Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28142 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8746/19 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato a Roma, via Carlo Mirabello n.

15, presso l’avvocato Gaetano Venco, che lo difende in virtù di

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 19.12.2018 n. 21390;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo avere venduto il terreno del padre per pagare le cure di cui questi aveva bisogno, ed essersi così trovato nell’impossibilità di provvedere al mantenimento della propria famiglia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento N.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma,

che la rigettò con decreto 19.12.2018. m Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè non erano stati richiesti, e comunque perchè i fatti narrati dal richiedente il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato “specifiche ragioni di fragilità individuale”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da N.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto del motivo di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c..

Il ricorrente ha infatti dichiarato che il decreto gli è stato comunicato il 4 febbraio 2019, ma ha allegato al ricorso e depositato soltanto la copia di tale provvedimento, e non anche la prova della data di comunicazione da parte della cancelleria, munita di asseverazione di conformità all’originale.

Il ricorso è dunque improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a norma del quale “insieme col ricorso debbono essere depositati, (…) a pena di improcedibilità, (…) copia autentica (…) della decisione impugnata con la relazione di notificazione”.

Resta solo da aggiungere che, come ripetutamente affermato da questa Corte, quando il termine per proporre ricorso per cassazione viene fatto dalla legge decorrere dalla comunicazione del provvedimento impugnato compiuta dalla cancelleria (come per l’appunto nella materia della protezione internazionale), ai fini della procedibilità del ricorso il ricorrente deve depositare copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato (Sez. 1, Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020, Rv. 658390-01; Sez. 6-L, Ordinanza n. 17716 del 05/07/2018, Rv. 649866-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22411 del 26/09/2017, Rv. 646751-01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3. L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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