCCA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del

ricorso, dagli Avv.ti Miccinesi Marco e Francesco Pistoiesi,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180 presso

lo studio dell’Avv. Paolo Fiorilli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 15/26/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 26, in data 13/03/2007, depositata

il 13 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Paolo Puri, delegato del difensore della ricorrente;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele, che si è riportato alla

relazione in atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 11556/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 15/26/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 26, il 13.03.2007 e DEPOSITATA il 13 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dalla Banca, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del chiesto beneficio.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione, relativo ad imposta ipotecaria, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, artt. 1342, 1362, 1363, 1375, 1842 e 1852 cod. civ. e dei principi in tema di interpretazione dei contratti, dell’art. 15 citato sotto altro profilo, nonchè del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 16, 18 e 20 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano essere risolte alla stregua del principio secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, l’esenzione fiscale concessa dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 per le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine non è applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento non inferiore a diciotto mesi, contengano, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, e art. 1845 cod. civ., una clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell’azienda o istituto di credito o loro articolazioni, atteso che tale clausola viene a privare il credito della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice” (Cass. n. 4792/2002).

La decisione impugnata, che a tale principio si è adeguata, non giustifica le formulate censure, avuto riguardo agli effetti e rilevanza di tutte le clausole regolanti l’unico rapporto.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed il richiamato principio, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecinquecento, oltre spese prenotate a debito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia del Territorio, delle spese del giudizio, in ragione di Euro millecinquecento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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