Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28144 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28144 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 31917-2007 proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA “SERENA” A.R.L. 01256661214, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,
presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PINTO FERDINANDO;
– ricorrente –

2013

contro

2390

STIFFA TALIA;
– intimata –

sul ricorso 3266-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 17/12/2013

STIFFA TALIA, deceduta nelle more del processo, e per
essa i seguenti eredi:
COPPOLA GIUSEPPINA CPPGPP39L49I862A, COPPOLA ROSA
CPPRS031T42L8450, COPPOLA ANNA CPPNNA49S511862Z,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA 257,
t_t h Pg
presso lo studio dell’avvocato P
, che le
rappresenta e difende unitamente
VA.01.-tic_(..A
• ■

12E-Pg12,-14ie—EgeeRS,

P Al

avvocati)
giusta procura

speciale per dottor Salvatore Di Martino, Notaio del
Foro di Napoli, Torre Annunziata e Noia, del 2/8/2011
in Sorrento Rep.n. 186213;
SPANO

RAFFAELE

SPNRFL70R20G568E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo
studio dell’avvocato FALCONE SERGIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RINA PIERFRANCESCO, giusta
procura speciale per dottor Maurizio Marinelli, Notaio
del Foro di Napoli, Torre Annunziata e Nola, del
26/9/2013 in Vico Equense Rep.n. 14609;
GALANO MARIA PIA GLNMRP65L56I862H, nella qualita’ di
Amministratore di Sostegno della Sig.ra COPPOLA ELDA
CPPLDE33S51L845P in virtu’ di Decreto n. 16/12 reso in
data 20.09.2012 nel procedimento iscritto al numero
126/2012 R.A.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANIENE 14, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA
CARMINE, STUDIO SCIUME’ & ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ESPOSITO VITALIANO, giusta

;

procura speciale per dottor Salvatore Di Martino,
Notaio del Foro di Napoli, Torre Annunziata e Noia,
del 10/10/2013 in Sorrento Rep.n. 189024;
– c/ric. e ricorrenti incidentali contro

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,
presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PINTO FERDINANDO;
– controricorrente al ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 2978/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI/ -e0,01,9— 2g3/ 1,001-;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

dell’avvocato

ROSA

FERDINANDO

PERSICO,
PINTO

con

difensore

delega
della

Cooperativa Edilizia “SERENA”, che si riporta agli
atti depositati ed insiste per il loro accoglimento;
udito l’Avvocato RINA PIERFRANCESCO difensore del Sig.
SPANO, l’Avvocato LIMATOLA ALESSANDRO difensore delle
Signore COPPOLA e l’Avvocato LIBERO MAZZOLA con delega
dell’Avvocato VITALIANO ESPOSITO difensore della
Signora MARIA PIA GALANO, Amministratore di Sostegno,
i quali si riportano agli atti depositati ed insistono

COOPERATIVA EDILIZIA “SERENA” A.R.L. 01256661214, in

sull’accoglimento degli stessi;
udito il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che

ha concluso

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Talia Stiffa, proprietaria, in Sorrento, località Cesarano,
di un fondo rustico di are 67,74, esponeva che parte di tale
bene era stato compreso nel piano delle zone da destinare alla

della legge 167 del 18.4.62 e, dopo l’occupazione d’urgenza
disposta con decreto sindacale del 14 ottobre ’78, era stato
trasferito, per il solo diritto di superficie ex art. 35 della L.
865/71, alla Cooperativa edilizia “Serena” la quale, nel realizzare
le opere autorizzate, aveva violato sia la concessione edilizia che la
legge ed il regolamento comunale;
pertanto, conveniva in giudizio la Cooperativa dinanzi al Tribunale di
Napoli, per sentire condannare la stessa, ai sensi degli artt. 872 e 873
c.c., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e
sentire ordinare la demolizione delle fabbriche realizzate sul suo
suolo nonché l’arretramento delle costruzioni fino a distanza
regolamentare e l’eliminazione delle vedute illegittime.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del
27.10.83 si costituiva la convenuta eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva e sostenendo, nel merito, l’infondatezza della
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nel frattempo istituito, con sentenza
del 15 maggio 2001,rigettava la domanda per carenza di legittimazione
passiva della convenuta e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Secondo il primo Giudice, ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71,

costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi

la cooperativa convenuta, titolare del diritto di superficie su suolo,
oggetto di espropriazione, facente parte del patrimonio
indisponibile del Comune, era soltanto abilitata a costruire gli
alloggi senza divenire proprietaria degli stessi, talché, avendo

Comune di Sorrento.
Con sentenza del 21 marzo 2007 la Corte di appello di Napoli, in
riforma della decisione impugnata dall’attrice, accoglieva la domanda
proposta da quest’ultima.
Riteneva

legittimata passivamente

la

Cooperativa,

quale

proprietaria superficiaria in virtù della concessione rilasciata dal
Comune che non poteva considerarsi proprietario dell’immobile realizzato
fino alla scadenza del diritto di superficie.
Neppure poteva assumere rilievo la circostanza che, al momento
dell’instaurazione del presente giudizio (1980), il Comune non era
proprietario del suolo sul quale aveva costituito il diritto di
superficie posto che al medesimo venne trasferita la relativa proprietà
o in virtù dell’atto di cessione volontaria intercorso con l’attrice
soltanto nel 1983 : al riguardo, la sentenza riteneva che essendo la
fattispecie assibilabile all’ipotesi del vendita di cosa altrui, la
Cooperativa divenuta titolare del diritto di proprietà superficiaria,
aveva acquisito la legittimazione passiva che, costituendo una
condizione dell’azione, poteva intervenire nel corso del giudizio.
Erano ancora disattese le eccezioni di sopravvenuta carenza di
legittimazione attiva della istante e di cessazione della materia del
2

l’azione della Stiffa natura reale, unico legittimato passivo era il

contendere.
In primo luogo, era escluso che l’attrice avesse in corso di causa
venduto il suolo interessato dalle denunciate violazioni, atteso che
l’atto di permuta intercorso con l’impresa Langellotti riguardava altro

proc. civ. in tema di successione a titolo particolare nel diritto
controverso.
Dovevano escludersi la rinuncia alla domanda e l’assenso alla
costruzione in questione per effetto della cessione volontaria e per
la mera conoscenza del progetto di variante con il nuovo piano
particellare, posto che da tali elementi non poteva ricavarsi l’assenso
agli interventi edilizi.
In base alla consulenza tecnica erano poi accertate le violazioni
in materia di altezze del fabbricato – a stregua delle prescrizioni
dele norme di attuazione del p.r. del Comune di Sorrento approvato con
decreto del presidente della Giunta regionale n. 4292 del 1977 e in
parte anche in contrasto con la concessione in sanatoria – nonché la
illegittima apertura di vedute a distanza illegale, essendo esclusa la
esistenza di una strada pubblica.
2.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la
Cooperativa edilizia “Serena” sulla base di quattro motivi.
illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso l’intimata, proponendo ricorso incidentale
per la correzione della motivazione della sentenza di cui chiede la
conferma.
3

terreno; in ogni caso, avrebbe trovato applicazione l’art. 111 cod.

Hanno proposto, con distinti atti, intervento : a) Coppola Giuseppina,
Anna Coppola e Rosa Coppola ; b) Maria Pia Galano, quale amministratore
di sostegno di Elda Coppola; c) Raffaele Spano, tutti eredi di Talia
Stiffa nelle more deceduta.

Giuseppina Coppola, Anna Coppola e Rosa Coppola e Maria Pia Galano nella
spiegata qualità .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
Va rilevata l’ammissibilità degli atti di intervento effettuati dagli
eredi della intimata – che aveva depositato il controricorso – mentre
ogni questione sulla notificazione o sul suo perfezionamento di tali
interventi è superata dalla mancata contestazione sulla regolarità del
contraddittorio all’udienza di discussione alla quale erano presenti i
difensori di tutte le parti.
1.1.- Il primo motivo, lamentando falsa applicazione della normativa
in materia di esproprio, deduce che il trasferimento del diritto di
superficie era subordinato all’effettivo trasferimento del diritto di
proprietà a favore del Comune che si realizzò soltanto nel 1983 a seguito
dell’ atto di cessione volontaria, essendo del tutto fuori luogo il
riferimento alla vendita di cosa altrui.
4

Hanno depositato memoria illustrativa la ricorrente principale,

Pertanto, secondo la ricorrente, al momento della instaurazione del
giudizio, la convenuta era carente di legittimazione passiva che
costituiva un presupposto processuale e non una condizione dell’azione
che possa intervenire nel corso del giudizio, come invece ritenuto

1.2.- Il motivo è infondato.
In primo luogo la disquisizione sulla natura dell’atto di cessione
volontaria ovvero la qualificazione ad esso data dai Giudici appare
inconferente, essendo circostanza pacifica che in ogni caso nel 1983 la
Cooperativa era divenuta titolare del diritto di superficie per essere
avvenuto nel corso di causa il trasferimento al Comune della proprietà
del suolo sul quale era stato costituito il diritto di superficie.
In effetti, la censura parte dalla erronea premessa che addirittura la
titolarità nella convenuta del diritto in forza del quale era stata
evocata in giudizio costituirebbe un presupposto processuale della
domanda.
Occorre innanzitutto chiarire che la legittimazione ad agire ed a
contraddire che, peraltro, neppure costituisce un presupposto
processuale ma una condizione dell’azione – si risolve nell’accertare
se, secondo la prospettazione dell’attore, quest’ultimo ed il convenuto
assumano la veste – rispettivamente – di soggetto che ha il potere di
chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla
reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, che si risolve nell’accertamento di una situazione di fatto
5

erroneamente dalla sentenza impugnata.

favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne
consegue che trattasi di questione di “legitimatio ad causam” nel (solo)
caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto
rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di

viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale
titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio..
Nella specie, l’attrice aveva evocato in giudizio la convenuta, quale
titolare del diritto di superficie del suolo sul quale stava realizzando
l’immobile in virtù di concessione rilasciata dal Comune : in discussione
era la effettiva titolarità del diritto superficie ovvero la sua
costituzione a favore della convenuta, essendo lo stesso subordinato dal
trasferimento della proprietà del suolo da parte del Comune che peraltro
l’ha acquistata nel corso del processo in forza dell’atto di cessione
volontaria concluso con l’attrice. Orbene, la titolarità o meno del
diritto, attenendo al merito, doveva sussistere al momento della
decisione così come accertato dalla sentenza .
2.1. –

Il secondo motivo, lamentando insufficiente motivazione in

ordine alla avvenuta cessazione della materia del contendere, denuncia il
venir meno dell’interesse ad agire dell’ attrice, evidenziando che in
relazione all’approvazione della variante al piano di zona e alla
cessione volontaria era parte esclusivamente il Comune, di guisa che
improprio era il riferimento a un atto transattivo, che avrebbe dovuto
intercorrere con il Comune.
In tal caso, avrebbe dovuto operare l’istituto della rinuncia, che
6

tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene

può essere desunta da un comportamento incompatibile con una volontà di
diverso contenuto.
Denuncia l’insufficienza della motivazione laddove l’attrice sarebbe
stata proprietaria del nuovo fabbricato costruito in aderenza quello di

Langellotti, che era divenuta proprietaria del fabbricato costruito sul
terreno trasferito con la permuta.
La carenza di legittimazione attiva è rilevabile di ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
2.2. -Il motivo è infondato.
Per quanto riguardava l’atto di permuta, la sentenza ha ritenuto che :
a) l’immobile ceduto non era quello interessato dalla violazioni
denunciate ; b) il giudizio comunque sarebbe proseguito con le parti
originarie ex art. 111 cod. proc. civ. Al riguardo, è appena il caso di
accennare che l’art. 111 cod. proc. civ., nel disciplinare il fenomeno
della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico
controverso, stabilisce che, quando si verifichi tale ipotesi, il
processo prosegua tra le parti originarie, salva la possibilità
dell’intervento del cessionario e dell’estromissione del cedente.
Il rilievo sub b) era quindi assorbente di ogni altra considerazione.
In relazione alla presa di visione del progetto di variante con il nuovo
piano particellare e dell’atto di cessione volontaria, appare immune da
alcun vizio la motivazione con la quale la sentenza ha escluso che
siffatto comportamento potesse avere il valore di rinuncia all’azione
proposta nei confronti della Cooperativa, individuata correttamente
7

cui è causa, quando era incontestata la permuta intercorsa con la ditta

quale autore degli illeciti denunciati e produttivi dei pretesi danni: al
fine di escludere la rinuncia alla pretesa, ha quindi ritenuto che
sarebbe stata necessaria, da parte dell’attrice la inequivoca
manifestazione volontà di approvazione degli interventi edilizi, come ad
es. sarebbe stato ove fosse intervenuta un atto transattivo che
evidentemente avrebbe dovuto concludersi con il soggetto passivamente
legittimato in relazione alla domanda.
3.1. – Il terzo motivo (falsa applicazione delle norme edilizie in
materia di altezza) censura la sentenza laddove aveva ritenuto la
violazione delle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico quando
(:(\i

il c.t.u. aveva evidenziato che, secondo quanto dichiarato dal referente

\
del settore urbanistico del Comune di Sorrento, la copia delle norme di
attuazione allegate alla delibera C.C. n. 156 del 1979 non recavano il
visto di approvazione della Regione e, quindi, non essendo state
approvate, erano inefficaci

per cui non potevano configurarsi i

presupposti per il risarcimento dei danni ex art. 872 cod. civ.
3.2. – Il motivo è infondato.
La sentenza, nel verificare la illegittimità del fabbricato realizzato
dalla Cooperativa, ha accertato la violazione delle vigenti prescrizioni
in materia di altezze degli edifici previste dalle norme di attuazione
del decreto n. 4292 del 1977 del Presidente della Giunta regionale.
Orbene, al fine di contestare la vigenza ed efficacia di tali norme, la
ricorrente ha dedotto la mancanza del visto regionale di approvazione
sulla copia,

esistente presso l’ufficio del settore urbanistico del

Comune, delle norme allegate alla delibera C.C. n. 156 del 1979: tale
8

.

considerazione non appare decisiva poichè la assenza del visto regionale
integra un vizio formale dell’atto che, come tale, non potrebbe rilevare
in merito alla effettiva approvazione ed efficacia delle norme
richiamate.

alla applicazione dell’art. 905 cod. civ.) denuncia che, in relazione
alla distanza per l’apertura delle vedute,la presenza della strada era
pacifica e incontestata, non potendo assumere rilievo quanto in proposito
affermato dal consulente : la questione, che era evidentemente decisiva,
avrebbe reso necessario integrare la consulenza.
4.2. Il motivo è infondato
La sentenza ha verificato, alla stregua delle indagini compiute
dall’ausiliario, che non era risultata la presenza della strada.
Il motivo è assolutamente generico laddove si limita ad affermare che la
presenza della strada era pacifica ma avrebbe dovuto indicare gli atti,
gli elementi ovvero le dichiarazioni delle parti dalle quali si sarebbe
dovuto evincere la circostanza de qua, quando la esistenza della strada
pubblica invece è stata esclusa in base alle indagini del consulente
d’ufficio.
Orbene, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire
la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla
sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico
della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere
l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai
giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi
9

4.1. – Il quarto motivo (omessa e insufficiente motivazione in ordine

dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

intrinseco al

base al solo esame del contenuto

deve consistere in un errore

ragionamento del giudice che deve essere verificato in
del provvedimento impugnato e non può

risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle

cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza,
ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la ( dedotta ) erroneità della
decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che
il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale
probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli
accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo

di legittimità della Cassazione.
Il ricorso va rigettato.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, in quanto
diretto non alla riforma della sentenza impugnata ma alla sua
correzione: ad essa può procedere di ufficio la Corte ex art. 384 cod.
proc. civ. e può essere eventualmente sollecitata attraverso le difese da
formulare con il controricorso.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,
risultata soccombente, tenuto conto della marginale incidenza
nell’economia del presente giudizio di legittimità del rigetto del
ricorso incidentale
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il principale dichiara inammissibile
l’incidentale.
10

risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a

Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore di ciascun
a

gruppo di resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida
a favore di: a) Coppola Giuseppina, Anna Coppola e Rosa Coppola in euro
2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.0000,00 per onorari di

di amministratore di sostegno di Elda Coppola in euro 2.200,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 2.0000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge; c) di Raffaele Spano in euro 2.200,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed euro 2.0000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Cons. estensore

&

Il J ie dente

avvocato oltre accessori di legge; b) di Maria Pia Galano, nelle qualità

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