Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28144 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12983/19 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico 38,

presso l’avvocato Marco Lanzilao;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 14.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.M., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma 14.2.2019, col quale è stata rigettata la sua istanza di sospensione dell’efficacia del decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 18.5.2018, col quale erano state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale ovvero, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato su un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto del contenuto del motivo di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

Allegata al ricorso, infatti, vi è una procura nella quale si legge che l’avvocato Marco Lanzilao viene delegato a rappresentare e difendere E.M. “nel presente giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della sospensiva emesso dal Tribunale di Roma”.

La procura prosegue affermando che il conferente è stato “informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione”.

1.1. Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie, il “provvedimento di rigetto della sospensiva emesso dal Tribunale di Roma” di cui è menzione nella procura potrebbe essere rappresentato da provvedimenti della più svariata natura e dei più svariati procedimenti: esecuzione forzata, opposizione a decreto ingiuntivo, sequestri, provvedimenti cautelari, ecc.); dall’altro la procura contiene affermazioni (come la ricevuta informazione sulla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556-01; Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643-01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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