Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28143 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28143 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 3883-2008 proposto da:
PRIMAVERA

2000

SRL

13092110157,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio
dell’avvocato TARDELLA CARLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CHINELLI MASSIMO;
– ricorrente contro

PURICELLI KATIA PRCKTA73C57F205P, PURICELLI CARLO
PRCCRL75T28F205W, BERNARDI MARIA BRNMRA47D51L109N,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE
48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

Data pubblicazione: 17/12/2013

rappresentati

difesi

e

dall’avvocato

MANTOVANI

FRANCESCO;
– controricorrenti nonchè contro

STUDIO FERPI SRL IN LIQUIDAZIONE;

avverso la sentenza n. 2039/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 11/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato CHINELLI Massimo, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CORVACE Francesco, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato MANTOVANI
Francesco, difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;
udito

il

P.M.

in

perz.Dna

del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.6.2003 Maria Bernardi,Katia Puricelli e Calo Puricelli convennero al
giudizio del Tribunale di Milano la società in liquidazione Studio Ferpi s.r.1.,a1 fine di sentirsi
trasferire ex art. 2932 c.c.,in usufrutto la prima,in nuda proprietà gli altri due,in ulteriore
esecuzione del contratto preliminare stipulato in data 19.7.1999, ad oggetto anche del cespite

foglio 290,che era già stata loro trasferita con atto pubblico del 10.3.2000,anche le pertinenze
promesse in vendita,costituite dall’area cortilizia contraddistinta con il mappale 30B e dalla
metà indivisa di quella di cui al mappale n. 24,in comune con i fondi nn. 22 e 25, parti che nel
citato compromesso la promittente venditrice si era riservata di individuare,provvedendo alle
relative incombenze catastali,come poi successivamente avvenuto nell’anno 2003,senza tuttavia
dar corso anche ai relativi trasferimenti ad oggetto dei risultanti nuovi mappali 64,68 e 65 a,
ripetutamente e invano sollecitati dagli istanti . L’atto di citazione veniva notificato presso la
sede della società convenuta in data ì 4.
. 6.2003,e,successivamente,a seguito di ordine di
rinnovazione del giudice,in data 7.10.2003 presso il domicilio del liquidatore;entrambe le
citazioni venivano trascritte presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano,
rispettivamente il 6.6.2003 ed il 6.4.20011
La società convenuta,non si costituiva,mentre invece interveniva volontariamente nel giudizio la
società Primavera 2000 s.r.1.,la quale,premesso di essersi resa acquirente di una porzione del
complesso immobiliare da altra società e che la Sudio FERPI s.r.l. con contratto di transazione
del 19.6.2003,trascritto il 1’11.9.2003, le aveva ceduto,tra l’altro,i mappali nn. 64 e 65,cioè gli
stessi che gli attori avevano richiesto ex art. 2932 c.c.,deducendo l’inesistenza della citazione o
comunque la nullità della domanda introduttiva del giudizio e conseguentemente l’inopponibilità
nei propri confronti della relativa trascrizione,chiedeva accertarsi l’avvenuto trasferimento in

proprio favore dei mappali in questione,in forza della dedotta transazione. Gli attori
contestavano la domanda dell’intervenuta ed,in subordine,spiegavano riconvenzionale

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principale, costituito da una palazzina censita in catasto urbano di Milano al mappale 23 del

chiedendo dichiararsi nulla o comunque revocarsi ex art. 2901 c.c. la transazione,con domanda
che veniva anche notificata alla società in liquidazione e trascritta il 6.4.2004,altresi chiedendo
la condanna in solido delle controparti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria..
Con sentenza n. 13848 dei 19128.12.2005,sulla scorta delle documentazioni prodotte dalle parti
costituite,nella contumacia della convenuta, l’adito tribunale,rilevato che dai frazionamenti

vendita e,pertanto,inadempiente la promittente venditrice,accoglieva la domanda attrice,
ritenendo valida la notificazione dell’atto introduttivo alla società convenuta,in quanto andata a
buon fine presso il domicilio del liquidatore,ancorchè la destinataria fosse stata anche liquidata
e cancellata dal registro delle imprese,a1 riguardo conformandosi alla corrente giurisprudenza
circa l’ultrattività delle società fino alla definizione di tutti i rapporti alle stesse facenti
capo;riteneva pertanto non opponibile agli attori la transazione invocata dall’intervenuta,in
quanto trascritta successivamente alla trascrizione alla domanda ex art. 2932 c.c., validamente e
fondatamente proposta dagli attori;accoglieva infine,in misura di E 10.000,00, la domanda di
questi ultimi nei confronti dell’intervenuta ex art. 96 c.p.c.,per la ravvisata temerarietà della lite.
Appellata dalla società Primavera 2000 s.r.l.in via principale,ed incidentalmente dai resistenti
appellati,nella persistente contumacia dello Studio Ferpi s.r.1.,la suddetta decisione,con sentenza
della Corte di Milano dei 10/11.7.2007, veniva confermata, ribadendo le ragioni esposte dal
primo giudice, con la sola modifica dell’estensione in solido della condanna alla spese
processuali (che il primo giudice,con statuizione oggetto del gravame incidentale,aveva
limitato alla convenuta),alla società Primavera 2000 s.r.1., condannando altresì l’appellante
principale alle spese del grado.
Avverso detta sentenza la società Primavera 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi,cui hanno resistito i Puricelli —Bernardi con controricorso,mentre
nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata Studio Ferpi s.r.l. in liquidazione.

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successivi al contratto preliminare risultassero identificate le aree pertinenziali promesse in

Sono state infine depositate memorie illustrative da ambo le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso,pregiudiziale rispetto ai rimanenti,la società Primavera 200
s.r.l. deduce violazione vie:lesione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.,per inesistenza della
notificazione alla società Studio Ferpi s.r.1., liquidata e cancellata dal registro delle

dimostrazione del rapporto tra il soggetto ricevente l’atto e la società medesima. Da tale
inesistenza,afferente la prima notifica del 4.6.2003 della domanda ex art. 2932 c.c.,deriverebbe
l’inefficacia della relativa trascrizione del 6.6.2003, con la conseguenza che quella della
transazione invocata dall’ odierna ricorrente,eseguita l’11.9.2003,prevarrebbe su quella,
eseguita la seconda volta il 6.4.2004,della domanda attrice,la cui notifica su ordine del giudice
era stata rinnovata il 7.10.2003.
Il motivo,quale che sia la fondatezza delle conclusioni cui perviene,ponendo in discussione la
validità della notificazione della domanda,evidenzia comunque una circostanza,da rilevarsi di
ufficio e dirimente rispetto ad ogni altra questione,costituita dall’avvenuta estinzione della
società convenuta,lo Studio Ferpi s.r.1.,evento di cui i giudici di merito hanno dato atto, senza
trarne tuttavia le dovute conseguenze,essendosi conformati,sia pure agli effetti della questione
della validità della prima notificazione, ad un indirizzo giurisprudenziale all’epoca prevalente
(quello della c.d. “ultrattività” della società fino alla definizione di tutti i relativi rapporti),che è
stato successivamente superato dalle Sezioni Unite di questa Corte con una serie di pronunzie
(in particolare la n.4060/10 e la n.6070/13),con le quali sono stati,tra gli altri,affermati i
seguente principi: a) a seguito della riforma del diritto societario,attuato con il d.lgs. n. 6 del
2003,1a cancellazione dal registro delle imprese delle società ne determina l’estinzione;b) rfré:
tale estinzione,automatica ove avvenuta dopo il 1.1.2004,data di entrata in vigore della suddetta
riforma,opera a partire dalla stessa,ove avvenuta in precedenza;c) .cl:gg nei casi in cui,
all’estinzione della società,non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo

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imprese,effettuata presso la sede legale che la stessa aveva in precedenza,in mancanza di alcuna

alla società estinta,si determina un rapporto di tipo successorio,in virtù del quale,tra l’altro,i
diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci in
regime di contitolarità ; d) la cancellazione della società dal registro delle imprese,a partire dal
momento in cui si verifica l’estinzione,la priva della capacità di stare in giudizio;pertanto,
qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società sia parte,si

prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci,successori della società,ai sensi
dell’art. 110 c.p.c.;qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia
verificato quando ciò non sarebbe stato più possibile,l’impugnazione della sentenza,pronunziata
nei riguardi della società,deve provenire o essere indirizzata ,a pena d’inammissibilità dai soci o
nei confronti dei soci,atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può
eccedere il grado del giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
Calando i suesposti principi,in particolare l’ultimo,nella fattispecie in esame,nella quale è
pacifico che la società Studio Ferpi s.r.l. fu cancellata dal registro delle imprese prima
dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario,deve ritenersi:a ) che il giudizio di primo
grado sia stato validamente instaurato (se con la prima o la seconda delle notificazioni in
precedenza riferite, poco o punto rileva ai fini della presente decisione,trattandosi di questione
che dovrà esaminare il giudice di rinvio) e sia altrettanto validamente proseguito,considerato che
l’evento interruttivo, verificatosi il 1.1.2004,ben avrebbe potuto non essere dichiarato,ai sensi
degli artt. 299 e ss. c.p.c.,dal procuratore e difensore della suddetta società convenuta; b) che,
invece,l’appello proposto contro la società dopo la sua estinzione,sebbene non dichiarata nel
grado precedente,era inammissibile,dovendo essere indirizzato (come chiarito nella citata sent.
n. 6070/13) nei confronti dei soci della stessa.
Tale inarnmissibilità,tuttavia,non ha inficiato l’intero giudizio di secondo grado,essendo stata la
sentenza del primo giudice impugnata dall’intervenuta (autonoma) società Primavera 2000 s.r.l.
anche nei confronti degli attori Puricelli/Bernardi,per far valere un preteso diritto,quello

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determina un evento di tipo interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.,con eventuale

all’acquisizione della proprietà degli immobili in questione,nei confronti dell’una e dell’altra
parte . In tale contesto,caratterizzato da una situazione di evidente litisconsorzio necessario
passivo, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere atto dell’inammissibilità del
gravame,nella parte in cui era stato proposto nei confronti dell’estinta società Studio Ferpi s.r.l. e
disporre,ai sensi dell’art. 331 c.p.c.,l’integrazione dei contraddittorio nei confronti dei soci della

Da quanto sopra consegue,restando assorbita ogni altra questione dedotta con i motivi di ricorso,
la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza.
Ragioni di evidente equità,infme,in considerazione della sopravvenienza delle citate pronunzie
regolatrici delle S.U. rispetto alle sentenze di merito,comportano il regolamento delle spese
nella presente sede,con totale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte ,pronunziando a seguito del ricorso,cassa la sentenza impugnata, rinvia ad altra sezione
della Corte d’Appello di Milano e compensa interamente le spese del presente giudizio e di
quello di appello.
Così deciso in Roma ill3 novembre 2013.

stessa,quali successori dell’originaria convenuta.

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