Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28141 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1842/2007 proposto da:

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, Via ELEONORA

DUSE 35, presso lo studio dell’Avvocato SARCI’ Filippo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SONZOGNI RAFFAELLA;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,

presso lo studio dell’Avvocato ROMANELLI Guido, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 420/2006 del TRIBUNALE di SANREMO, depositata

il 06/06/2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Sanremo, con sentenza in data 30 giugno 2003, accertò, in accoglimento della domanda, l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’autovettura tg. (OMISSIS) tra l’attore L.G. ed il convenuto R.B. sin dal (OMISSIS) e respinse ogni domanda da quest’ultimo proposta nei confronti del terzo chiamato in causa, M.A.;

che il Tribunale di Sanremo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 luglio 2006, ha rigettato l’appello del R.;

che premesso che i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, e che la dichiarazione unilaterale autenticata del venditore dell’autoveicolo sostituisce il titolo scritto di acquisto al limitato fine della trascrizione al PRA, il Tribunale è giunto alla conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’autovettura sia stata formalmente intestata al R. (all’epoca dei fatti residente in (OMISSIS)) per consentirne il trasferimento e l’ingresso in (OMISSIS) senza alcuna difficoltà di ordine doganale, ed ha escluso che il venditore abbia partecipato all’intesa simulatoria intercorsa tra le altri parti (l’intestazione fitti zia essendo stata infatti concordata soltanto tra la società acquirente e l’appellante al fine di facilitare l’ingresso in (OMISSIS) dello stesso autoveicolo, tanto più che fu proprio costui ad occuparsi, quale intestatario della vettura, del suo ritiro e del trasferimento nel paese di destinazione);

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15-20 dicembre 2006, sulla base di un motivo;

che il L. ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ., in rapporto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) si chiude con il quesito “se la compravendita di un autoveicolo possa o meno considerarsi conclusa allorchè il futuro acquirente non abbia accettato l’atto unilaterale di cessione, sottoscritto dal solo venditore, quando tale atto non venga poi trascritto al PRA e se possa, quindi, considerarsi concluso un contratto di compravendita di auto sulla base di un eventuale semplice comportamento concludente, non suffragato da registrazione al PRA”;

che il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile;

che esso muove da una premessa in fatto (la mancata accettazione dell’atto di cessione da parte del soggetto indicato come acquirente) opposta a quella alla quale, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, è giunto il giudice del merito, avendo il Tribunale accertato che il R. prestò il proprio consenso all’intestazione a proprio nome dell’autovettura al fine di evitare difficoltà doganali;

che per il resto la sentenza impugnata si adegua al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la trascrizione dal contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia dell’atto traslativo – trattandosi di contratto consensuale, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti – ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo (Cass., Sez. 2^, 29 settembre 2004, n. 19599; Cass., Sez. 3^, 12 luglio 2005, n. 14600);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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