Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28142 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28142 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 7156-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope

– ricorrente contro
NIASTRODONATO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA REHO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO
PISTILLI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 7542/2013 della CORTE D’APPELLO di
RONLk, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado
che aveva respinto il ricorso, ha accolto la domanda di Carlo
Mastrodonato, assunto alle dipendenze del Ministero della Istruzione,
della Università e della Ricerca con reiterati contratti di lavoro a tempo
determinato, e ha dichiarato il diritto dell’appellante alla progressione
professionale retributiva riconosciuta ai lavoratori assunti a tempo
indeterminato, condannando di conseguenza il Ministero al pagamento
delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR,
affidandolo ad un unico motivo cui resiste con controricorso il
lavoratore;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; dell’art. 9,
comma 18, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, come convertito con
modificazioni dall’art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 2011, n. 106;
dell’art. 53 della L. 11 luglio 1980, n. 312; dell’art. 4 della L. 3 maggio
1999, n. 124; dell’Art 526 T. U. Istruzione; della direttiva 99/70/CE
(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
Ric. 2014 n. 07156 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:

deduce in sintesi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del
settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di
settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal
d.lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è
correlato all’abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in

docente trova giustificazione in ragioni oggettive; che il lavoratore
assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile
al docente di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed
autonomo rispetto al precedente; che il lavoratore a tempo
determinato non ha diritto agli scatti di anzianità riconosciuti al
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dalla parte controricorrente in quanto l’esposizione sommaria
dei fatti di causa contenuta nel ricorso riassume i termini della vicenda
e il contenuto degli scritti difensivi delle parti, fornendo alla Corte tutti
gli elementi necessari per la decisione della questione controversa;
è poi opportuno precisare che tanto dal contenuto della sentenza
quanto dei motivi di doglianza emerge che la domanda avanzata in
primo grado aveva ad oggetto) il diritto della parte alla progressione
professionale retribuiva e alle relative differenze stipendiali;
la Corte territoriale non ha affrontato il tema della spettanza degli scatti
anzianità ex art. 53 della legge n.312 del 1980, perché, come si è su
evidenziato, la originaria parte ricorrente aveva domandato il
riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali, previste dai
CCNL di comparto e connesse alla anzianità di servizio;
il motivo è nella sua intera articolazione infondato in quanto la
sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da
questa Corte (Cass. 7.11.2016, n. 22558, e 23.11.2016, n. 23868 alle cui
Ric. 2014 n. 07156 sez. ML – ud. 08-11-2017
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quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale

motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise)
secondo cui « nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro
sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la
anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto

progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto;
il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data cbritinuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente
condivise dal Collegio (v. da ultimo, Cass. ord., 20/7/2017, n. 17933);
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il ricorso va
rigettato;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa
Ric. 2014 n. 07156 sez. ML – ud. 08-11-2017
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con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima

Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.

debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il giorno 8/11/2017
Il Presidente estensore

228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a

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